Trib. Torino, sentenza 03/01/2025, n. 20
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Testo completo
N. R.G. 20269/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20269/2021 promossa da:
IVO 1958 SNC di LO LE e AS IV in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore sig. NC IV, con il patrocinio dell'avv.
LORENZO PITTALUGA, elettivamente domiciliata in Torino in via Vincenzo Vela n. 7 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pittaluga
ATTRICE
contro
BANCA INTESA SANPAOLO SPA. in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria:
• Accertare e dichiarare che la convenuta BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A., in riferimento al rapporto di finanziamento a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030, intestato all'attore, ha violato le disposizioni normative in materia di interessi, competenze e remunerazioni
a qualsiasi titolo pretese, così come sopra esposto;
pagina 1 di 6 • Ricalcolare le poste di dare e avere tra le parti, senza applicare alcun tipo di interesse, commissione, spesa o altre remunerazione non pattuita sulla base delle perizia di parte allegata,
nonché della richiedenda CTU contabile e, sulla base della normativa vigente applicabile, quantificare l'importo delle somme poste illegittimamente a debito da parte della BANCA INTESA
SANPAOLO S.p.A. a far data dal 14/12/2006 ad oggi e, per l'effetto, accertare e dichiarare che esse non sono dovute;
• Condannare, conseguentemente, la BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. alla ripetizione delle somme indebitamente percepita a titolo interessi, competenze e remunerazioni non dovute, quantificati in € 47.246,37 o nella diversa somma accertanda;
• Ordinare alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'applicazione di interessi al tasso BOT per le rate a scadere e, comunque, oneri e competenze nel rispetto dei limiti di legge per i rapporti a scadere relativi al rapporto di
finanziamento a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030;
• Accertare e dichiarare che IVO 1958 SNC è stata adempiente nel pagamento delle rate del finanziamento indicato in narrativa fino al mese di febbraio 2020 incluso e che illegittimamente
INTESA SANPAOLO ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine;
• Accertare e dichiarare, inoltre, l'impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1256 cc, nei limiti di quanto accertando in corso di causa;
• Accertare e dichiarare l'illegittima apposizione a sofferenza del debito della IVO 1958 SNC e la mancanza dei requisiti per la segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi e banche dati SIC;
• Ordinare, pertanto, la cancellazione della predetta segnalazione con efficacia dal momento dell'iscrizione;
• Condannare BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice a causa delle illegittime condotte sopra descritte;
• In via istruttoria […]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Ivo 1958 Snc. di GA IO e
NC IV (d'ora in avanti, per brevità, “Ivo 1958” ovvero “la società”) ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo Spa. eccependo, in ragione della violazione delle disposizioni
normative in materia di interessi, competenze e remunerazioni, violazioni afferenti il finanziamento avente n. 50644062 del 14.12.2006,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20269/2021 promossa da:
IVO 1958 SNC di LO LE e AS IV in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore sig. NC IV, con il patrocinio dell'avv.
LORENZO PITTALUGA, elettivamente domiciliata in Torino in via Vincenzo Vela n. 7 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pittaluga
ATTRICE
contro
BANCA INTESA SANPAOLO SPA. in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria:
• Accertare e dichiarare che la convenuta BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A., in riferimento al rapporto di finanziamento a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030, intestato all'attore, ha violato le disposizioni normative in materia di interessi, competenze e remunerazioni
a qualsiasi titolo pretese, così come sopra esposto;
pagina 1 di 6 • Ricalcolare le poste di dare e avere tra le parti, senza applicare alcun tipo di interesse, commissione, spesa o altre remunerazione non pattuita sulla base delle perizia di parte allegata,
nonché della richiedenda CTU contabile e, sulla base della normativa vigente applicabile, quantificare l'importo delle somme poste illegittimamente a debito da parte della BANCA INTESA
SANPAOLO S.p.A. a far data dal 14/12/2006 ad oggi e, per l'effetto, accertare e dichiarare che esse non sono dovute;
• Condannare, conseguentemente, la BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. alla ripetizione delle somme indebitamente percepita a titolo interessi, competenze e remunerazioni non dovute, quantificati in € 47.246,37 o nella diversa somma accertanda;
• Ordinare alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'applicazione di interessi al tasso BOT per le rate a scadere e, comunque, oneri e competenze nel rispetto dei limiti di legge per i rapporti a scadere relativi al rapporto di
finanziamento a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030;
• Accertare e dichiarare che IVO 1958 SNC è stata adempiente nel pagamento delle rate del finanziamento indicato in narrativa fino al mese di febbraio 2020 incluso e che illegittimamente
INTESA SANPAOLO ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine;
• Accertare e dichiarare, inoltre, l'impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1256 cc, nei limiti di quanto accertando in corso di causa;
• Accertare e dichiarare l'illegittima apposizione a sofferenza del debito della IVO 1958 SNC e la mancanza dei requisiti per la segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi e banche dati SIC;
• Ordinare, pertanto, la cancellazione della predetta segnalazione con efficacia dal momento dell'iscrizione;
• Condannare BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice a causa delle illegittime condotte sopra descritte;
• In via istruttoria […]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Ivo 1958 Snc. di GA IO e
NC IV (d'ora in avanti, per brevità, “Ivo 1958” ovvero “la società”) ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo Spa. eccependo, in ragione della violazione delle disposizioni
normative in materia di interessi, competenze e remunerazioni, violazioni afferenti il finanziamento avente n. 50644062 del 14.12.2006,
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