Trib. Pistoia, sentenza 12/02/2025, n. 105

TRIB Pistoia
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Pistoia
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 12/02/2025, n. 105
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 105
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 734 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da: FALLIMENTO GIUSTI
PER L'EDILIZIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (Cod. Fisc.01174180479 ) rappresentato e difeso dall'Avv. PABIS TICCI NICOLA (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. NUNZIATI IRENE (c.f. [...]), con studio in Quarrata (PT), Piazza
Chinnici n. 3, indirizzi di posta elettronica certificata: nicola.pabisticci@firenze.pecavvocati.it - irene.nunziati@pec.avvocatipistoia.it come da procura in atti;

-attore -
CONTRO
ZA AD (Cod. Fisc.:[...]); TI NI (Cod. Fisc.
[...]); UV IV CI SA (Cod. Fisc.:
[...]) rappresentati e difesi dall' Avv. VIGNALI ALESSANDRA (Cod. Fisc.
[...]) e dall'Avv. BOSAZ OLIVIA (Cod. Fisc.: [...]) ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della prima posto in PI, Via Cavour n. 6 indirizzi di posta elettronica certificato: alessandra.vignali@pec.avvocatipistoia.it, come da procura in atti
-convenuto -
Conclusioni: precisate all'udienza di discussione del 18.12.2024.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Sui fatti di causa.

Pag. 1 a 7


Il ricorrente “FALLIMENTO GIUSTI PER L'EDILIZIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” premettendo che ST per l'edilizia s.p.a. aveva agito in via monitoria dinanzi al Tribunale di PI (R.G.
1599/2013) contro i Signori FI RT e GN IA, quali garanti solidali della società
Sicom s.r.l. (di cui erano soci),per un credito di € 575.581,84 (compresa Iva); importo canonizzato nell'ingiunzione n. 487/2013 che i signori FI e GN opponevano.
Il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 1224/2016, pubblicata in data 19.12.2016 di reiezione della spiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo con condanna alle spese.
Successivamente, i debitori appellavano la sentenza del Tribunale di PI (Corte di Appello di
Firenze R.G. n. 1669/2017); in pendenza di gravame la ST era dichiarata fallita con conseguente interruzione del processo.
A seguito di riassunzione da parte dei debitori il giudizio si concludeva con la sentenza n. 2372/2022, pubblicata in data 25.10.2022 con cui veniva dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. con condanna alle spese degli appellanti.
Poco dopo la sentenza, l' 8.11.2022 la GN IA costituiva, in favore del nipote minorenne
UV EN, a titolo di donazione accettata dalla figlia FI VE quale genitore del terzo beneficiario il diritto di abitazione sull'immobile ubicato al piano terra del fabbricato a
Massa in via Gioconda 10/B, rappresentato in Catasto Fabbricati dalla particella 47 sub. 2 del foglio
124, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5”. L'atto era trascritto contro la NO GN
e a favore di EN ZZ.
L'atto di donazione era stato predisposto con un contratto a favore di terzo che prevedeva, in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo (minore) di profittarne, che la prestazione rimanesse a beneficio della stipulante e, dunque, a beneficio di VE FI.
La ricorrente, quindi, ha introdotto il presente giudizio ex art. 2901 c.c. per la revoca di tale atto compiuto dalla GN e quindi anche dalla FI in frode al creditore e su tali basi ha così concluso:
Voglia il Tribunale di PI, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattese e previa ogni più opportuna pronuncia
a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. c.c. che l'atto di costituzione del diritto di abitazione su Immobile a Massa di data 8.11.2022 (Rogito Notaio Alberto
Carapelle, Rep. n. 30.611– Racc. 18.247), trascritto presso l'Agenzia Entrate Territorio – Direzione
Provinciale di Massa – Carrara Ufficio provinciale - Territorio, in data 15.11.2022 al numero di
Reg. Part. 9085 ed avente ad oggetto “la costituzione a titolo di donazione – che viene accettata dalla figlia FI VE (stipulante) che ne ha interesse quale genitore del terzo beneficiario
– a favore del nipote (ex filia VE) ZZ EN (nato a [...] il [...], codice
Pag. 2 a 7 fiscale [...]), del diritto di abitazione su appartamento al piano terra del fabbricato a Massa in via Gioconda 10/B, composto da ingresso – disimpegno, cucina, soggiorno, terrazzo, due camere e bagno oltre cantina al piano interrato, rappresentato in Catasto Fabbricati dalla particella 47 sub. 2 (zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie catastale mq
104 del foglio 124”. nonché, se del caso, per quanto occorrer possa, ogni atto prodromico e/o conseguente al predetto atto, è stato effettuato in pregiudizio delle ragioni di credito del Fallimento
ST per l'Edilizia s.r.l. in liquidazione;
e, per l'effetto,

(b) revocare e dichiarare inefficace, nei confronti del Fallimento ST per l'Edilizia s.r.l. in liquidazione, l'atto
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