Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di appello iscritta al n. 2037 RG per l'anno 2016 vertente
TRA
Agenzia delle Entrate Riscossione in p.l.r.p.t. (già Equitalia Sud S.p.a.), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Vasapollo, giusta procura in atti
- appellante-
CONTRO
ER EL, rappresenta e difesa dall'Avv. Francesco Battaglia, giusta procura in atti;
- appellata –
Prefettura di Vibo Valentia, in persona del l.r.p.t.,
-appellata contumace-
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Agenzia delle Entrate Riscossione già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., impugnava la sentenza n.704/2016 del Giudice di Pace di Vibo Valentia che ha accolto l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo n. 13980201500004029000 emessa a seguito del mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 13920140009096285000 e 13920140010385450000 e per l'effetto ha dichiarato illegittimo il preavviso di fermo impugnato e dichiarato la prescrizione dei crediti in essa riportati, condannando alle spese di lite la convenuta (AER).
A fondamento dell'appello, Agenzia delle Entrate ha dedotto: a) erroneità della pronuncia sul capo relativo all'illegittimità del fermo per sanzioni amministrative;
b) erroneità della sentenza nella parte
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in cui il Giudice dichiara che non sia stata data prova della notifica delle cartelle esattoriali sottese al fermo;
c) vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui il giudice dichiara l'intervenuta prescrizione del credito inerente alla cartella esattoriale n. 1392013000841000;
d) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice dichiara l'intervenuta prescrizione del credito.
Ha chiesto, dunque, la riforma in toto della sentenza di primo grado, con accoglimento puntuale dei motivi di appello e dichiarazione di infondatezza della domanda avversaria
Si è costituita ER EL, eccependo l'infondatezza dell'appello, in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La causa, dopo svariati rinvii, veniva assegnata a questo Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, e dunque rinviata all' udienza del 18 dicembre 2024, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Prefettura di Vibo Valentia in p.l.r.p.t., che pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
E' fondata la censura riguardante l'affermata illegittimità del fermo amministrativo degli autoveicoli di proprietà del debitore per le sanzioni amministrative
Il fermo amministrativo è un provvedimento disciplinato dall'art 86 DPR 602/73, posto a garanzia del credito vantato. Esso (come l'iscrizione di ipoteca) è una misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al
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