Trib. Pescara, sentenza 09/12/2024, n. 1390

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 09/12/2024, n. 1390
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 1390
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. 751/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 751/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STIVALETTA Parte_1 C.F._1
SANDRO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALOISIO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 08.03.2024, il SI. ha agito nei confronti della moglie Parte_1
separata SI.ra , chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti del Controparte_1
matrimonio concordatario contratto con la medesima il 06/12/1987 a ROMA (RM), previa
“emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni”.
La convenuta si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, solamente per i capi relativi agli effetti sullo stato civile di esse parti, e proponendo contestualmente le seguenti ulteriori conclusioni:
“-2) in caso di adesione del ricorrente, trasferire in favore della SI.ra come datio in solutum CP_1 ed una tantum dell'assegno divorzile, la quota di proprietà della casa familiare in capo al SI. Pt_1
-3) in subordine, porre a carico del SI. un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili e Pt_1 condannare il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della SI.ra ” CP_1
In prima udienza, i difensori hanno dichiarato, che le parti di avevano raggiunto un accordo, e hanno chiesto rinvio ad altra udienza per la sottoscrizione dell'accordo con trasferimento immobiliare.
All'udienza del 26.11.2024, i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, comparivano dinanzi al Presidente Relatore e si riportavano all'accordo, versato in atti.
I difensori delle parti hanno quindi chiesto che il Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto di causa, e recepire le richieste congiunte riportate dalle parti in detto accordo.
………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, invocata da entrambe le parti, ai sensi dell'art.3
L.898/1970
, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con Sentenza n. 244/2023 pubbl. il 15/02/2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva, unitamente all'accordo di divorzio raggiunto dalle parti, evidenzia
l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conseguenti disposizioni, concordate
pagina 2 di 7
tra le parti e indicate in dispositivo, che possono essere recepite, in quanto conformi ai loro interessi e non contrarie a norme imperative.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti covili del matrimonio concordatario, contratto da e Parte_1
in data 06/12/1987 a ROMA (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di ROMA al N. 1445 parte II serie A - anno 1987), alle condizioni, concordate e confermate all'udienza del 26/11/2024, di seguito riportate:
Il Sig. e la Sig.ra danno atto di essere a conoscenza che, non Parte_1 Controparte_1 trattandosi di atto notarile, l'On. Magistrato si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti
reali immobiliari.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i
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