Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 54
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa IA Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
GIOMA FACILITY MANAGEMENT (GFM Srl) in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. 08780040963), con sede a Messina in via Oratorio S. Francesco n.4, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraù per procura in atti
- ATTORE -
E
SO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. 02528470152), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Maffi e Luca Gioia
- CONVENUTA
OGGETTO: vendita e appalto - vizi del bene
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la G.F.M. srl conveniva in giudizio la
SO spa alla quale si era rivolta per commissionare la fornitura e il montaggio di pannelli
pagina 1 di 6
metallici isolanti di rivestimento dei prospetti del Centro Commerciale di Maregrosso. Riferiva che, in data 29.5.2017, la SO le aveva inviato la proposta d'ordine indicando il costo in euro 143.533,94 e il completamento dei lavori entro il 20.10.2017, proposta alla quale aderiva.
In data 15.6.2017 accettava anche l'altro preventivo, avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio del materiale “linee vita” per un costo di euro 3.057,62 iva esclusa, materiale che doveva essere consegnato unitamente ai pannelli.
Nel mese di settembre 2017 la SO, come concordato, iniziava i lavori commissionati
e, terminato il lavoro, la GFM pagava il saldo del prezzo pattuito.
Nel luglio 2019 la GFM riscontrava dei difetti nei pannelli a doppio rivestimento metallico in quanto erano comparse vistose bolle di rigonfiamento che provocavano il distacco della lamina in acciaio interna.
Pertanto, per accertare lo stato dei pannelli incaricava l'arch. Tommaso Bombaci, il quale confermava che erano compromessi la tenuta e l'isolamento termico dei pannelli.
Stante il mancato intervento della SO per l'eliminazione dei vizi denunciati ne invocava la responsabilità per vizi dell'opera e chiedeva di condannare la SO ad eliminare, a sue spese, i vizi dei pannelli e il risarcimento dei danni pari ad euro 23.460,00, corrispondente al 10% della commessa, oltre le spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la SO spa contestando quanto dedotto da parte attrice.
Evidenziava, in particolare, che era stata convenuta tra le parti solo la fornitura dei pannelli
e non anche il montaggio, effettuato da soggetti terzi, per cui tra le parti non intercorreva un contratto di appalto, ma una vendita. Deduceva, inoltre, l'assenza dei vizi lamentati, la decadenza e la prescrizione della pretesa azionata in quanto, sebbene avesse effettuato la consegna da settembre 2017 a gennaio 2018, riceveva la segnalazione solo in data 20.9.2019.
In ogni caso, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Verona, sede legale della società convenuta, peraltro, concordata tra le parti.
Con ordinanza del 18.11.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma
6, cpc
pagina 2 di 6
Con ordinanza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa IA Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
GIOMA FACILITY MANAGEMENT (GFM Srl) in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. 08780040963), con sede a Messina in via Oratorio S. Francesco n.4, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraù per procura in atti
- ATTORE -
E
SO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. 02528470152), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Maffi e Luca Gioia
- CONVENUTA
OGGETTO: vendita e appalto - vizi del bene
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la G.F.M. srl conveniva in giudizio la
SO spa alla quale si era rivolta per commissionare la fornitura e il montaggio di pannelli
pagina 1 di 6
metallici isolanti di rivestimento dei prospetti del Centro Commerciale di Maregrosso. Riferiva che, in data 29.5.2017, la SO le aveva inviato la proposta d'ordine indicando il costo in euro 143.533,94 e il completamento dei lavori entro il 20.10.2017, proposta alla quale aderiva.
In data 15.6.2017 accettava anche l'altro preventivo, avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio del materiale “linee vita” per un costo di euro 3.057,62 iva esclusa, materiale che doveva essere consegnato unitamente ai pannelli.
Nel mese di settembre 2017 la SO, come concordato, iniziava i lavori commissionati
e, terminato il lavoro, la GFM pagava il saldo del prezzo pattuito.
Nel luglio 2019 la GFM riscontrava dei difetti nei pannelli a doppio rivestimento metallico in quanto erano comparse vistose bolle di rigonfiamento che provocavano il distacco della lamina in acciaio interna.
Pertanto, per accertare lo stato dei pannelli incaricava l'arch. Tommaso Bombaci, il quale confermava che erano compromessi la tenuta e l'isolamento termico dei pannelli.
Stante il mancato intervento della SO per l'eliminazione dei vizi denunciati ne invocava la responsabilità per vizi dell'opera e chiedeva di condannare la SO ad eliminare, a sue spese, i vizi dei pannelli e il risarcimento dei danni pari ad euro 23.460,00, corrispondente al 10% della commessa, oltre le spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la SO spa contestando quanto dedotto da parte attrice.
Evidenziava, in particolare, che era stata convenuta tra le parti solo la fornitura dei pannelli
e non anche il montaggio, effettuato da soggetti terzi, per cui tra le parti non intercorreva un contratto di appalto, ma una vendita. Deduceva, inoltre, l'assenza dei vizi lamentati, la decadenza e la prescrizione della pretesa azionata in quanto, sebbene avesse effettuato la consegna da settembre 2017 a gennaio 2018, riceveva la segnalazione solo in data 20.9.2019.
In ogni caso, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Verona, sede legale della società convenuta, peraltro, concordata tra le parti.
Con ordinanza del 18.11.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma
6, cpc
pagina 2 di 6
Con ordinanza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi