Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 61

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 61
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 61
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3807/2018 R.G. vertente tra:
FR ER, BI SC, E VI SC, nella loro qualità di eredi dell'Avv. Pasquale Misciagna (con l'Avv. Angelica Modarelli)
-ATTORI-
E
BANCA APULIA S.P.A. (con gli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani)
-CONVENUTA-
VENETO BANCA S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa (con l'Avv. Leonardo Patroni
Griffi)
-CONVENUTA-
- FATTO E DIRITTO -

1. Con atto di citazione introduttivo del giudizio l'avv. Pasquale Misciagna ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la NC UL s.p.a. e la VE NC s.p.a. in LCA, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) nei confronti di VE NC S.p.a. in L.c.a.: - in via principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, la nullità della transazione conclusa per effetto dell'adesione da parte dell'Avv. Pasquale Misciagna, all'Offerta pubblica di transazione, per le ragioni indicate in narrativa;
- in via subordinata, disporre l'annullamento della transazione anzidetta, per le ragioni indicate in narrativa;
- comunque, accertare la nullità e/o l'annullabilità di tutti gli atti con i quali
L'Avv. Pasquale Misciagna dal 2008 al 2013 ha concluso l'acquisto di strumenti finanziari, per le ragioni indicate in narrativa;
B) nei confronti di NC UL s.p.a.: - accertare l'inadempimento degli obblighi prescritti in capo ad essa, quale intermediario finanziario, che ha promosso la vendita di azioni/strumenti finanziari in fatto individuati ed emessi da VE NC s.p.a., - per l'effetto, condannare la stessa società al risarcimento in favore dell'avv. Pasquale Misciagna del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per conseguenza nella misura così come quantificata al paragrafo 29.1 e 29.2 (pag. 17-18) maggiorato degli interessi e rivalutazione, anche eventualmente, a mezzo di CTU medico legale e contabile espletande, salva valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nei termini sopra in dettaglio indicati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
”.
Costituendosi, la VE NC s.p.a in l.c.a. ha eccepito l'inammissibilità, l'improponibilità,
l'improseguibilità di tutte le domande avverse e, in ogni caso, l'infondatezza delle stesse in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Con altra comparsa di costituzione e risposta, NC UL s.p.a. ha chiesto di riconoscere e dichiarare VE NC S.p.a. in l.c.a. unica legittimata passivamente a conoscere delle domande di parte attrice, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto
e in diritto, sia in forza della transazione già intervenuta, sia perché riferite anche ad operazioni di
“trasferimento” azioni tra privati;
in caso di soccombenza, la NC ha chiesto che parte attrice venga condannata a restituire i titoli in contestazione e i dividendi nelle more incassati, oltre all'importo pari ad €
59.006,18 corrisposto in forza della transazione del 28 febbraio 2017;
il tutto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
In data 11.10.2022, in conseguenza del decesso dell'avv. Misciagna, sono intervenuti in giudizio gli eredi NC AR, IN Misciagna, e EN Misciagna, i quali si sono riportati alle difese in atti facendole proprie, insistendo per l'accoglimento della domanda attorea.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti, l'espletamento della prova orale a mezzo dei testi avv. Alceste Campanile e Paolo Tavano, nonché mediante la CTU del dott. Girolamo
Fabio Porta.
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 17.09.2024, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. La domanda attorea va rigettata.

2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande nei confronti della
VE NC s.p.a. poiché, sebbene posta in liquidazione coatta amministrativa al momento prima
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