Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6126
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Testo completo
N. R.G. 9050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9050/2024 promossa da:
(CF ), (CUI 0540881), nato a [...], Delta State Parte_1 C.F._1
(Nigeria), il 12.03.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Pigino ( PEC C.F._2
, fax 0161/212940) presso il quale ha eletto domicilio Email_1
in Vercelli, Corso Fiume, 5/B.
-ricorrente-
CONTRO della Provincia di Vercelli Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ARINZE SOLOMON ha così concluso:
“in via principale:
-previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del
pagina 1 di 5 permesso per protezione speciale.
-con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 21.5.2024, il sig.,
ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli emesso in data 7.3.2024 Parte_1
prot. n. 018/2024, che, richiamato parere negativo la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino prot. 0039840 del 29.2.2024, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata in data 24.2.2023.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 4.6.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , cittadino nigeriano, giungeva in Italia nel 2015, dove lavora dal 2019 e, in Parte_1
data 24.2.2023 formalizzava la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998.
La Questura della Provincia di Vercelli, previo parere negativo della Commissione Territoriale di
Torino, ha rigettato l'istanza con decreto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9050/2024 promossa da:
(CF ), (CUI 0540881), nato a [...], Delta State Parte_1 C.F._1
(Nigeria), il 12.03.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Pigino ( PEC C.F._2
, fax 0161/212940) presso il quale ha eletto domicilio Email_1
in Vercelli, Corso Fiume, 5/B.
-ricorrente-
CONTRO della Provincia di Vercelli Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ARINZE SOLOMON ha così concluso:
“in via principale:
-previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del
pagina 1 di 5 permesso per protezione speciale.
-con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 21.5.2024, il sig.,
ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli emesso in data 7.3.2024 Parte_1
prot. n. 018/2024, che, richiamato parere negativo la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino prot. 0039840 del 29.2.2024, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata in data 24.2.2023.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 4.6.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , cittadino nigeriano, giungeva in Italia nel 2015, dove lavora dal 2019 e, in Parte_1
data 24.2.2023 formalizzava la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998.
La Questura della Provincia di Vercelli, previo parere negativo della Commissione Territoriale di
Torino, ha rigettato l'istanza con decreto di
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