Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17725
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Testo completo
N. R.G. 56704/2023
REPV BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel.dott.ssa Roberta Nocella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56704/2023 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) con il patrocinio dell'avv.to DE ANGELIS
CRISTINA, con elezione di domicilio presso il procuratore in via Michele Amari 47 00179 ROMA
ITALIA
e
C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv.to DE ANGELIS Parte 2 (C.F.
CRISTINA, con elezione di domicilio presso il procuratore in via Michele Amari 47 00179 ROMA
ITALIA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Roma in data 28/05/2006, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2006, atto 00031, parte
2, serie A06;
che dal matrimonio era nato il figlia minore Per 1 (18/02/2008);
che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
"- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti:
-Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della suddetta casa coniugale;
la moglie si impegnerà a versare la quota mensile di propria competenza sul conto corrente del marito;
-Il marito si allontanerà dalla casa coniugale trasferendosi presso una nuova abitazione a partire dal mese di gennaio 2024."
Hanno altresì precisato nel ricorso che:
- i coniugi sono economicamente autosufficienti, e rinunciano a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
- il