Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 66

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 66
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 66
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 650 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RI RI (CZ) al Villaggio Maestrale n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Pugliese che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
SA (CZ), alla Via Greco n. 40, presso lo studio dell'Avv. Serafina Pettinato che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 650/2024 - Pagina 1 di 6 1. Con ricorso congiuntamente proposto il 12 aprile 2024, e Parte_1 CP_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in SA (CZ) in
[...] data 7 agosto 2011 in costanza del quale erano nati due figli: , nato l'8 CP_2
settembre 2014 e nata il [...] -deducevano di essersi Per_1
consensualmente separati, giusto decreto di omologazione del 3 marzo 2022 emesso dall'intestato Tribunale a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 10 febbraio 2022.
Esponevano, altresì, che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo irrimediabilmente venuta meno la comunione spirituale e materiale degli stessi;
di talchè ricorrevano tutte le condizioni di legge per la dichiarazione della cessazione degli effetti del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni: “Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in SA (CZ) il 07.08.2011 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di SA (CZ) Atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 2011, ed omologare con sentenza i seguenti accordi:


1. I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i CP_2 Per_1

genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.


2. La casa coniugale sita in SA alla via Salita Brunetti n. 7, è assegnata al sig.

, con gli arredi ma con espressa condizione che il predetto immobile Controparte_1
e i
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