Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 343/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 343/2024 R.G. promossa
da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. MASSARA LAURA, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto preso il suo studio in Milano, Via San Barnaba n. 32,
e
Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. COLLI GIULIO, con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Cesarea, 12
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Parona, in data 23/06/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parona alla Parte I, n. 2, dell'anno 2001;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“1. le parti vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Parona, Via Legnazzi n. 5, resta ai figli e alla signora come Parte_1 da accordo sotto riportato. Il signor lascerà la casa coniugale trasferendo anche la Pt_2
propria residenza entro il mese di ottobre 2024;
3. Il signor erserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento di Pt_2 Parte_1
, maggiorenne, studente universitario, la somma mensile di € 900,00, in via anticipata, Per_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a far data dal mese di ottobre 2024, con rivalutazione annuale ISTAT;
il signor si farà altresì carico del 100% delle spese Pt_2
straordinarie di come da Protocollo del Tribunale di Pavia. Per_1
4. Il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento della stessa, la Pt_2 Parte_1
somma mensile di € 3.000,00, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a far data dal mese di ottobre 2024, con rivalutazione annuale ISTAT.
5. Gli importi di cui ai punti 3 e 4 saranno corrisposti dal signor mezzo di bonifico Pt_2
bancario: il signor tale proposito darà disposizione di bonifico permanente in modo Pt_2 che le somme pervengano sempre lo stesso giorno del mese alle seguenti coordinate bancarie del conto corrente intestato alla signora presso UNICREDIT: IT 58 C 02008 Parte_1
56070 000106 954666.
6. L'autovettura Fiat Doblò targata GC268LT, acquistata con la L. 104 per il trasporto di , Per_2
intestata al signor sarà volturata in capo alla sig.ra quale familiare convivente Pt_2 Parte_1
di Parte_3
7. La cassetta di sicurezza verrà aperta da entrambi i coniugi che preleveranno quanto di loro proprietà entro il mese di ottobre 2024.
8. Il conto corrente n 31014752, acceso presso Credit Agricole Italia, Agenzia di Mortara, intestato ad entrambi i coniugi rimarrà in essere fino al saldo del mutuo.
La sig.ra provvederà a far data dal mese di ottobre 2024 ad accendere altro conto Parte_1
personale convenendo in ogni caso che il predetto conto cointestato avrà come unico scopo quello di essere utilizzato per il pagamento della rate de mutuo.
A far data dal mese di ottobre 2024, inoltre, la sig.ra provvederà a spostare l'addebito Parte_1 di ogni altra spesa quali per esempio utenze, carte di credito, imposte e tasse ed ogni altro addebito sul predetto conto.
9. Spese legali compensate.
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DA PARTE DEI CONIUGI AI FIGLI
Premesso che
a) il sig. la sig.ra (d'ora in poi anche le parti), preliminarmente Parte_2 Parte_1 danno atto di essere consapevoli:
-che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Tribunale si
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limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
-che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
b) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte dei coniugi ai figli, delle rispettive quote del bene immobile di seguito specificato.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti Convengono e dichiarano Quanto segue:
Art. 1 – CONSENSO ED OGGETTO
La signora nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._3
, cede il 50% della propria quota di nuda proprietà, riservandosi il relativo diritto di
[...]
usufrutto, della casa coniugale e box siti in Parona, (PV), Via Legnazzi n. 5, a Parte_3
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Legnazzi n. 5, ivi