Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 477
TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1226 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA DI GAETA;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO SANSO'; CP_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, chiedeva che, a modifica Parte_1 decreto del Tribunale di Nocera Inferiore depositato in data 04.07.2023, l'assegno di mantenimento per il figlio fosse aumentato ad €. 300,00 e che, al contempo, il resistente fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 250,00 per il canone di locazione dell'immobile in cui si era trasferita a vivere insieme al figlio minore;
inoltre, chiedeva che l'assegno unico le fosse interamente corrisposto e che il resistente venisse ammonito per i comportamenti controllati tenuti nei confronti del figlio. Da ultimo, chiedeva che il libretto di risparmio fosse cointestato. A sostegno della domanda, deduceva che: a) dal mese di agosto del 2022 era in stato di disoccupazione;
b) che il resistente aveva preteso di continuare a vivere nella casa coniugale e che, dunque, era stata costretta a locare un immobile ove si era trasferita a vivere con il minore;
c) che, nonostante quanto concordato tra le parti, il resistente non le aveva corrisposto l'assegno unico e che la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento era giustificata dall'aumento delle esigenze di vita del minore;
d) che quest'ultimo non aveva mai rispettato le modalità di esercizio del diritto di visita del figlio concordate con il ricorso congiunto.
Con memoria difensiva depositata in data 03.01.2025, si costituiva in CP_1 giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso dedotto, deducendo l'inesistenza dei “giustificati
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