Trib. Avellino, sentenza 18/01/2024, n. 59

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 18/01/2024, n. 59
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 59
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2062/2022, introdotta
DA
CA CE (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Valentina Cornacchia, come in atti elettivamente domiciliati;

RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. (c.f.: 80078750587), in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'invalidità civile in misura pari o superiore all'80%, con conseguente abbassamento dell'età pensionabile;
per l'effetto, condannare
l'I.N.P.S. all'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata, a far data dal
30.11.2021;
con vittoria di spese di spese di lite, con attribuzione;

PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2022, il sig. IE CO, lavoratore dipendente, esponeva di aver presentato in data 30.11.2021 domanda amministrativa all'I.N.P.S. di Avellino per il riconoscimento anticipato della pensione di vecchiaia ai
1
sensi dell'art. 1 co. 8 D. Lgs. 503/1992, avendo superato il 60° anno di età e rivendicando un gradiente d'invalidità pari o superiore all'80%.
Rappresentava che l'I.N.P.S., con comunicazione dell'31.3.2022, aveva disposto la reiezione della suddetta domanda per carenza del requisito sanitario.
Precisava di aver impugnato la decisione dell'ente al Comitato provinciale I.N.P.S., con ricorso presentato in data 12.4.2022, e che l'Istituto previdenziale, con missiva dell'8.6.2022, aveva confermato la prefata decisione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'I.N.P.S. si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva la mancata allegazione dei requisiti extrasanitari prescritti per la provvidenza invocata, tra cui quelli contributivi.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE

1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei seguenti limiti.
Preliminarmente, occorre anzitutto evidenziare che il ricorrente ha fornito la prova di aver presentato, in data 30.11.2021, apposita domanda amministrativa per la prestazione rivendicata in ricorso, il che rende la domanda giudiziaria proponibile e configura l'interesse concreto ed attuale del sig. IE CO ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Quanto ai presupposti extrasanitari del diritto dedotto in lite, deve rilevarsi che parte ricorrente ha versato in atti l'estratto conto previdenziale, emesso il 15.9.2021, da cui si evince la regolarità contributiva a far data dall'1.9.1972 al 4.1.2020.
Onde acquisire il diritto al trattamento pensionistico anticipato è necessario, infatti, che il beneficiario, accanto al requisito sanitario ed a quello soggettivo dell'anzianità anagrafica, dimostri, altresì, di avere un'anzianità contributiva minima di 20 anni e che sia cessato lo svolgimento del rapporto lavorativo (Cass. 11750/2015: “Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata il vigore del d.lgs.
n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia, finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i
2 contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia”).
Risulta, quindi, senz'altro soddisfatto il requisito del ventennio contributivo stabilito dall'art. 2 D. Lgs. 503/1992, così come il requisito anagrafico ed occupazionale.

2. Nel merito, ritiene il giudicante che la controversia sia venuta a focalizzarsi sulla pretesa assenza del requisito sanitario, elemento che ha costituito la specifica motivazione indicata dall'I.N.P.S. nel provvedimento di diniego del beneficio.
Difatti, nella missiva in questione, datata 31.3.2022, l'I.N.P.S. motivava il rigetto della domanda per l'insussistenza dello stato d'invalidità del ricorrente nella misura pari o superiore all'80%.
Tale requisito sanitario, da valutare nei termini stabiliti dall'art. 8 co. 1 L. 222/1984, è stato oggetto di accertamento in corso di causa, a mezzo dell'espletata C.T.U..
Il consulente nominato, dott. Enrico Di Lullo, nella relazione di consulenza, ha rilevato quanto
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