Trib. Foggia, sentenza 18/06/2024, n. 1680
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Testo completo
N. R.G. 1963/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente rel.
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritta al n. 1963/2022
R.G. promossa
da
, cod. fis. n. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mercurio Mattei ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], cod. fis. n. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Angeloro ed elettivamente domiciliata come in atti,
[...]
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni
pagina 1 di 6
Alla udienza dell'11 marzo 2024 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) sono state precisate le conclusioni (come da note scritte, qui richiamate integralmente) ed il G.I. ha riservato di riferire al
Collegio, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il P.M. ha concluso esprimendo parere con la nota del 15 marzo 2024.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2023 il ricorrente ha esposto quanto segue: dopo una lunga convivenza, ha contratto matrimonio concordatario il 24.02.2021, in regime di separazione patrimoniale dei beni, con la resistente;
dalla unione è nato un figlio, ormai economicamente indipendente;
è bracciante agricolo e non possiede beni immobili;
la resistente percepisce una pensione di invalidità e non è proprietaria di beni immobili;
la convivenza coniugale, divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriale sopravvenuta, ha fatto venire meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e li ha costretti a separarsi di fatto e risiedere in immobili diversi; i tentativi per giungere ad una separazione consensuale, non hanno sortito alcun effetto;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Chiede che a, previ gli incombenti dell'art. 706 e segg. CP_2
cpc ed esperito il rituale tentativo di conciliazione Voglia 1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente (come già fanno);
3) condannare la resistente al pagamento delle competenze professionali, del rimborso forfettario del 15%, oltre cna ed iva, come per legge”.
Fissata, con decreto del 27 aprile 2022 l'udienza di comparizione dei coniugi, innanzi al Presidente delegato, si è costituita in giudizio la resistente che ha dedotto quanto segue: vi sono le condizioni per la pronuncia della separazione coniugale, la quale è stata determinata dai comportamenti del ricorrente che nel 2017 ha abbandonato la casa coniugale ed ha intrapreso una relazione con altra donna, nel corso della quale è nato un figlio;
peraltro, ella ha notizia del fatto che il ricorrente avrebbe conseguito la vincita al gioco di una consistente somma di denaro;
ella non ha ricevuto alcun sostegno materiale dal coniuge ed è costretta a vivere con la pensione sociale e con il reddito di cittadinanza, ciò che non le consente una vita dignitosa, tanto da dover ricorrere ad aiuti esterni;
né è in età per poter reperire una occupazione;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “……insiste, pertanto, perché l'ill.mo Giudice adito, reietta ogni avversa difesa e richiesta, voglia: 1) disporre, per le motivazioni addotte e per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente rel.
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritta al n. 1963/2022
R.G. promossa
da
, cod. fis. n. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mercurio Mattei ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], cod. fis. n. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Angeloro ed elettivamente domiciliata come in atti,
[...]
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni
pagina 1 di 6
Alla udienza dell'11 marzo 2024 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) sono state precisate le conclusioni (come da note scritte, qui richiamate integralmente) ed il G.I. ha riservato di riferire al
Collegio, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il P.M. ha concluso esprimendo parere con la nota del 15 marzo 2024.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2023 il ricorrente ha esposto quanto segue: dopo una lunga convivenza, ha contratto matrimonio concordatario il 24.02.2021, in regime di separazione patrimoniale dei beni, con la resistente;
dalla unione è nato un figlio, ormai economicamente indipendente;
è bracciante agricolo e non possiede beni immobili;
la resistente percepisce una pensione di invalidità e non è proprietaria di beni immobili;
la convivenza coniugale, divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriale sopravvenuta, ha fatto venire meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e li ha costretti a separarsi di fatto e risiedere in immobili diversi; i tentativi per giungere ad una separazione consensuale, non hanno sortito alcun effetto;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Chiede che a, previ gli incombenti dell'art. 706 e segg. CP_2
cpc ed esperito il rituale tentativo di conciliazione Voglia 1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente (come già fanno);
3) condannare la resistente al pagamento delle competenze professionali, del rimborso forfettario del 15%, oltre cna ed iva, come per legge”.
Fissata, con decreto del 27 aprile 2022 l'udienza di comparizione dei coniugi, innanzi al Presidente delegato, si è costituita in giudizio la resistente che ha dedotto quanto segue: vi sono le condizioni per la pronuncia della separazione coniugale, la quale è stata determinata dai comportamenti del ricorrente che nel 2017 ha abbandonato la casa coniugale ed ha intrapreso una relazione con altra donna, nel corso della quale è nato un figlio;
peraltro, ella ha notizia del fatto che il ricorrente avrebbe conseguito la vincita al gioco di una consistente somma di denaro;
ella non ha ricevuto alcun sostegno materiale dal coniuge ed è costretta a vivere con la pensione sociale e con il reddito di cittadinanza, ciò che non le consente una vita dignitosa, tanto da dover ricorrere ad aiuti esterni;
né è in età per poter reperire una occupazione;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “……insiste, pertanto, perché l'ill.mo Giudice adito, reietta ogni avversa difesa e richiesta, voglia: 1) disporre, per le motivazioni addotte e per
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