Trib. Imperia, sentenza 05/02/2024, n. 80

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 05/02/2024, n. 80
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 80
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

n. 515/2019 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. RO CENTO, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 515 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2019, posta in decisione alla data del 2.1.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente

TRA

NE RO rappresentato dai genitori NE AN e RK RA, elett.te dom.ti in Imperia, in Via General Manuel Belgrano n. 4, presso lo studio dell'avv.to Roberto Trevia che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTORE –
E

COMUNE DI DIANO MARINA, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Ventimiglia, in Via Della Stazione n. 2/c, presso lo studio dell'avv.to Luigi Palumbo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
- CONVENUTO -

NONCHE'

HO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in P.zza del Popolo n. 18, presso lo studio dell'avv.to Luca Fontana che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- TERZA CHIAMATA -

E

IT UA AS.NI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Sanremo, in Via Volta n. 195, presso lo studio dell'avv.to Enza Dedali che la
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rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Diego Dapelo del Foro di Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- TERZA CHIAMATA -

OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia

CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2023 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'attore: “…dichiarare che il sinistro accaduto il giorno 9 giugno 2017, alle ore 16,30, in NO IN, presso i Giardini (Giochi) Pubblici siti in Via Agli Orti è avvenuto per fatto e colpa del Comune di NO IN … e, per l'effetto, condannare il convenuto Comune di NO IN … e, se del caso, i terzi chiamati, Società OL s.r.l. … e AG di assicurazione IT Istituto Trentino Alto Adige per SS - Società Mutua SS … per quanto di loro obbligo e impegno a risarcire ogni e qualsiasi danno subito dai conchiudenti Sig. SP AN e Sig.ra AR RA, nella loro qualità di esercenti la patria potestà del minore RO, mediante il pagamento della somma di € 16.306,41 o quell'altra somma minore o maggiore meglio vista e, comunque, di giustizia. Sul tutto la rivalutazione monetaria e gli interessi dal giorno del sinistro al dì dell'effettivo pagamento …”;

per il Comune convenuto: “ [previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse] … in via principale, rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via di subordine, voglia liquidare il danno nei limiti del dimostrato, riducendo in ragione e proporzione alla misura della colpa e responsabilità concorrente dei danneggiati nella causazione dell'evento;
in ogni caso, nell'ipotesi in cui il Comune di NO IN sia ritenuto responsabile, anche parzialmente, del sinistro per cui è causa e quindi venissero accolte le domande formulate nei suoi confronti, voglia dichiarare la ditta OL … tenuta a garantire e manlevare il Comune di NO IN da ogni domanda, condanna risarcitoria, anche per interessi e spese legali, che il Comune fosse tenuto a corrispondere agli attori

per la terza chiamata HO s.r.l.: “… in via principale di merito: - rigettare interamente la domanda risarcitoria e comunque tutte le domande formulate dai Sig.ri NE AN e RK RA in qualità di genitori esercenti la potestà del minore NE RO, in ordine al sinistro di data 9.06.2017 asseritamente avvenuto al Parco sito in Via Agli Osti in NO IN e per le lesioni conseguentemente riportate da quest'ultimo, ritenuto il caso fortuito come causativo dell'evento dannoso e/o
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altri motivi;
- rigettare altresì la domanda di condanna formulata dal COMUNE DI DIANO MARINA nei confronti della terza chiamata HO s.r.l. in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità della HO s.r.l. in ordine al sinistro del 9.06.2017 occorso a NE DR e/o in ordine alla manutenzione;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata nei confronti della HO s.r.l. dal COMUNE DI DIANO MARINA dovesse trovare accoglimento e la HO s.r.l. fosse accertata come responsabile (in tutto oppure in parte per concorso del danneggiato e/o per concorso del COMUNE DI DIANO MARINA) dell'evento dannoso di data 9.06.2017 e delle lesioni riportate da NE DR, accertare e dichiarare – per i motivi esposti in narrativa - che IT UA AG d'SS … è tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne la HO s.r.l. (sulla base della polizza Itas Impresa VHV n. 0I/M10613638) e, per l'effetto, condannare IT UA a manlevare e tenere indenne da qualsiasi esborso e/o risarcimento che dovesse risultare a carico di HO SRL per il sinistro del sinistro del 9.06.2017 di cui in narrativa eventualmente al netto dello scoperto assicurativo, condannando IT UA per garanzia e manleva di HOLFHOF s.r.l.
”.

per la terza chiamata IT UA AS.NI: “…

1. in via preliminare
, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di condanna formulata dagli attori nei confronti della IT Mutua, stante la loro assoluta carenza di legittimazione, titolo e/o azione nei confronti della AG assicuratrice terza chiamata;
2. in via principale, respingere le domande tutte formulate nei confronti della OL s.r.l.;
3. in subordine, nel caso di condanna della OL S.r.l., dichiarare l'inoperatività della garanzia fornita dalla “Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti” n. M10613638 da questa sottoscritta con la IT Mutua in relazione ai danni conseguenti all'evento lamentato dagli attori;
4. in via di ulteriore subordine, determinare l'obbligo di garanzia della IT Mutua tenendo conto delle Condizioni di Polizza e, in particolare, dello “scoperto obbligatorio” previsto dall'art. 17…
”.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.2.2019 NE RO - figlio minore di NE AN e RK RA e da questi rappresentato - esponeva che in data 9.6.2017, alle ore 16.30 ca., mentre si trovava in un parco-giochi ubicato nel COMUNE DI DIANO MARINA, intento ad arrampicarsi su una scaletta di corda, cadeva rovinosamente a terra per l'improvviso “cedimento di uno scalino della scala di corda che dava accesso al percorso giochi e allo scivolo” e si procurava gravi lesioni personali. Tutto ciò esposto, l'attore, come sopra rappresentato, invocando la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il suddetto Ente Locale per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno
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Si costituiva in giudizio il COMUNE DI DIANO MARINA contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedeva che la HO s.r.l. – di cui invocava la chiamata in causa – fosse condannata a “garantire e manlevare il Comune convenuto “da ogni domanda, condanna risarcitoria … che il Comune fosse tenuto a corrispondere agli attori”. In particolare, il Comune convenuto, pur ammettendo il rapporto di custodia con la cosa da cui sarebbe derivato il danno, contestava che il sinistro si fosse svolto secondo la dinamica descritta in citazione e comunque ribadiva di avere sempre affidato alla (società) terza chiamata il compito di controllare
la sicurezza e l'efficienza delle varie attrezzature e giochi presenti nei Parco-Giochi comunali”;
e tutti controlli eseguiti dalla ridetta società non avevano evidenziato alcuna irregolarità strutturale
Con decreto del 12.6.2019 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la HO s.r.l. contestando sia la domanda attrice che la domanda di garanzia e chiedendone il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedeva che la IT UA – di cui invocava la chiamata in causa – fosse condannata a “manlevare e tenere indenne da qualsiasi esborso e/o risarcimento che dovesse risultare a carico della HO s.r.l. per il sinistro” in esame. In particolare, la società terza chiamata contestava che il sinistro si fosse svolto secondo la dinamica descritta in citazione e comunque rilevava di avere sempre ispezionato e controllato la stabilità e la funzionalità dell'attrezzatura ludica installata nel parco-giochi e di non avere mai accertato irregolarità o altri difetti di integrità strutturale degli impianti
Con decreto del 3.12.2019 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la IT UA AS.NI contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso escludeva che nei confronti della propria assicurata fosse formulabile un giudizio di responsabilità civile per il sinistro de quo
Acquisiti i documenti ed escussi i testi indotti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 2.1.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
……..
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta.
La dinamica del sinistro così come descritta in citazione, pur (genericamente) contestata in giudizio, è stata comunque confermata dai testi escussi e, in particolare, dal teste TI IA sulla cui attendibilità non vi è motivo
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di dubitare: il teste, che aveva personalmente assistito al sinistro, ha infatti riferito che “… Il giorno del fatto mi sono fermato al parco-giochi perché avevo visto l'attore. C'era anche il figlio. Improvvisamente abbiamo sentito un urlo: era il bambino che era a terra in prossimità dello scivolo, con il braccio penzolante. Era evidentemente caduto mentre saliva sulla scaletta dello scivolo. Infatti ho visto che era ceduta la corda che permetteva di salire la scaletta. Come da foto che mi vengono rammostrate” (vd.,
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