Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 106

TRIB Ravenna
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Ravenna
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 106
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 106
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N. RG. 3446/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3446/2021 promossa da:
MI NT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PASSARELLI ENRICO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 13 48121 RAVENNA presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
ATTRICE OPPONENTE contro
MA IO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CA FEDERICO e dell'avv. RAFFI FILIPPO ([...]) VIA G. GUACCIMANNI N. 39 48121 RAVENNA;
CA LA ([...]) VIA DE' GRIFFONI N. 8 40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI N. 8 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CA FEDERICO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. MA IO ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 916/2021 R.G. n. 2542/2021, emesso in data 27.9.2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato intimato a MI
NT il pagamento della somma pari ad euro 15.000 oltre interessi e spese, quale credito relativo al pagamento del prezzo di lavorazioni edili realizzate nell''immobile sito in Alfonsine
(RA), via Garibaldi n. 62, effettuate nell'anno 2005.

2. MI NT ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca.
Ha esposto in particolare che l'ingiunzione di pagamento si fonda sostanzialmente su due elementi: il primo, un assegno bancario dell'importo di euro 15.000; il secondo, una dichiarazione unilaterale a firma della sig.ra NT recante la data del
18.4.2005.
Riguardo all'assegno, ha allegato di averlo consegnato alla controparte non già quale pagamento del prezzo di lavori edili, come sostenuto da controparte, ma a garanzia dell'impegno assunto dal proprio figlio a rogitare entro il termine che era stato convenuto.
In sostanza, ii figlio della sig.ra ON aveva stipulato con la convenuta opposta, in data 2.3.2005, un contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile sito in Alfonsine (RA), Via Garibaldi
n. 62 ad effetti anticipati, quindi con comodato in favore del promissario acquirente nelle more della stipula del contratto definitivo, fissata per il giorno 30 maggio 2005.
A garanzia della stipula del definitivo, l'opponente ha consegnato l'assegno di cui si tratta alla convenuta opposta. Assegno che, al momento della stipula del definitivo, doveva essere distrutto o restituito. Al momento del rogito (avvenuto tempestivamente), non ci
fu riconsegna dell'assegno in quanto la sig.ra NT si fidò che la IO lo avrebbe fatto in un secondo momento.
Ha inoltre precisato che l'assegno in parola è stato oggetto di una lunga vicenda giudiziaria. In particolare, la convenuta opposta, a seguito di denuncia-querela della NT, è stata condannata dal Tribunale di Bologna per falsità in assegno, per averne modificato la data di emissione, e per appropriazione indebita, per averlo portato all'incasso in contrasto con gli accordi intervenuti tra le parti. La Corte di Appello di Bologna ha poi dichiarato prescritto il reato, e sulla domanda di restituzione dell'assegno ha rimesso le parti ex art. 263 c.p.p. al giudice civile, mantenendo l'assegno in sequestro.
Riguardo alla dichiarazione prodotta dalla controparte ove essa opponente si afferma debitrice della opposta, ha affermato di non aver mai sottoscritto il documento offerto in comunicazione dalla controparte, disconoscendolo.
In diritto, in particolare, ha poi eccepito, in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di un credito risalente ad oltre 10 anni prima, senza che siano intervenuti atti interruttivi.
3. Si è ritualmente costituita MA IO, prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha esposto di essere creditrice della attrice opponente della somma di € 15.000,00, quale corrispettivo di alcuni lavori eseguiti nell'appartamento sito in Alfonsine (RA), Corso
Garibaldi n. 62/A, Piano 2, scala 1, oggetto del contratto preliminare, prima, e della compravendita, poi, intervenuta tra la creditrice, odierna opposta, signora NI AR e il signor
ON EL, figlio della debitrice, opponente, signora
ON IL.
In particolare, nelle more tra il preliminare e il rogito, avvenuto in data 18/04/2005, la signora NI AR concordava con la
signora ON IL che i suddetti lavori sarebbero stati saldati in via separata rispetto alla vendita dell'immobile, ossia mediante assegno di € 15.000,00, post-datato (30/05/2005) rispetto alla data del rogito, che la debitrice, signora ON IL, consegnava personalmente alla signora NI AR, creditrice.
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