Trib. Lucca, sentenza 12/12/2024, n. 526

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 12/12/2024, n. 526
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 526
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4551/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato TIZIANA BONGO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via R. Fucini n. 49, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Lucca, in via Per Camaiore n. 720 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
3) I figli minori ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
in
1


caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
4) Considerata l'età dei figli e , rispettivamente di 16 anni e di 14 anni, il padre Per_2 Per_1 potrà tenere con sé i figli durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con i figli, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui i minori staranno con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;

- nella settimana in cui i minori staranno con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i figli, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;

- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 21.30 della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento dei minori, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
4.4) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4.5) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
2
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della loro età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in
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