Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 666

TRIB Roma
Sentenza
15 gennaio 2025
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TRIB Roma
Sentenza
15 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 666
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 666
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'11.6.2024 e vertente
T R A
NN ZI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Fulcieri Paulucci dé Calboli n. 60, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca
ES, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
Opponente
E
LI SI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio legale dell'Avv. Stefania Nicoletta Costanzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
OGGETTO: società di fatto
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione, difesa e deduzione disattesa, in via preliminare, rigettare la domanda riconvenzione proposta dall'opposto sig. AR nel proprio atto introduttivo, essendo inammissibile perché reconventio reconventionis amplia il thema decidendum non ammesso in questa sede e comunque
infondata a sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in premessa, e comunque non dovuta, e, accertato l'inadempimento del Sig. MA AR nel pagamento delle rate di mutuo ipotecario pendente sull'immobile del sig. UR ES, e della mancata rendicontazione dei ricavi della Villa Superior, dal 31.03.2011 al 20.10.2016, e accogliere la presente
1 opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi, di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente
revocare il decreto ingiuntivo n. 21213/2019, Rg. n. 58817/2019 emesso in data 30/10/2019 dal
Presidente del Tribunale di Roma, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via riconvenzionale, accertato che il sig. MA AR ha percepito, esclusivamente tutti i
ricavi provenienti dalla gestione di Villa Sovaggio, e particolarmente e principalmente di Villa
Superior, affidata fiduciariamente all'opposto, senza corrispondere alcuna rata di mutuo, e per
i motivi tutti di cui in premessa in fatto ed in diritto, condannare l'opposto al pagamento, in restituzione della somma di €. 125.000,00, pari al 50% di quanto ricavato dal sig. AR
MA per la predetta gestione dal marzo 2011 all'ottobre 2016, somma, pro quota. calcolata presuntivamente nella misura di €. 50.000,00 annui, al netto dei costi di gestione, a cui compensare quanto pagato, in qualità di fideiussore, in conto mutuo ipotecario al debitore
principale sig. UR ES, e salva la maggiore o minore di giustizia, anche attraverso i criteri di equità, o che emergerà a seguito dell'accertamento dell'effettivo reddito prodotto dalla casa Vacanze Villa Sovaggio e dell'immobile Villa Superior, di proprietà del sig. UR
ES, il tutto, oltre il danno subito dal Sig. UR ES per essere stato sottoposto a
procedura esecutiva immobiliare - con conseguente l'esproprio dell'immobile di sua proprietà - ed al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla CA AR (ex CA di
Lodi) per recupero della differenza tra quanto conseguito dalla procedura esecutiva immobiliare
e quanto ancora dovuto, danno anch'esso da quantificarsi secondo i criteri di equità. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.”;
• La difesa dell'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto: - Nel merito rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da UR ES, in quanto infondata in fatto
e in diritto e non provata e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 21213/19 RG
58817/19 emesso il 30.10.19 e notificato il 5.11.19, con conseguente condanna del ES a corrispondere all'AR la somma di euro 30.000,00 oltre interessi e spese legali liquidate;

- respingere la domanda riconvenzionale proposta da UR ES, in quanto generica, infondata in fatto e in diritto e non provata e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dall'opponente relativa al pagamento di eventuali importi a titolo di proventi ricavati dalla gestione di Villa Sovaggio;
- respingere altresì le richieste relative all'asserito danno

conseguente alla procedura esecutiva immobiliare ed esproprio e al giudizio di opposizione a
d.i. proposto dalla CA AR ex CA di Lodi, in quanto infondati, non causalmente collegati a condotta dell'opposto e prescritti;
- condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., al

2 risarcimento dei danni da “ lite temeraria “ con conseguente liquidazione in via equitativa della somma di euro 10.000,00 o della diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
-

accogliere la domanda riconvenzionale avanzata in questa sede da MA AR, e per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, oltre che delle somme di cui al d.i., anche della somma complessiva di euro 56.682,24 per le causali di cui in premessa, o
della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente come determinata sulla scorta delle osservazioni del ctp dott. Frasca, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'iscrizione nel registro dei cattivi pagatori a causa dell'inadempimento del ES, conseguente all'omesso pagamento delle sue rate di mutuo, da determinarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.

Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ES UR conveniva in giudizio
AR MA, esponendo:
- che in data 5.11.2019 gli era stato notificato a mezzo pec il decreto ingiuntivo n. 21213/2019 con il quale, ad istanza di MA AR, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di
€ 30.000,00 oltre agli interessi ed alle spese di procedimento;

- che non era debitore delle somme oggetto di ingiunzione;

- che aveva deciso insieme all'AR di svolgere una attività ricettiva presso la struttura chiamata “Villa Sovaggio”;

- che nel novembre 2010 contattava il Sig. TI, proprietario di “Villa Sovaggio”, che già vi svolgeva l'attività di casa vacanze;

- che il 1° marzo 2011 sottoscriveva insieme all'AR un contratto preliminare di vendita dove si impegnavano ad acquistare, per la quota del 50% ciascuno, la proprietà delle unità
immobiliari;

- che il prezzo veniva stabilito in euro 610.000,00 di cui euro 60.000,00 era a titolo di caparra,
mentre la restante somma di euro 550.000,00 doveva essere versata a mezzo di mutuo bancario cointestato;

- che il 30 marzo 2011 acquistava “Villa Sovaggio” insieme all'AR;

- che la CA AR di Lodi predisponeva due atti di mutuo separati;

- che in tali contratti di mutuo lui e l'AR si costituivano reciprocamente fideiussori;

- che la volontà delle parti, decisa successivamente da due scritture private, era quella di costituire una società di fatto;

3
- che il 29 dicembre 2012 sottoscriveva insieme all'AR un'altra scrittura privata dove precisavano che, anche se la gestione della casa vacanze era affidata all'AR, gli introiti dovevano essere utilizzati per saldare le rate del mutuo;

- che l'AR si impegnava a predisporre semestralmente un rendiconto riguardante la gestione delle attività;

- che non aveva ricevuto nessuna rendicontazione;

- che non era stato versato nulla a favore della società di fatto;

- che l'AR, non solo gestiva la proprietà in autonomia, ma non ottemperava all'impegno di saldare le rate del mutuo;

- che non aveva mai gestito l'attività di casa vacanze e non aveva mai ricevuto report riguardo l'attività di gestione;

- che l'AR con i proventi dell'attività di casa vacanze aveva saldato solo i passivi della propria porzione immobiliare;

- che l'AR, insieme alla moglie, si occupava dell'affitto della casa vacanze nella sua interezza, comprendente quindi anche la sua unità immobiliare “Villa Superior”;

- che la società di fatto con l'AR era circostanza pacifica;

- che la società di fatto non aveva subito alcun mutamento neanche con la scrittura privata del dicembre 2013;

- che il l'AR aveva dichiarato di aver corrisposto i ratei di mutuo per gli anni 2011,
2012 e 2013, ma non era vero;

- che nel 2014 il Banco AR Soc. Coop. (ex CA AR di Lodi) gli notificava un atto di pignoramento immobiliare in quanto non era stato pagato nessun rateo di ammortamento;

- che a quel punto si accorgeva che nessuna rata era stata corrisposta;

- che si rivolgeva pertanto all'AR, il quale sosteneva che, in base agli accordi, ognuno doveva provvedere a pagare le rate del proprio mutuo;

- che non aveva percepito nulla dall'affitto della casa vacanza di sua proprietà e che l'AR si era appropriato di tutte le somme provenienti dall'affitto della casa vacanze;

- che in data 18 ottobre 2016 l'AR iniziava, a sua insaputa, la trattativa della vendita del mobilio dell'immobile oggetto di esecuzione;

- che il 20 ottobre 2016 il custode giudiziario cambiava le serrature dell'unità immobiliare oggetto di esecuzione;

- che dalle dichiarazioni dell'AR si evinceva che il fatturato della Villa Sovaggio
poteva essere stimato in non meno di euro 50.000,00 di ricavi medi annui;

4
- che non avendo percepito niente dal 31 marzo 2011 al 20 ottobre 2016, era dunque creditore dell'AR della somma di euro 125.000,00;

- che l'AR era inadempiente nella corresponsione dei ricavi della gestione “Villa
Sovaggio” e negli accordi in essere, in quanto non risultava pagata alcuna rata di mutuo;

- che la pretesa monitoria era infondata quanto all'esistenza del credito ingiunto;

- che chiedeva la esatta rendicontazione al fine di determinare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti;

- che insisteva per la condanna dell'AR alla restituzione di quanto percepito a seguito della locazione della casa vacanze “Villa Superior” dalla data d'acquisto, marzo 2011, all'ottobre
2016.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si
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