Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2222
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Testo completo
2932/ 2021 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 22993322 //22002211 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SERRANO' MARIA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DURISOTTI EMANUELA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza di pc del
23.5.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamate.
Il PM per l'accoglimento della domanda
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Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva il marito avanti questo
Tribunale per chiederne la separazione giudiziale. Riferiva che il matrimonio con il resistente era stato celebrato con rito civile presso il a Milano il 4 Parte_2
Aprile (effettivamente è dicembre) 2012 e che, prima del matrimonio, era nata in [...], dove le parti avevano iniziato a convivere, la figlia in data 21 settembre del 2007, Per_1
ancora minore e come la famiglia si era trasferita in Italia da ormai otto anni . Assumeva che il rapporto coniugale era da tempo in crisi e che le gravi incomprensioni avevano oggi reso intollerante la convivenza. La ricorrente riportava la gelosia morbosa del marito nei suoi confronti , sottolineando come tale comportamento particolarmente controllante la faceva sentire oppressa, assumeva inoltre che il marito aveva l'abitudine di abusare di super alcolici e che, in tali occasioni di alterazione, diventava verbalmente aggressivo sia nei suoi confronti che nei confronti della figlia minore. Dichiarava di essere autista di mezzi pesanti per il trasporto merci , dipendente della ditta GI TR RL , con tratte tali per cui ella iniziava il lavoro dalle 5 del mattino fino alle 16.00 del pomeriggio e, a volte, alle h 20.00 di sera e che anche il marito svolgeva la medesima attività di trasporto mezzi pesanti per la stessa datrice di lavoro, svolgendo però trasferte che duravano per un'intera settimana dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato . Affermava che , proprio
a causa di questi orari di lavoro particolari, la figlia era di fatto gestita da una Per_1
vicina di casa che al mattino si accertava che la stessa si alzasse in tempo per andare a scuola e che la riportava a casa al rientro dopo la fine della scuola. Aggiungeva altresì che la minore , affetta da ADHD, cioè da discalculia, era affiancata in aula da un'insegnante di sostegno ed aiutata, nello svolgimento dei compiti per tre o quattro pomeriggi a settimana, da terzo soggetto. Ella rilevava che, soprattutto nell'ultimo periodo i rapporti tra e il padre erano diventati molto conflittuali e che il padre si mostrava del tutto Per_1
incapace di gestire la stessa, che aveva nei confronti del detto genitore non solo irriverenti risposte, ma anche degli scatti di IRA. A prova della dedotta incapacità del padre rilevava
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come egli non solo aveva, per i suoi modi, allontanato la vicina di casa che la aiutava nella gestione quotidiana della figlia, ma durante il periodo nel quale era rimasto a casa non aveva fatto neppure frequentare la scuola alla minore, che infatti aveva sommato numerose assenze, oltre a litigare con la stessa per l'ordine in casa. Riferiva inoltre che vi era anche stato un episodio, il 25 marzo 2021, in cui il padre aveva spinto la figlia fino a farla cadere per terra e, per il disordine in casa, la aveva anche ingiuriata. Ricordava che la casa familiare di era in affitto con contratto intestato al marito, che la propria Pt_3
retribuzione mensile base era di € 1.750,00, cui doveva aggiungersi il lavoro straordinario che consentiva un aumento fino di 2000/2400,00 euro al mese, e che identico stipendio era percepito dal marito. Concludendo richiedeva la pronuncia della separazione, l'affido esclusivo a lei della figlia, l'assegnazione della casa, un assegno di 500,00 euro per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% per le spese straordinarie, rimettendosi per quanto concerneva le modalità di visita tra padre e figlia.
Si costituiva il resistente che contestava tutto quanto dedotto dalla ricorrente in particolare relativamente ai contestati suoi atteggiamenti aggressivi e violenti , di contro assumendo un atteggiamento benevolo e positivo soprattutto nei confronti della moglie che egli stesso aveva spronato a trovare lavoro, assumendo che la crisi familiare era da ricollegare alla relazione extraconiugale che la moglie aveva avuto con un collega camionista, coetaneo della stessa, molto più giovane di lui, che allontanato affettivamente la ricorrente dal marito. Riportava anche con tristezza il dato che i rapporti tra lui e la figlia erano in effetti particolarmente tesi, assumendo che la figlia, che già aveva dei problemi, non essendo più sorvegliata da nessuno dall'ottobre 2019, aveva vissuto in modo particolare il disagio della crisi tra i genitori in maniera pesante il tutto aggravato dal fatto che la madre fosse fuori casa sia di giorno che di notte . Assumeva che la madre aveva creato una sorta di esclusivo rapporto tra lei e la figlia, estromettendolo del tutto, imponendosi sulla figlia in maniera ossessiva, decidendo il modo di vivere o di pensare. Riferiva che l'intera situazione familiare era degenerata quando aveva iniziato a soffrire di una malattia
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degenerativa, che gli aveva imposto di diminuire gli orari di lavoro. Affermava che la moglie utilizzava in modo abusivo le querele contro di lui, asserendo anche situazioni non corrispondenti al vero. Da ultimo ricordava che il proprio stipendio si era ridotto a causa della malattia degenerativa ad € 1.200 mensili, tra l'altro gravato dal canone della casa coniugale di 700 €. Assumeva che la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale, allontanandosi con la figlia, da circa un mese, e che egli non sentiva e non vedeva la minore da allora , asserendo anche di essere che preoccupato per un possibile espatrio di moglie e figlia. In via preliminare, nonostante ancora la pandemia da CO e la fissazione via EA , instava per la celebrazione di udienza personale, asserendo una difficoltà nella comprensione della lingua, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito alla moglie,
l'affido condiviso della figlia con il collocamento presso la madre, dichiarandosi disponibile all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, dopo aver ipotizzato il suo diritto di visita, si dichiarava disponibile a versare € 200,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiedeva, da ultimo, a suo favore, un assegno di mantenimento di € 300,00.
Rinviata la prima udienza su richiesta del resistente il Presidente designato, dopo aver richiesto l'intervento dei SS, con ordinanza a scioglimento dell'ulteriore udienza del
14.7.22;
così disponeva:” ..sentite le parti, ritenuto che un ulteriore rinvio per
l'intervenuta rinuncia del procuratore di parte resistente non sia giustificato in alcun modo alla luce del fatto che vi è prova che il resistente ha avuto notizia della rinuncia a partire dal mese di aprile 2022;
letta le relazione dei SS incaricati da cui emerge la complessa situazione familiare accentuata dalle problematiche di cui la figlia è portatrice
e che la vedono al momento opporre un netto rifiuto o comunque palesare una particolare paura nei confronti del padre;
lette le