Trib. Caltagirone, sentenza 09/12/2024, n. 791

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltagirone, sentenza 09/12/2024, n. 791
Giurisdizione : Trib. Caltagirone
Numero : 791
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2020 976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 976/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
Kandt (Sri Lanka) l'11.12.1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Walter Pompeo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario
Monforte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
All'udienza del 01.07.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 04.09.2020 il sig. adiva l'intestato Tribunale al Parte_2
fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito alla moglie, sig.ra
con la quale aveva contratto matrimonio in data 03.06.2008 in Sri Controparte_2
Lanka, e dalla cui unione erano nati due figli: e , entrambi minorenni. Persona_1 Per_2
Il ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, se non nelle fasi iniziali, non era mai stata realmente felice, a causa dei comportamenti della moglie, la quale mostrava insofferenza nei confronti del marito e della vita familiare in generale. Nello specifico, il ricorrente riferiva di avere scoperto che la moglie intratteneva una relazione adulterina con un altro uomo e di aver inizialmente perdonato il tradimento per il bene della famiglia e dei figli, fino al verificarsi di un episodio, ritenuto dallo stesso particolarmente grave e tale da compromettere, rendendola intollerabile, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Il ricorrente formulava, pertanto, richiesta di pronuncia di separazione con addebito alla moglie e, in ordine alla regolamentazione dei rapporti con i figli minori, domandava
l'affidamento esclusivo dei figli, in ragione delle condotte pregiudizievoli assunte dalla moglie nei loro confronti;
in subordine, domandava l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé ed assegnazione allo stesso della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura non inferiore a complessivi € 600,00 mensili, in ragione delle presunte migliori condizioni economiche della moglie.
Con comparsa di costituzione datata 15.01.2021 si costituiva la sig.ra Controparte_2
[... la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava le richieste avverse e, in particolare, la domanda di addebito formulata nei suoi confronti, negando le circostanze dedotte dal marito e asserendo, per converso, che la separazione fosse addebitabile allo stesso, il quale aveva sviluppato una dipendenza dal gioco d'azzardo che aveva causato frequenti liti ed incomprensioni tra i coniugi.
La convenuta riferiva, altresì, che il marito, preso atto dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale tra i coniugi, decideva unilateralmente di abbandonare la casa familiare per trasferirsi presso altro immobile unitamente ad una donna con la quale, nel frattempo, aveva istaurato una relazione extra coniugale. La convenuta pertanto domandava
2
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale. Sotto il profilo economico, domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a euro 500,00 mensili oltre che un assegno di mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili.
Con ordinanza presidenziale del 12.02.2021 il Presidente del Tribunale affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale alla stessa, disponendo che il padre potesse vedere liberamente i propri figli, compatibilmente alle esigenze degli stessi;
dal punto di vista economico, disponeva che il resistente versasse alla moglie, a titolo di mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, previamente concordate e documentate.
Con comparsa di costituzione alla successiva fase del giudizio la convenuta formulava domanda riconvenzionale volta a ottenere la declaratoria di separazione con addebito al comportamento del marito, responsabile della frattura dell'armonia coniugale e della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Di poi, con ricorso ex art. 330 c.c. (dapprima introitato innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania, dichiaratosi incompetente stante la pendenza del giudizio de quo), la CP_2
lamentando la reiterata violazione del coniuge rispetto ai propri doveri connessi alla
[...]
responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli minori, domandava dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (o altro provvedimento sospensivo
d'urgenza della responsabilità stessa) nei confronti dei figli minori.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 01.07.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione de qua è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., come novellato dall'art. 33 della legge n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
3
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale sia fallito, ma anche dal fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'udienza presidenziale, non costano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a cagione delle insanabili divergenze sorte tra la ricorrente e il resistente.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sulle domande di addebito
Le rispettive domande di addebito formulate dalle parti sono infondate e devono pertanto essere rigettate, atteso che entrambe risultano generiche e sfornite di adeguata prova.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile
l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale"
(Cass. n. 18074/2014). Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Ciò posto, in ordine alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, si osserva che questi, in seno ai propri scritti difensivi, asseriva che la crisi del rapporto matrimoniale fosse ascrivibile al comportamento della moglie, la quale aveva sempre mostrato insofferenza nei confronti del marito e della vita familiare in generale. Lo stesso riferiva di una relazione adulterina che la moglie avrebbe intrattenuto con un altro uomo, che però veniva perdonata dal ricorrente per il bene della famiglia e dei figli.
Tuttavia, a sostegno della domanda di addebito formulata nei confronti della moglie, il ricorrente solo indirettamente riferiva della presunta relazione extra coniugale della stessa con un altro uomo (precisando di esserne a conoscenza già da tempo e di averla tollerata per il bene dei figli e della propria famiglia) esponendo piuttosto un episodio specifico - diverso
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dall'infedeltà e riguardante i figli minori - verificatosi in data 29.08.2020 che avrebbe compromesso, in primis, l'integrità psico-fisica dei figli della coppia, oltre che la prosecuzione stessa della convivenza tra i coniugi, divenuta intollerabile, e che avrebbe determinato lo stesso ad abbandonare il tetto coniugale e a promuovere il giudizio de quo allo scopo di tutelare i propri figli e proteggerli dal comportamento
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