Trib. Torino, sentenza 30/01/2024, n. 670
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Testo completo
N. R.G. 19074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Federica Francesca Levrino Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19074/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Parte_1 C.F._1
Francia n. 9, Torino, presso lo studio dell'avv. CASCIONE ADELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Des Geneys CP_1 C.F._2
n. 10, Pinerolo (TO), presso lo studio dell'avv. FUCCI ANDREA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha concluso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali non hanno mai instaurato una convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 31/10/2023 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con abitazione e residenza principale presso la madre.
PRENDE ATTO che, a giustificazione del calendario di affido di cui infra, si evidenzia che le parti non hanno mai convissuto e che i figli non hanno mai soggiornato presso l'abitazione paterna, ragione per la quale la permanenza dei minori presso il sig. avverrà con modalità graduale. La CP_1 sig.ra e il sig. , consapevoli dell'importanza delle relazioni Parte_1 CP_1 familiari nella tutela della salute dei figli e dell'imprescindibile funzione svolta da ciascuno a favore dei figli, si obbligano ad osservare il seguente piano genitoriale ed a cooperare tra loro nella sua attuazione secondo buona fede e lealtà, al fine di meglio realizzare i maggiori interessi dei figli. A tal fine, perciò, si impegnano reciprocamente a garantire ai figli una relazione, equilibrata e continuativa con ciascuno di essi ed i relativi ascendenti, parenti ed affini, a prestarsi reciproca assistenza nell'assolvimento dei compiti di cura, accudimento, educazione ed istruzione dei figli. I genitori si obbligano reciprocamente a non coinvolgere i figli nelle loro discussioni a non denigrare o svilire il ruolo dell'altro genitore o escluderlo dalla relazione con i figli, emarginarlo o estrometterlo trattenendo per sé informazioni relative alla loro salute, educazione, istruzione, attività sportive, ludiche o religiose dei figli, o ad assumere impegni per il tempo in cui i figli debbano stare con l'altro genitore. I genitori s'impegnano a far rispettare i medesimi obblighi su di essi gravanti anche ai familiari del rispettivo ramo familiare, nonché a coloro con cui intrattengono relazioni affettive significative. Tutte le comunicazioni avverranno direttamente mediante comunicazione telefonica o posta elettronica ai rispettivi recapiti: , cell. 3476989669;
Email_1
, 3288348110. Email_2
DISPONE che durante i periodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Federica Francesca Levrino Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19074/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Parte_1 C.F._1
Francia n. 9, Torino, presso lo studio dell'avv. CASCIONE ADELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Des Geneys CP_1 C.F._2
n. 10, Pinerolo (TO), presso lo studio dell'avv. FUCCI ANDREA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha concluso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali non hanno mai instaurato una convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 31/10/2023 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con abitazione e residenza principale presso la madre.
PRENDE ATTO che, a giustificazione del calendario di affido di cui infra, si evidenzia che le parti non hanno mai convissuto e che i figli non hanno mai soggiornato presso l'abitazione paterna, ragione per la quale la permanenza dei minori presso il sig. avverrà con modalità graduale. La CP_1 sig.ra e il sig. , consapevoli dell'importanza delle relazioni Parte_1 CP_1 familiari nella tutela della salute dei figli e dell'imprescindibile funzione svolta da ciascuno a favore dei figli, si obbligano ad osservare il seguente piano genitoriale ed a cooperare tra loro nella sua attuazione secondo buona fede e lealtà, al fine di meglio realizzare i maggiori interessi dei figli. A tal fine, perciò, si impegnano reciprocamente a garantire ai figli una relazione, equilibrata e continuativa con ciascuno di essi ed i relativi ascendenti, parenti ed affini, a prestarsi reciproca assistenza nell'assolvimento dei compiti di cura, accudimento, educazione ed istruzione dei figli. I genitori si obbligano reciprocamente a non coinvolgere i figli nelle loro discussioni a non denigrare o svilire il ruolo dell'altro genitore o escluderlo dalla relazione con i figli, emarginarlo o estrometterlo trattenendo per sé informazioni relative alla loro salute, educazione, istruzione, attività sportive, ludiche o religiose dei figli, o ad assumere impegni per il tempo in cui i figli debbano stare con l'altro genitore. I genitori s'impegnano a far rispettare i medesimi obblighi su di essi gravanti anche ai familiari del rispettivo ramo familiare, nonché a coloro con cui intrattengono relazioni affettive significative. Tutte le comunicazioni avverranno direttamente mediante comunicazione telefonica o posta elettronica ai rispettivi recapiti: , cell. 3476989669;
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, 3288348110. Email_2
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