Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 87

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 87
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 87
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. 3065/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14.3.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente a[...] e con residenza abituale in Milano, via
Olmetto n. 21 con l'Avv. Valentina Perego per delega in atti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Hoesch e Marta Monaci per delega in atti presso le quali ha eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (TN), il 25.5.2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AR, Numero 4, Parte II, Serie A, Anno 2013 nonché trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda, n. 3, Parte 2, Serie B, anno
2013);
in regime di separazione dei beni, costituendo altresì in data 2.8.2013 un fondo patrimoniale;


- separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 466/2024 depositata il 30.5.2024, passata in giudicato;

- con due figli: , nata ad [...], il [...] e nato a [...], il Per_1 Per_2
9.5.2018, entrambi cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo della domanda di separazione e di divorzio ex art.
473 bis
51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.12.2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione (già intervenuta) e quella di divorzio, prevedendo le relative condizioni.
In tale ricorso le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Successivamente al deposito della sentenza di separazione, le parti hanno congiuntamente raggiunto un accordo modificativo delle condizioni del divorzio relative al trasferimento dell'immobile di AR
e della somma da corrispondere alla NO a titolo di una tantum divorzile ex art. 5, 8° Pt_1 comma L. Div..
Le parti hanno quindi dato congiuntamente atto delle nuove condizioni divorzili nelle note scritte depositate nel termine del 4.12.2024 concesso dal giudice e che vengono qui riprodotte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1
n AR (TN) il 25 maggio 2013 (Numero 4 – Parte 2 – Serie A – Anno 2013, Parte_2 docc. 3-4);

- ordinare al Comune di AR (TN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

OMOLOGARE le seguenti condizioni
e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 7)
1). i figli e restano affidati a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 degli stessi presso la madre a Milano, dove manterranno la residenza anagrafica;

2). il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, con i seguenti tempi e le seguenti modalità, salvo ogni diverso e migliore accordo scritto (anche via messaggio WhatsApp) tra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (finché il signor Parte_2 non disporrà di una stabile abitazione a Milano idonea ad ospitare i figli, il fine settimana sarà nelle sole giornate di sabato e di domenica, senza pernottamento, salvo che i figli non si rechino con il padre a Caneve o che il padre non abbia organizzato eventuali viaggi oppure alloggi in albergo a
Milano in situazioni occasionali e temporanee, per un periodo di qualche mese successivo al deposito della separazione);

- un giorno infrasettimanale, senza pernottamento, tutte le settimane, con prelievo a scuola e con possibilità per il padre di tenere con sé i figli anche per cena. I genitori valuteranno le condizioni delle ulteriori frequentazioni infrasettimanali del padre con i figli;

- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo
(comprensivo del giorno di Natale, dal 25/12 al 31/12) con il secondo periodo (comprensivo del
Capodanno, dal 31/12 al 6/1) restando inteso che la giornata della Vigilia verrà trascorsa dal
genitore che tiene con sé i figli nel secondo periodo;
al fine dell'alternanza si dà atto che per il Natale
2024 il primo periodo spetterà alla madre e il secondo al padre;

- per le intere vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre;

- per i cd. ponti se adiacenti al fine settimana di pertinenza;

- per tre settimane (di cui due nel mese di agosto) nel corso delle vacanze estive, da concordarsi entro il 15 febbraio precedente, con l'intesa che se i figli nei mesi di giugno, luglio e agosto si sposteranno stabilmente da Milano con la madre, il padre, oltre alle settimane di sua spettanza nell'indicato periodo - ove volesse incontrare i figli nel fine settimana di propria pertinenza - si recherà nel luogo in cui i figli si trovano con la madre. Qualora entrambi i genitori lavorino, il mese di agosto verrà suddiviso in due periodi (dall'1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto) che verranno fruiti dai genitori ad anni alterni. Comunque anche la madre potrà trascorrere quindici giorni consecutivi con i figli durante l'estate, se decidesse di portarli in viaggio (per l'estate 2024 si concorda che le stesse vengano definite entro il 15 aprile 2024). Resta inteso che, salvo diversi accordi, il padre per trascorrere le vacanze con i figli, li preleverà e riaccompagnerà a Milano;

- il giorno del
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