Trib. Paola, sentenza 24/09/2024, n. 675
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.01.1986, elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia (Bt) presso lo studio dell'avv. Maria
Fonte Gallo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 3.06.2024;
attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.04.1987 ed ivi elettivamente domiciliata alla via G. Fortunato n. 89/A presso lo studio dell'avv. Cetraro Amerigo, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.07.2024;
convenuta
OGGETTO: assunzione di provvedimenti riguardanti figli minori.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , con ricorso depositato il 3.06.2024, ha rilevato che, in data Parte_1
4.07.2015, ha contratto matrimonio civile con trascritto nei registri di stato Controparte_1 civile del Comune di BE TI al n. 3, parte I, anno 2015;
dall'unione coniugale è nato il [...] un figlio di nome ;
venendo meno l'affectio maritalis, i coniugi hanno, _1 prima, instaurato un procedimento di separazione consensuale e, successivamente, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni dello
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scioglimento del matrimonio civile, cui è seguita la pronuncia, in data 3.10.2022, della sentenza
n. 691/2022 (prodotta in atti), con cui il Tribunale di Paola, recependo le intese raggiunte, ha definito il procedimento di divorzio congiunto iscritto al R.G. n. 731/2022;
relativamente al proprio diritto di visita del figlio minore, l'accordo (recepito con la citata sentenza) prevedeva:
“atteso che lo stesso, per motivi di lavoro, non risiede nel comune di residenza del minore, i ricorrenti convengono che il signor , quando si troverà in loco potrà tenere con sé il Pt_1 minore due/tre pomeriggi a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, previo accordo con la madre, nonché un week end alternato dalle ore 13:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, qualora, tuttavia il sig. fosse impossibilitato per lunghi periodo a far visita Pt_1 al minore, quando questi si troverà in loco, sempre previo accordo con la sig.ra , CP_1 potrà vedere i minore per più giorni consecutivi durante il periodo di permanenza” (punto 3), nonché “Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali, il sig. , potrà tenere con Pt_1 sé il minore a periodi alterni dal 22 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio, nonché sempre a periodi alterni dal venerdì santo alla Domenica di Pasqua;
relativamente alle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per quindici giorni consecutivi o alternativamente, per tre settimane non consecutive. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui si recherà con il figlio, rendendosi sempre reperibili telefonicamente;
i signori e non prestano il preventivo consenso affinchè si rechi CP_1 Pt_1 _1 all'estero, nel caso in cui uno dei due volesse recarsi all'estero in vacanza, sarà necessario un espresso accordo tra le parti” (punto 5);
al momento della conclusione dell'accordo di divorzio, viveva con a BE TI, mentre lui, calciatore professionista Controparte_1 _1 di futsal, era ingaggiato da una squadra pugliese (quindi, aveva sottoscritto l'accordo nei termini indicati), invece, dall'agosto del 2022, milita in una squadra futsal di Lione (Francia);
ha sempre mantenuto un rapporto splendido con il figlio minore, non è mai mancato ad un compleanno ed
è andato a trovarlo ogni volta che ha potuto, nonché ogni giorno si scambia con _1 numerosissime telefonate e messaggi, oltre ad almeno una videochiamata della durata perlomeno di un'ora (come evincile dalla documentazione depositata in atti);
nel corso di queste telefonate, spessissimo gli ha manifestato la voglia di vedere dove vive, di vedere il treno _1 su cui lavora (la compagna), di stare con il suo amichetto (figlio di amici e colleghi, che Pt_2
ha conosciuto) e di andare ad Eurodisney (che dista pochissimo da Lione);
lui ha _1 rappresentato più volte a tale desiderio del figlio minore, ma la stessa ha Controparte_1 sempre tergiversato, sino al 22.05.2024, in cui la stessa, con una missiva legale, ha negato (sulla base di motivazioni assolutamente inconsistenti e prive di qualsivoglia fondamento) il consenso
a che potesse andare a Lione dopo la chiusura della scuola per stare con lui;
in ogni caso, _1 durante le vacanze estive dello scorso anno, ha trascorso con lui in Sicilia, senza alcun _1 problema e capriccio, tredici giorni consecutivi;
infatti, il minore non solo è perfettamente a suo agio con lui e la compagna (come si evince dalle foto prodotte), ma è pieno di affetto nei loro
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confronti (ovviamente ricambiato);
con riguardo alla sua vita quotidiana,
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