Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 15
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Testo completo
N.R.G. 1139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
LI OR ([...]), rappresentata e difesa dagli avv. CAMMARINO MARIA MICHELA e BIUSO BARTOLOMEO EMILIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA DANTE ALIGHIERI 28
71121 FOGGIA;
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80068910373)
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, LI RR ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la
Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di €
500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come insegnante.
2. La ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 1) e di prestare tutt'ora servizio presso il Ministero convenuto in forza di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 (docc. 1-11).
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio nonostante regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che così dispone:
Pag. 2 di 7
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
LI OR ([...]), rappresentata e difesa dagli avv. CAMMARINO MARIA MICHELA e BIUSO BARTOLOMEO EMILIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA DANTE ALIGHIERI 28
71121 FOGGIA;
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80068910373)
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, LI RR ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la
Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di €
500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come insegnante.
2. La ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 1) e di prestare tutt'ora servizio presso il Ministero convenuto in forza di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 (docc. 1-11).
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio nonostante regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che così dispone:
Pag. 2 di 7
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo
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