Trib. Firenze, sentenza 23/07/2024, n. 790
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Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1602/2020
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. C C, in funzione di Giudice monocratico del lavoro,
dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 27/06/2024, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAROCCI GIOVANNI con domicilio eletto in Via Fra' Giovanni Angelico 14b
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ZWINGAUER GIANLUCA e dall'Avv. BACCELLI GUIDO, con domicilio eletto in VIALE ANTONIO GRAMSCI 18 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 15/07/2020 ha agito nei Parte_1 confronti della perché sia accertato, in via principale, Controparte_1 che la stessa, in violazione dell'art. 2112 c.c., a decorrere dal 17/05/2017, data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze di di avere subito il CP_1 demansionamento non essendole riconosciuta la qualifica contrattuale di appartenenza: impiegata di 4° livello del CCNL Assicurazioni UNAPASS;in via subordinata, che, in ogni caso, dal 17/05/2017 al 17/01/2020, di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di svolgendo mansioni CP_1 corrispondenti a quelle previste per il livello 4° del CCNL Assicurazioni UNAPASS, così come descritte nel corpo del presente atto;inoltre, che venga accertato lo svolgimento, per l'intero periodo suddetto, di lavoro supplementare e/o straordinario in favore della società convenuta nonché la sussistenza della “giusta causa” in relazione al recesso operato dalla ricorrente al rapporto di lavoro in data 17/1/2020;per l'effetto ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 11.948,96 a titolo di differenze retributive maturate (di cui e 487,08 per T.F.R. ed € 948,96 per indennità sostitutiva del preavviso), come da conteggi allegati oltre accessori e spese di lite e alla regolarizzazione contributiva ( domanda quest'ultima rinunciata nel corso del giudizio).
A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato:
- di avere lavorato dal 12/11/2010 al 16/5/2017 alle dipendenze di
[...] con rapporto di lavoro part-time e qualifica di Controparte_2 impiegata di 4° livello del CCNL Assicurazioni UNAPASS presso l'Agenzia sita CP_3 in Comune di Bagno a Ripoli, Via Chiantigiana n. 293;
- in data 16/5/2017, a seguito della cessazione dell'attività di Agente Allianz da parte di l'Agenzia di Bagno a Ripoli n. CP_2 Controparte_2 632, veniva rilevata da alle dipendenze della quale Controparte_1 transitavano tutti i dipendenti compresa la ricorrente che veniva assunta in data 17/5/2017, con contratto part-time a 20 ore settimanali, adibita alla medesima sede e con le medesime mansioni, quantunque nella lettera di assunzione fosse stata formalmente inquadrata nel secondo livello CCNL Assicurazioni UNAPASS ;
- di avere presentato in data 17/1/2020, le proprie dimissioni per giusta causa;
- di avere sempre svolto mansioni corrispondenti al livello originario di appartenenza ( gestione della cassa dell' , ivi compreso l'utilizzo del pos e la Pt_2 ricezione degli incassi;gestione dei rapporti con le banche (in particolare Banca CR Firenze, Filiale di Grassina), con delega ed autorizzazione all'effettuazione di incassi e versamenti;attività di front-office e tenuta di rapporti con la clientela e con i collaboratori dell'Agenzia;elaborazione di preventivi, emissione di polizze e prodotti assicurativi personalizzati e non standardizzati: rami, RCA, cauzioni, svolgimento di attività di controllo sul portafoglio clienti, segnatamente delle deleghe SDD (regolazioni premio, verifica arretrati, ecc...) di tutte le Agenzie (Pontassieve CP_1 ag. 487, Firenze ag. 489 e Bagno a Ripoli ag. 632) con contatti costanti con la Direzione (in particolare con i sigg.ri e ;Parte_3 Parte_4
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- di avere svolto per tutto il periodo in questione lavoro supplementare, osservando di fatto il seguente orario: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00;venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;e straordinario trattenendosi al lavoro durante la pausa pranzo e oltre le ore 18:00, come attestato dal foglio di calcolo delle presenze allegato in ricorso;
- di avere ricevuto a detto titolo un mero rimborso spese chilometrico in busta paga corrispondente ad un compenso orario di € 7,87 (poi, a partire dal 1/12/2018, € 8,43);era tuttavia “prassi aziendale” quella di inserire nei prospetti paga dei dipendenti ulteriori somme non dovute, che venivano erogate a titolo di rimborsi spesa chilometrici, e che i lavoratori erano tenuti a restituire mensilmente e in contanti al Sig. ;CP_1
- di avere ottenuto solo nel dicembre 2018, a seguito delle reiterate richieste della ricorrente, la qualifica di 3° livello e di avere presentato le dimissioni nell'anno successivo in relazione al reiterato inadempimento della società datrice riguardo al trattamento economico dovuto.
2. - Costituito il contraddittorio, la società convenuta ha resistito in toto alla domanda attorea chiedendone il rigetto.
In particolare, ha eccepito l'applicabilità alla fattispecie della disciplina in materia di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., sul rilievo che la ricorrente era stata assunta ex novo a seguito di licenziamento da parte della precedente datrice, che la stessa non aveva neppure impugnato nei termini decadenziali di legge;quanto al rivendicato diritto al riconoscimento del superiore inquadramento, ne ha contestato i presupposti, avendo la lavoratrice svolto mansioni – prima di segreteria e poi essenzialmente di front-office - del tutto confacenti al suo livello di inquadramento;ha eccepito l'infondatezza della domanda di condanna alle differenze retributive, specie con riferimento ai presunti ristorni in quanto privi di prova, contestando altresì i conteggi di parte allegati in uno al ricorso introduttivo.
La causa, all'esito di istruttoria orale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3. - La presente controversia si muove lungo due direttrici: 1) l'accertamento del diritto a conservare il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento acquisito ( 4° livello ccnl Assicurazioni UNAPASS) al momento del trasferimento aziendale e del rapporto di lavoro, da considerarsi a tutti gli effetti tale ai sensi dell'art. 2112 c.c., rivendicando la medesima lavoratrice, subordinatamente, lo svolgimento di fatto di mansioni ad esso corrispondenti;2) l'accertamento del diritto alle differenze retributive in relazione allo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario con conseguente riflesso anche sulla rideterminazione degli altri istituti contrattuali, ivi compresa l'invocata indennità di preavviso per giusta causa di dimissioni derivanti dal lamentato comportamento inadempiente della datrice di lavoro.
Ebbene, ai fini di una maggiore economia di giudizio, converrà esaminare la domanda sub 1) sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 2112 c.c. poiché essa ha carattere assolutamente dirimente rispetto alle altre questioni dedotte, in relazione alle quali si è pure sviluppata un'articolata istruttoria orale.
4. - Essa, ad avviso del Tribunale, è fondata.
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N. 1602/2020 Pt_5
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4.1. - Risulta ex actis ed è peraltro incontestato tra le parti che in data 16.05.2017 la titolare dell'Agenzia in Bagno di Controparte_2 Ripoli per la promozione di polizze di assicurazione e strumenti finanziari emessi da
a cessazione del rapporto tra le parti riconsegnò l' ad , CP_4 Pt_2 CP_3 provvedendo nel contempo a risolvere il rapporto con la ricorrente ( licenziamento per “subentro altra Agenzia”: doc. 3 della produzione di parte resistente).
E' altresì incontestata, sulla base delle stesse allegazioni della parte datrice, l'avvenuta acquisizione in data 17 maggio 2017 da parte della società convenuta dell'agenzia facente capo alla ( doc. 5);sempre in data 17.05.2017 CP_2 subentrata nei locali dell'agenzia ( doc. 7), assumeva la ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al 50% (tenuto conto delle effettive esigenze di servizio), inquadrandola nel secondo livello del CCNL di riferimento ( v. lettera di assunzione: doc. 4 della produzione di parte ricorrente).
Non è stato contestato che con il passaggio dell'Agenzia alla CP_1 transitarono tutti gli altri dipendenti dell'agenzia cessante.
4.2. - Su tali presupposti, la società convenuta ha contestato, nella specie, la sussistenza di un trasferimento di azienda e vieppiù di un trasferimento del rapporto di lavoro con la ricorrente che, al momento del passaggio dell'agenzia alla CP_1 non era più dipendente della supposta cessionaria per effetto di un atto di licenziamento che non era stato neppure impugnato dalla lavoratrice.
4.3. - O, osserva in breve il Tribunale che, condividendo l'indirizzo tracciato dal Giudice di legittimità, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente di assicurazioni in gestione libera, nell'ipotesi in cui il trasferimento di azienda abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, costituite dalla revoca del mandato da parte del preponente e dalla retrocessione a quest'ultimo del complesso dei beni aziendali organizzato per la gestione dell'agenzia e dal successivo trasferimento di esso, da parte dello stesso preponente, a nuovi agenti, ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento ( Cass. 17063/2015).
4.4. - E' la stessa Corte di legittimità a ricordare che invero è ravvisabile in astratto una cessione di un complesso di beni organizzati e la fattispecie del trasferimento di azienda (i cui presupposti oggettivi non sono stati modificati dalla disciplina introdotta dalla direttiva del Consiglio CEE 14 febbraio 1977 n. 187, alla quale ha dato attuazione la L. 29 dicembre 1990, n. 428) in tutti i casi in cui si verifica la sostituzione della persona del titolare, quale sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attua, ma resta in ogni caso ferma l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa.
Perciò, anche con riferimento all'attività organizzata dall'agente di assicurazioni in gestione libera, può operare tale principio: in questa ipotesi, infatti, il nuovo agente, tramite la preponente, subentra nella gestione del portafoglio dell'agenzia e nell'organizzazione dei mezzi materiali e personali predisposti dall'agente cessante (Cass. 5 aprile 1995 n. 3974).
4.5. - O, nella vicenda in esame, emergono in modo netto gli elementi di fatto che configurano la fattispecie del trasferimento di azienda, essendovi ampio
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riscontro documentale – ma si tratta pure di fatti ammessi dalla difesa convenuta – dell'effettivo subentro di quest'ultima nella medesima organizzazione aziendale facente capo al rapporto di agenzia già in essere con la preponente ( vedi verbale di consegna cit.) oltre che nei beni strumentali e nei locali del precedente agente ( doc. 7), con utilizzo del personale già in forze allo stesso. Nello stesso verbale di riconsegna, appare chiaro il riferimento al precedente rapporto dal che non può dubitarsi della volontà delle parti di costituire un rapporto di agenzia in successione tra gli agenti.
4.6. - Ciò senza considerare le circostanze di tempo e di luogo in cui avvenne il subentro, sostanzialmente senza soluzione di continuità, anche con riguardo ai rapporti di lavoro in essere con il precedente agente.
4.7. - Sotto tale ultimo profilo, non osta all'applicazione degli effetti propri della norma di tutela di cui all'art. 2112 c.c., la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente ante trasferimento per effetto del licenziamento intimatole dalla cedente in data 16 maggio 2017 e non impugnato dalla lavoratrice.
4.8. - Invero, è sufficiente osservare al riguardo che, atteso il chiaro tenore della disposizione del codice, posta a garanzia della continuità del rapporto di lavoro, il trasferimento d'azienda non può costituire motivo di licenziamento (ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti: art. 2112, comma 4, c.c.);per vero, trattasi di ipotesi di nullità dell'atto di recesso per contrarietà ad una norma imperativa, che rende improduttivo di effetti l'atto intimato.
4.9. - Peraltro, già in passato, nella vigenza del testo antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, si è ritenuto che in ipotesi di licenziamento adottato verbalmente, la nullità e conseguente improduttività di effetti dello stesso non determina a carico del lavoratore l'onere di impugnarlo nel termine previsto dalla L. n. 604 del 1966, e non preclude, in caso di successivo trasferimento di azienda, la continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente (Cass. 5519/1999). Con riferimento al testo dell'art. 2112 c.c., novellato nei termini anzidetti, si è poi affermato che il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto si sia legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo, e che in caso contrario invece il rapporto prosegue "ope legis" con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti (Cass. 11272/2000).
4.10. - Il ragionamento che sta alla base dei su enunciati principi procede dalla considerazione che l'esaurimento o la cessazione del rapporto identifichino situazioni giuridicamente rilevanti e non vicende meramente fattuali. I rapporti di lavoro, quali rapporti giuridici non si esauriscono né cessano in via di mero fatto, richiedendosi a tale fine il verificarsi di circostanze giuridicamente rilevanti, idonee a produrre effetti estintivi. Sicché l'effetto estintivo del licenziamento annullabile è un effetto totalmente precario, idoneo ad esser travolto fra le parti dalla pronunzia di annullamento (art.1445 c.c.) con l'ulteriore conseguenza che a norma dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro ripristinato fra le parti originarie si trasferisce al cessionario ( cfr. Cass. 8641/2010;cfr pure Cass. 4130/2014).
4.11. - Nella fattispecie in esame, a fronte della effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria contestualmente al subingresso di
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quest'ultima nel rapporto di agenzia intrattenuto con il precedente agente, in un'operazione che si sostanzia un vero e proprio trasferimento di azienda, inteso, secondo la nozione codicistica, come mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, identitariamente preesistente al trasferimento ( art. 2112 c.c.), l'interesse della lavoratrice che qui rileva non è quello di far accertare l'illegittimità dell'atto di recesso ai fini della realizzazione degli effetti giuridici conseguenti al trasferimento di un rapporto ripristinato tra le parti originarie atteso che il rapporto di lavoro è già proseguito senza interruzioni di sorta con la cessionaria, bensì quello di vedere riconosciuto il sistema di tutele che da siffatto trasferimento ne deriva in ragione della continuità giuridica del rapporto di lavoro ceduto.
4.12. - Vale a tale riguardo richiamare le affermazioni del Supremo Collegio, secondo cui, in caso di licenziamento del lavoratore in occasione del trasferimento dell'azienda e di immediata sua riassunzione, il datore di lavoro deve provare, in modo univoco e rigoroso, la sussistenza di una disdetta intimata con un anticipo tale che il termine di preavviso si esaurisca e il rapporto si risolva prima del trasferimento dell'azienda, nonché la mancanza di qualsiasi intento fraudolento, oppure l'effettivo, esplicito ed anteriore consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, atteso che, in mancanza di tali prove, l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda e il rapporto si configura come unico e continuo nonostante la sostituzione dei uno dei contraenti e l'intervento di un recesso eventualmente anche formalizzato, a nulla rilevando l'eventuale accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della somma liquidatagli come indennità di fine rapporto ( Cass. 4994/1998).
Secondo il Giudice di legittimità, dunque, sussiste una presunzione di continuità, che rende inopponibile il licenziamento ante trasferimento, che può essere superata - con conseguente efficacia del licenziamento e della riassunzione nonostante il trasferimento di azienda e l'ininterrotta continuità dell'attività lavorativa – solo in presenza di una causa lecita di cessazione del rapporto di lavoro.
4.13. - In tali termini, il giudice per ritenere la sussistenza di un unico rapporto di lavoro iniziato con l'alienante e proseguito con l'acquirente, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., deve valutare se il recesso sia contrario a norme imperative o abbia carattere fraudolento e sia, quindi, invalido ovvero se esso trovi un'autonoma giustificazione in finalità lecite ( cfr. Cass. 11424/2006).
4.14. - O, nella specie non vi è dubbio della sussistenza di entrambe le condizioni posto che è documentato che il licenziamento della ricorrente sia stato motivato per “subentro ad altra Agenzia” e non ha trovato altra giustificazione plausibile se non nell'ottica della cessione del rapporto di agenzia intrattenuto con la preponente e del contestuale sub ingresso nella medesima attività Controparte_5 da parte della società odierna resistente.
4.15. - Dall'altro canto, è agevole osservare che la formalizzazione di un nuovo rapporto di lavoro con la ricorrente alle medesime condizioni precedenti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale a venti ore ma con la previsione di un livello di inquadramento inferiore e, quindi di un trattamento retributivo deteriore, pur mantenendo, in sostanza, le medesime mansioni ( vedi infra) con perdita dell'anzianità pregressa, costituisce un chiaro elemento indicatore della
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natura simulata o fraudolenta della suddetta pattuizione negoziale e come tale inefficace e inopponibile in parte qua.
La teste all'epoca dei fatti dipendente della società resistente che si Tes_1 occupava tra l'altro delle presenze dei dipendenti, ha riferito che la ricorrente «…la ricorrente già lavorava nella agenzia di , Controparte_2 Controparte_6 acquisita da a maggio 2017, ove il è diventato sub-agente. Presso CP_1 CP_2 la ha svolto le seguenti mansioni: riceveva i clienti, rispondeva alle telefonate, CP_1 gestiva la cassa ricevendo pagamenti dei clienti in agenzia (contanti, assegni e bancomat, bonifici bancari che controllava dall'home banking), faceva la prima nota di cassa, effettuava i versamenti bancari presso la filiale di CR Firenze, oggi Intesa San Paolo . Dopo qualche mese le furono affidati compiti relativi alle deleghe CP_7 SDD, relativi ai premi mensilizzati con addebiti in conto corrente, controllava la regolarità dei pagamenti, contattava i clienti nel caso di blocco e delle regolazioni premio, trasmetteva ai clienti dichiarazioni sul reddito da compilare, che comunicava compilate ai sub-agenti e inseriva a sistema. Inoltre riceveva le denunce di sinistro, che trasmetteva al collega incaricato. Elaborava preventivi per l'emissione di polizze, emetteva le polizze e prodotti assicurativi personalizzati…».
Tali circostanza sono state confermate, in parte, dalla teste ( all'epoca sub Tes_2 agente per conto della e dalla teste già titolare dell'agenzia CP_1 Tes_3 C.G.S. Ass.ni di Gasperini S. &C. divenuta sub agente per la a seguito CP_1 dell'operazione di cessione, che ha riferito «…io e siamo stati i precedenti CP_2 titolari della agenzia avente mandato Alliance, acquisita da a maggio 2017. CP_1 Successivamente è cambiato il modo di lavorare, incentrato sulla organizzazione per appuntamenti, rispetto al rapporto con il cliente in agenzia. Cap. 8) La ricorrente ha lavorato presso l'agenzia in Grassina. E' capitato che sia andata a Pontassieve o Firenze per apprendere il nuovo modo di lavorare dagli impiegati. Cap. 9) Può darsi che abbia svolto le mansioni indicate nel capitolo, dopo un periodo di apprendimento. Io sono stata in maternità da luglio 2017 a maggio 2018;sono rientrata a lavorare solo nel pomeriggio fino alla fine del 2018. La ricorrente ha avuto anche un periodo di malattia».
Anche il teste ha confermato che la ricorrente svolgeva «mansioni di Tes_4 back-office, lavoro di tipo amministrativo, ha ricevuto i pagamenti dei clienti, in contanti e assegni e fatto i versamenti in banca, ha raccolto la documentazione necessaria per istruire le pratiche, ha sollecitato il perito e il liquidatore, ha controllato la regolarità dei pagamenti con deleghe bancarie mediante il portale Alliance, per le tre agenzie Pontassieve, Firenze e Grassina, nel caso ha chiamato il cliente che era in ritardo, sollecitato e incassato la rata mancante;in attività di front-office, ha accolto i clienti che si presentavano in agenzia, ha preparato i preventivi e le proposte di polizza. La vendita dei prodotti era attribuita in prevalenza all'agente e ai collaboratori. In Grassina solo la ricorrente ha effettuato i versamenti in banca…»
Insomma, dalle testimonianze raccolte in atti, della cui attendibilità, per quanto qui rileva, non vi è ragione di dubitare pure considerando la circostanza di essere stati essi stessi parti in analoghi contenzioni promossi nei confronti della odierna resistente, è emerso che la ricorrente, impiegata presso l'Agenzia di Bagno a Ripoli/Grassina ( e solo occasionalmente incaricata a recarsi presso la sede di Pontassieve e di Firenze), svolgeva compiti amministrativi in gran parte compatibili a
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quelli dell'originario profilo professionale posseduto, rientrante nel 4° Livello del CCNL Assicurazioni ( che giova ricordare comprende anche i lavoratori/trici che autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una specifica competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e/o forniscono assistenza e consulenza per i problemi complessi, anche all'esterno dell'Agenzia), o più gradatamente nel 3° livello ( nel quale rientrano, tra l'altro, gli …Addetti al front-office. Accolgono la clientela, curano l'incasso dei premi, mettono in atto processi commerciali volti a perfezionare nuovi contratti, avvalendosi di strumenti e canali tecnologici. Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, che non rientrano del profilo di cui al 4°livello…Addetti al servizio amministrativo, di contabilità e/o di cassa, che operano alle dirette dipendenze del responsabile del relativo servizio”), precisandosi ulteriormente, come ha spiegato la teste che l'unico sostanziale cambiamento che era avvenuto con il Tes_3 passaggio al nuovo agente riguardava il modo di lavorare “incentrato sull'organizzazione degli appuntamenti, rispetto al rapporto con il cliente in agenzia”.
4.16. - Insomma è proprio l'omogeneità di mansioni, sia pure con alcune differenziazioni dovute alla ricollocazione della lavoratrice nella organizzazione di lavoro data dalla società subentrante del medesimo rapporto di agenzia con la proponente , caratterizzate da un marcato accentramento del potere CP_3 decisionale in capo al titolare della società ( v. teste , con CP_1 Tes_2 conseguente ridefinizione delle mansioni di tipo amministrativo assegnatele, a rafforzare il convincimento della natura simulata del recesso in chiaro collegamento causale con la contestuale assunzione della lavoratrice in un livello di inquadramento più basso ( 2° livello, a cui corrispondono gli impiegati d'ordine come Addetti all'archivio – Centralinisti - Addetti alla posta - Dattilografi anche con uso di Videoscrittura - Esattori), ed un azzeramento dell'anzianità di servizio.
4.17. - In forza di tali assorbenti considerazioni, va riconosciuto che la ricorrente aveva diritto della ricorrente a mantenere il medesimo trattamento retributivo in essere al momento del passaggio alla società resistente, corrispondente al 4° livello del CCNL Assicurazioni UNAPASS e ciò indipendentemente dall'inquadramento formale attribuitole dalla datrice inizialmente nel secondo livello e dal dicembre 2018 nel terzo livello.
Il Tribunale è dispensato dall'esame della domanda subordinata di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, in quanto assorbita dall'accoglimento della richiesta principale, come sopra esaminata.
5. - Passando alla seconda parte della domanda, connessa alla prima in quanto riguardante le differenze retributive rivendicate in ragione del diverso livello retributivo e dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, le risultanze di causa hanno consentito di appurare, con sufficiente certezza, che la ricorrente svolse la sua prestazione lavorativa, nel periodo dedotto in giudizio, osservando l'orario ordinario di lavoro dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al giovedì e dalle 9:00 alle 13:00 il venerdì.
5.1. - Ciò si evince dalle dichiarazioni dei testi e l'orario di Tes_1 Tes_4 lavoro della ricorrente era ordinario come quello degli altri dipendenti ( teste
e «la remunerazione del lavoro supplementare e straordinario effettuato Tes_4 era contabilizzata in busta paga con la voce “rimborso chilometrico”;all'inizio
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l'importo corrispondeva alla tariffa oraria moltiplicata per le ore di lavoro supplementare e straordinario. Cap. 10) Dai primi mesi del 2018 in busta paga, come avveniva per tutti i dipendenti, l'importo contabilizzato con detta voce è stato aumentato, ed era superiore all'effettivo orario svolto;la parte eccedente era richiesta in restituzione. Preciso che io raccoglievo le somme in contanti dai singoli dipendenti, che consegnavo il sig. . Con detta modalità risultavano maggiori costi per il CP_1 personale. Preciso che, come ho appreso dalla ricorrente, ha chiesto più volte al sig.
di ristabilire la collocazione oraria secondo il contratto part-time, richiesta che CP_1 non è stata accolta» ( teste . Tes_1
5.2. - Dunque, secondo quanto è emerso in istruttoria, la ricorrente, assunta con un contratto part-time a 20 ore settimanali, svolgeva la sua attività pressoché a tempo pieno e il lavoro supplementare era remunerato sottoforma di rimborsi chilometrici ( testi e : non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle Tes_1 Tes_4 dichiarazioni rese sul punto dai suddetti testi atteso che esse risultano ben circostanziate e trovano riscontro nel riconoscimento pacifico, in busta paga dei cd rimborsi chilometrici che per entità e regolarità non possono imputarsi alle occasionali trasferte della lavoratrice presso l'agenzia di Pontassieve e Firenze ( finalizzate all'acquisizione dei nuovi metodi di lavoro presso Bagno di Ripoli: v. teste ;il Tes_2 che conferma altresì la circostanza che la ricorrente osservava l'orario ordinario degli altri dipendenti almeno nella misura indicata in ricorso ( sino alle ore 13:00 di venerdì) mentre non rileva sul punto che sia la teste che abbiano riferito di Tes_1 Tes_4 un orario di lavoro protrattosi sino al pomeriggio di venerdì, rientrando un siffatto orario pur sempre nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
5.3. - Nessun convincente riscontro si ha invece con riferimento ai presunti ristorni menzionati dai medesimi testi con restituzione delle somme versate in eccesso dal direttamente nelle sue mani in contanti. Neppure il teste Pt_6 del resto ha potuto confermare tale circostanza con riferimento alla Tes_4 persona della ricorrente ( « …Non ho visto la ricorrente restituire somme…»).
Cosicché il lavoro supplementare potrà essere riconosciuto unicamente nella misura corrispondente a quanto pacificamente riconosciuto dalla datrice a titolo di
“rimborso chilometrico”, dal quale non potrà detrarsi alcuna somma asseritamente restituita nelle mani del . CP_1
5.4. - Nessuna evidenza vi è invece riguardo all'espletamento di lavoro straordinario, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio che le incombeva.
5.6. - Passando al quantum debeatur i conteggi di parte ricorrente costituiscono una base corretta per la determinazione delle differenze retributive dovute e resistono alle obiezioni circa l'ammontare della retribuzione dovuta, esattamente parametrata a 20 ore settimanali di lavoro rispetto alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva e come risultante dalla bista paga corrisposta dal precedente agente, così come tiene conto dei periodi di malattia puntualmente indicati nelle buste paga in atti. Per il resto non vi sono ulteriori specifici appunti da parte della società resistente a suddetti conteggi, che possono pertanto essere recepiti dal Tribunale.
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5.7. - Alla stregua di ciò, spetta alla ricorrente la complessiva minor somma di € 8.393,00 a titolo di differenze retributive (tenuto conto dell'intero ammontare dei cd rimborsi chilometrici senza decurtazione di presunte somme restituite in nero al datore) oltre € 487,00 a titolo di quota aggiuntiva di TFR.
6. - Diversamente, non può essere accolta l'ulteriore domanda diretta al riconoscimento dell'indennità di preavviso in quanto essa è sfornita di adeguati riscontri circa la sussistenza della giusta causa di dimissioni, sicché non può essere compresa nel conteggio delle somme dovute alla lavoratrice.
La difesa ricorrente fa leva a tal fine su aspetti riguardanti il comportamento inadempiente della parte datoriale, con specifico riferimento alla mancata corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario, alla restituzione in parte delle somme indicate in busta paga circostanze quest'ultime che, come sopra visto, non hanno ottenuto pieno riscontro nelle risultanze di causa.
7. - Sugli importi così determinati, via via rivalutati, vanno computati gli interessi come per legge.
8. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., avuto riguardo al valore della domanda accertata in giudizio ( art. 5 d.m. 140/2012: v. Cass. 8449/2023)
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. C C, in funzione di Giudice monocratico del lavoro,
dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 27/06/2024, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAROCCI GIOVANNI con domicilio eletto in Via Fra' Giovanni Angelico 14b
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ZWINGAUER GIANLUCA e dall'Avv. BACCELLI GUIDO, con domicilio eletto in VIALE ANTONIO GRAMSCI 18 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 15/07/2020 ha agito nei Parte_1 confronti della perché sia accertato, in via principale, Controparte_1 che la stessa, in violazione dell'art. 2112 c.c., a decorrere dal 17/05/2017, data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze di di avere subito il CP_1 demansionamento non essendole riconosciuta la qualifica contrattuale di appartenenza: impiegata di 4° livello del CCNL Assicurazioni UNAPASS;in via subordinata, che, in ogni caso, dal 17/05/2017 al 17/01/2020, di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di svolgendo mansioni CP_1 corrispondenti a quelle previste per il livello 4° del CCNL Assicurazioni UNAPASS, così come descritte nel corpo del presente atto;inoltre, che venga accertato lo svolgimento, per l'intero periodo suddetto, di lavoro supplementare e/o straordinario in favore della società convenuta nonché la sussistenza della “giusta causa” in relazione al recesso operato dalla ricorrente al rapporto di lavoro in data 17/1/2020;per l'effetto ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 11.948,96 a titolo di differenze retributive maturate (di cui e 487,08 per T.F.R. ed € 948,96 per indennità sostitutiva del preavviso), come da conteggi allegati oltre accessori e spese di lite e alla regolarizzazione contributiva ( domanda quest'ultima rinunciata nel corso del giudizio).
A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato:
- di avere lavorato dal 12/11/2010 al 16/5/2017 alle dipendenze di
[...] con rapporto di lavoro part-time e qualifica di Controparte_2 impiegata di 4° livello del CCNL Assicurazioni UNAPASS presso l'Agenzia sita CP_3 in Comune di Bagno a Ripoli, Via Chiantigiana n. 293;
- in data 16/5/2017, a seguito della cessazione dell'attività di Agente Allianz da parte di l'Agenzia di Bagno a Ripoli n. CP_2 Controparte_2 632, veniva rilevata da alle dipendenze della quale Controparte_1 transitavano tutti i dipendenti compresa la ricorrente che veniva assunta in data 17/5/2017, con contratto part-time a 20 ore settimanali, adibita alla medesima sede e con le medesime mansioni, quantunque nella lettera di assunzione fosse stata formalmente inquadrata nel secondo livello CCNL Assicurazioni UNAPASS ;
- di avere presentato in data 17/1/2020, le proprie dimissioni per giusta causa;
- di avere sempre svolto mansioni corrispondenti al livello originario di appartenenza ( gestione della cassa dell' , ivi compreso l'utilizzo del pos e la Pt_2 ricezione degli incassi;gestione dei rapporti con le banche (in particolare Banca CR Firenze, Filiale di Grassina), con delega ed autorizzazione all'effettuazione di incassi e versamenti;attività di front-office e tenuta di rapporti con la clientela e con i collaboratori dell'Agenzia;elaborazione di preventivi, emissione di polizze e prodotti assicurativi personalizzati e non standardizzati: rami, RCA, cauzioni, svolgimento di attività di controllo sul portafoglio clienti, segnatamente delle deleghe SDD (regolazioni premio, verifica arretrati, ecc...) di tutte le Agenzie (Pontassieve CP_1 ag. 487, Firenze ag. 489 e Bagno a Ripoli ag. 632) con contatti costanti con la Direzione (in particolare con i sigg.ri e ;Parte_3 Parte_4
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- di avere svolto per tutto il periodo in questione lavoro supplementare, osservando di fatto il seguente orario: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00;venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;e straordinario trattenendosi al lavoro durante la pausa pranzo e oltre le ore 18:00, come attestato dal foglio di calcolo delle presenze allegato in ricorso;
- di avere ricevuto a detto titolo un mero rimborso spese chilometrico in busta paga corrispondente ad un compenso orario di € 7,87 (poi, a partire dal 1/12/2018, € 8,43);era tuttavia “prassi aziendale” quella di inserire nei prospetti paga dei dipendenti ulteriori somme non dovute, che venivano erogate a titolo di rimborsi spesa chilometrici, e che i lavoratori erano tenuti a restituire mensilmente e in contanti al Sig. ;CP_1
- di avere ottenuto solo nel dicembre 2018, a seguito delle reiterate richieste della ricorrente, la qualifica di 3° livello e di avere presentato le dimissioni nell'anno successivo in relazione al reiterato inadempimento della società datrice riguardo al trattamento economico dovuto.
2. - Costituito il contraddittorio, la società convenuta ha resistito in toto alla domanda attorea chiedendone il rigetto.
In particolare, ha eccepito l'applicabilità alla fattispecie della disciplina in materia di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., sul rilievo che la ricorrente era stata assunta ex novo a seguito di licenziamento da parte della precedente datrice, che la stessa non aveva neppure impugnato nei termini decadenziali di legge;quanto al rivendicato diritto al riconoscimento del superiore inquadramento, ne ha contestato i presupposti, avendo la lavoratrice svolto mansioni – prima di segreteria e poi essenzialmente di front-office - del tutto confacenti al suo livello di inquadramento;ha eccepito l'infondatezza della domanda di condanna alle differenze retributive, specie con riferimento ai presunti ristorni in quanto privi di prova, contestando altresì i conteggi di parte allegati in uno al ricorso introduttivo.
La causa, all'esito di istruttoria orale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3. - La presente controversia si muove lungo due direttrici: 1) l'accertamento del diritto a conservare il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento acquisito ( 4° livello ccnl Assicurazioni UNAPASS) al momento del trasferimento aziendale e del rapporto di lavoro, da considerarsi a tutti gli effetti tale ai sensi dell'art. 2112 c.c., rivendicando la medesima lavoratrice, subordinatamente, lo svolgimento di fatto di mansioni ad esso corrispondenti;2) l'accertamento del diritto alle differenze retributive in relazione allo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario con conseguente riflesso anche sulla rideterminazione degli altri istituti contrattuali, ivi compresa l'invocata indennità di preavviso per giusta causa di dimissioni derivanti dal lamentato comportamento inadempiente della datrice di lavoro.
Ebbene, ai fini di una maggiore economia di giudizio, converrà esaminare la domanda sub 1) sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 2112 c.c. poiché essa ha carattere assolutamente dirimente rispetto alle altre questioni dedotte, in relazione alle quali si è pure sviluppata un'articolata istruttoria orale.
4. - Essa, ad avviso del Tribunale, è fondata.
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Tribunale di Firenze
4.1. - Risulta ex actis ed è peraltro incontestato tra le parti che in data 16.05.2017 la titolare dell'Agenzia in Bagno di Controparte_2 Ripoli per la promozione di polizze di assicurazione e strumenti finanziari emessi da
a cessazione del rapporto tra le parti riconsegnò l' ad , CP_4 Pt_2 CP_3 provvedendo nel contempo a risolvere il rapporto con la ricorrente ( licenziamento per “subentro altra Agenzia”: doc. 3 della produzione di parte resistente).
E' altresì incontestata, sulla base delle stesse allegazioni della parte datrice, l'avvenuta acquisizione in data 17 maggio 2017 da parte della società convenuta dell'agenzia facente capo alla ( doc. 5);sempre in data 17.05.2017 CP_2 subentrata nei locali dell'agenzia ( doc. 7), assumeva la ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al 50% (tenuto conto delle effettive esigenze di servizio), inquadrandola nel secondo livello del CCNL di riferimento ( v. lettera di assunzione: doc. 4 della produzione di parte ricorrente).
Non è stato contestato che con il passaggio dell'Agenzia alla CP_1 transitarono tutti gli altri dipendenti dell'agenzia cessante.
4.2. - Su tali presupposti, la società convenuta ha contestato, nella specie, la sussistenza di un trasferimento di azienda e vieppiù di un trasferimento del rapporto di lavoro con la ricorrente che, al momento del passaggio dell'agenzia alla CP_1 non era più dipendente della supposta cessionaria per effetto di un atto di licenziamento che non era stato neppure impugnato dalla lavoratrice.
4.3. - O, osserva in breve il Tribunale che, condividendo l'indirizzo tracciato dal Giudice di legittimità, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente di assicurazioni in gestione libera, nell'ipotesi in cui il trasferimento di azienda abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, costituite dalla revoca del mandato da parte del preponente e dalla retrocessione a quest'ultimo del complesso dei beni aziendali organizzato per la gestione dell'agenzia e dal successivo trasferimento di esso, da parte dello stesso preponente, a nuovi agenti, ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento ( Cass. 17063/2015).
4.4. - E' la stessa Corte di legittimità a ricordare che invero è ravvisabile in astratto una cessione di un complesso di beni organizzati e la fattispecie del trasferimento di azienda (i cui presupposti oggettivi non sono stati modificati dalla disciplina introdotta dalla direttiva del Consiglio CEE 14 febbraio 1977 n. 187, alla quale ha dato attuazione la L. 29 dicembre 1990, n. 428) in tutti i casi in cui si verifica la sostituzione della persona del titolare, quale sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attua, ma resta in ogni caso ferma l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa.
Perciò, anche con riferimento all'attività organizzata dall'agente di assicurazioni in gestione libera, può operare tale principio: in questa ipotesi, infatti, il nuovo agente, tramite la preponente, subentra nella gestione del portafoglio dell'agenzia e nell'organizzazione dei mezzi materiali e personali predisposti dall'agente cessante (Cass. 5 aprile 1995 n. 3974).
4.5. - O, nella vicenda in esame, emergono in modo netto gli elementi di fatto che configurano la fattispecie del trasferimento di azienda, essendovi ampio
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riscontro documentale – ma si tratta pure di fatti ammessi dalla difesa convenuta – dell'effettivo subentro di quest'ultima nella medesima organizzazione aziendale facente capo al rapporto di agenzia già in essere con la preponente ( vedi verbale di consegna cit.) oltre che nei beni strumentali e nei locali del precedente agente ( doc. 7), con utilizzo del personale già in forze allo stesso. Nello stesso verbale di riconsegna, appare chiaro il riferimento al precedente rapporto dal che non può dubitarsi della volontà delle parti di costituire un rapporto di agenzia in successione tra gli agenti.
4.6. - Ciò senza considerare le circostanze di tempo e di luogo in cui avvenne il subentro, sostanzialmente senza soluzione di continuità, anche con riguardo ai rapporti di lavoro in essere con il precedente agente.
4.7. - Sotto tale ultimo profilo, non osta all'applicazione degli effetti propri della norma di tutela di cui all'art. 2112 c.c., la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente ante trasferimento per effetto del licenziamento intimatole dalla cedente in data 16 maggio 2017 e non impugnato dalla lavoratrice.
4.8. - Invero, è sufficiente osservare al riguardo che, atteso il chiaro tenore della disposizione del codice, posta a garanzia della continuità del rapporto di lavoro, il trasferimento d'azienda non può costituire motivo di licenziamento (ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti: art. 2112, comma 4, c.c.);per vero, trattasi di ipotesi di nullità dell'atto di recesso per contrarietà ad una norma imperativa, che rende improduttivo di effetti l'atto intimato.
4.9. - Peraltro, già in passato, nella vigenza del testo antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, si è ritenuto che in ipotesi di licenziamento adottato verbalmente, la nullità e conseguente improduttività di effetti dello stesso non determina a carico del lavoratore l'onere di impugnarlo nel termine previsto dalla L. n. 604 del 1966, e non preclude, in caso di successivo trasferimento di azienda, la continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente (Cass. 5519/1999). Con riferimento al testo dell'art. 2112 c.c., novellato nei termini anzidetti, si è poi affermato che il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto si sia legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo, e che in caso contrario invece il rapporto prosegue "ope legis" con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti (Cass. 11272/2000).
4.10. - Il ragionamento che sta alla base dei su enunciati principi procede dalla considerazione che l'esaurimento o la cessazione del rapporto identifichino situazioni giuridicamente rilevanti e non vicende meramente fattuali. I rapporti di lavoro, quali rapporti giuridici non si esauriscono né cessano in via di mero fatto, richiedendosi a tale fine il verificarsi di circostanze giuridicamente rilevanti, idonee a produrre effetti estintivi. Sicché l'effetto estintivo del licenziamento annullabile è un effetto totalmente precario, idoneo ad esser travolto fra le parti dalla pronunzia di annullamento (art.1445 c.c.) con l'ulteriore conseguenza che a norma dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro ripristinato fra le parti originarie si trasferisce al cessionario ( cfr. Cass. 8641/2010;cfr pure Cass. 4130/2014).
4.11. - Nella fattispecie in esame, a fronte della effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria contestualmente al subingresso di
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quest'ultima nel rapporto di agenzia intrattenuto con il precedente agente, in un'operazione che si sostanzia un vero e proprio trasferimento di azienda, inteso, secondo la nozione codicistica, come mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, identitariamente preesistente al trasferimento ( art. 2112 c.c.), l'interesse della lavoratrice che qui rileva non è quello di far accertare l'illegittimità dell'atto di recesso ai fini della realizzazione degli effetti giuridici conseguenti al trasferimento di un rapporto ripristinato tra le parti originarie atteso che il rapporto di lavoro è già proseguito senza interruzioni di sorta con la cessionaria, bensì quello di vedere riconosciuto il sistema di tutele che da siffatto trasferimento ne deriva in ragione della continuità giuridica del rapporto di lavoro ceduto.
4.12. - Vale a tale riguardo richiamare le affermazioni del Supremo Collegio, secondo cui, in caso di licenziamento del lavoratore in occasione del trasferimento dell'azienda e di immediata sua riassunzione, il datore di lavoro deve provare, in modo univoco e rigoroso, la sussistenza di una disdetta intimata con un anticipo tale che il termine di preavviso si esaurisca e il rapporto si risolva prima del trasferimento dell'azienda, nonché la mancanza di qualsiasi intento fraudolento, oppure l'effettivo, esplicito ed anteriore consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, atteso che, in mancanza di tali prove, l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda e il rapporto si configura come unico e continuo nonostante la sostituzione dei uno dei contraenti e l'intervento di un recesso eventualmente anche formalizzato, a nulla rilevando l'eventuale accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della somma liquidatagli come indennità di fine rapporto ( Cass. 4994/1998).
Secondo il Giudice di legittimità, dunque, sussiste una presunzione di continuità, che rende inopponibile il licenziamento ante trasferimento, che può essere superata - con conseguente efficacia del licenziamento e della riassunzione nonostante il trasferimento di azienda e l'ininterrotta continuità dell'attività lavorativa – solo in presenza di una causa lecita di cessazione del rapporto di lavoro.
4.13. - In tali termini, il giudice per ritenere la sussistenza di un unico rapporto di lavoro iniziato con l'alienante e proseguito con l'acquirente, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., deve valutare se il recesso sia contrario a norme imperative o abbia carattere fraudolento e sia, quindi, invalido ovvero se esso trovi un'autonoma giustificazione in finalità lecite ( cfr. Cass. 11424/2006).
4.14. - O, nella specie non vi è dubbio della sussistenza di entrambe le condizioni posto che è documentato che il licenziamento della ricorrente sia stato motivato per “subentro ad altra Agenzia” e non ha trovato altra giustificazione plausibile se non nell'ottica della cessione del rapporto di agenzia intrattenuto con la preponente e del contestuale sub ingresso nella medesima attività Controparte_5 da parte della società odierna resistente.
4.15. - Dall'altro canto, è agevole osservare che la formalizzazione di un nuovo rapporto di lavoro con la ricorrente alle medesime condizioni precedenti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale a venti ore ma con la previsione di un livello di inquadramento inferiore e, quindi di un trattamento retributivo deteriore, pur mantenendo, in sostanza, le medesime mansioni ( vedi infra) con perdita dell'anzianità pregressa, costituisce un chiaro elemento indicatore della
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natura simulata o fraudolenta della suddetta pattuizione negoziale e come tale inefficace e inopponibile in parte qua.
La teste all'epoca dei fatti dipendente della società resistente che si Tes_1 occupava tra l'altro delle presenze dei dipendenti, ha riferito che la ricorrente «…la ricorrente già lavorava nella agenzia di , Controparte_2 Controparte_6 acquisita da a maggio 2017, ove il è diventato sub-agente. Presso CP_1 CP_2 la ha svolto le seguenti mansioni: riceveva i clienti, rispondeva alle telefonate, CP_1 gestiva la cassa ricevendo pagamenti dei clienti in agenzia (contanti, assegni e bancomat, bonifici bancari che controllava dall'home banking), faceva la prima nota di cassa, effettuava i versamenti bancari presso la filiale di CR Firenze, oggi Intesa San Paolo . Dopo qualche mese le furono affidati compiti relativi alle deleghe CP_7 SDD, relativi ai premi mensilizzati con addebiti in conto corrente, controllava la regolarità dei pagamenti, contattava i clienti nel caso di blocco e delle regolazioni premio, trasmetteva ai clienti dichiarazioni sul reddito da compilare, che comunicava compilate ai sub-agenti e inseriva a sistema. Inoltre riceveva le denunce di sinistro, che trasmetteva al collega incaricato. Elaborava preventivi per l'emissione di polizze, emetteva le polizze e prodotti assicurativi personalizzati…».
Tali circostanza sono state confermate, in parte, dalla teste ( all'epoca sub Tes_2 agente per conto della e dalla teste già titolare dell'agenzia CP_1 Tes_3 C.G.S. Ass.ni di Gasperini S. &C. divenuta sub agente per la a seguito CP_1 dell'operazione di cessione, che ha riferito «…io e siamo stati i precedenti CP_2 titolari della agenzia avente mandato Alliance, acquisita da a maggio 2017. CP_1 Successivamente è cambiato il modo di lavorare, incentrato sulla organizzazione per appuntamenti, rispetto al rapporto con il cliente in agenzia. Cap. 8) La ricorrente ha lavorato presso l'agenzia in Grassina. E' capitato che sia andata a Pontassieve o Firenze per apprendere il nuovo modo di lavorare dagli impiegati. Cap. 9) Può darsi che abbia svolto le mansioni indicate nel capitolo, dopo un periodo di apprendimento. Io sono stata in maternità da luglio 2017 a maggio 2018;sono rientrata a lavorare solo nel pomeriggio fino alla fine del 2018. La ricorrente ha avuto anche un periodo di malattia».
Anche il teste ha confermato che la ricorrente svolgeva «mansioni di Tes_4 back-office, lavoro di tipo amministrativo, ha ricevuto i pagamenti dei clienti, in contanti e assegni e fatto i versamenti in banca, ha raccolto la documentazione necessaria per istruire le pratiche, ha sollecitato il perito e il liquidatore, ha controllato la regolarità dei pagamenti con deleghe bancarie mediante il portale Alliance, per le tre agenzie Pontassieve, Firenze e Grassina, nel caso ha chiamato il cliente che era in ritardo, sollecitato e incassato la rata mancante;in attività di front-office, ha accolto i clienti che si presentavano in agenzia, ha preparato i preventivi e le proposte di polizza. La vendita dei prodotti era attribuita in prevalenza all'agente e ai collaboratori. In Grassina solo la ricorrente ha effettuato i versamenti in banca…»
Insomma, dalle testimonianze raccolte in atti, della cui attendibilità, per quanto qui rileva, non vi è ragione di dubitare pure considerando la circostanza di essere stati essi stessi parti in analoghi contenzioni promossi nei confronti della odierna resistente, è emerso che la ricorrente, impiegata presso l'Agenzia di Bagno a Ripoli/Grassina ( e solo occasionalmente incaricata a recarsi presso la sede di Pontassieve e di Firenze), svolgeva compiti amministrativi in gran parte compatibili a
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quelli dell'originario profilo professionale posseduto, rientrante nel 4° Livello del CCNL Assicurazioni ( che giova ricordare comprende anche i lavoratori/trici che autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una specifica competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e/o forniscono assistenza e consulenza per i problemi complessi, anche all'esterno dell'Agenzia), o più gradatamente nel 3° livello ( nel quale rientrano, tra l'altro, gli …Addetti al front-office. Accolgono la clientela, curano l'incasso dei premi, mettono in atto processi commerciali volti a perfezionare nuovi contratti, avvalendosi di strumenti e canali tecnologici. Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, che non rientrano del profilo di cui al 4°livello…Addetti al servizio amministrativo, di contabilità e/o di cassa, che operano alle dirette dipendenze del responsabile del relativo servizio”), precisandosi ulteriormente, come ha spiegato la teste che l'unico sostanziale cambiamento che era avvenuto con il Tes_3 passaggio al nuovo agente riguardava il modo di lavorare “incentrato sull'organizzazione degli appuntamenti, rispetto al rapporto con il cliente in agenzia”.
4.16. - Insomma è proprio l'omogeneità di mansioni, sia pure con alcune differenziazioni dovute alla ricollocazione della lavoratrice nella organizzazione di lavoro data dalla società subentrante del medesimo rapporto di agenzia con la proponente , caratterizzate da un marcato accentramento del potere CP_3 decisionale in capo al titolare della società ( v. teste , con CP_1 Tes_2 conseguente ridefinizione delle mansioni di tipo amministrativo assegnatele, a rafforzare il convincimento della natura simulata del recesso in chiaro collegamento causale con la contestuale assunzione della lavoratrice in un livello di inquadramento più basso ( 2° livello, a cui corrispondono gli impiegati d'ordine come Addetti all'archivio – Centralinisti - Addetti alla posta - Dattilografi anche con uso di Videoscrittura - Esattori), ed un azzeramento dell'anzianità di servizio.
4.17. - In forza di tali assorbenti considerazioni, va riconosciuto che la ricorrente aveva diritto della ricorrente a mantenere il medesimo trattamento retributivo in essere al momento del passaggio alla società resistente, corrispondente al 4° livello del CCNL Assicurazioni UNAPASS e ciò indipendentemente dall'inquadramento formale attribuitole dalla datrice inizialmente nel secondo livello e dal dicembre 2018 nel terzo livello.
Il Tribunale è dispensato dall'esame della domanda subordinata di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, in quanto assorbita dall'accoglimento della richiesta principale, come sopra esaminata.
5. - Passando alla seconda parte della domanda, connessa alla prima in quanto riguardante le differenze retributive rivendicate in ragione del diverso livello retributivo e dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, le risultanze di causa hanno consentito di appurare, con sufficiente certezza, che la ricorrente svolse la sua prestazione lavorativa, nel periodo dedotto in giudizio, osservando l'orario ordinario di lavoro dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al giovedì e dalle 9:00 alle 13:00 il venerdì.
5.1. - Ciò si evince dalle dichiarazioni dei testi e l'orario di Tes_1 Tes_4 lavoro della ricorrente era ordinario come quello degli altri dipendenti ( teste
e «la remunerazione del lavoro supplementare e straordinario effettuato Tes_4 era contabilizzata in busta paga con la voce “rimborso chilometrico”;all'inizio
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l'importo corrispondeva alla tariffa oraria moltiplicata per le ore di lavoro supplementare e straordinario. Cap. 10) Dai primi mesi del 2018 in busta paga, come avveniva per tutti i dipendenti, l'importo contabilizzato con detta voce è stato aumentato, ed era superiore all'effettivo orario svolto;la parte eccedente era richiesta in restituzione. Preciso che io raccoglievo le somme in contanti dai singoli dipendenti, che consegnavo il sig. . Con detta modalità risultavano maggiori costi per il CP_1 personale. Preciso che, come ho appreso dalla ricorrente, ha chiesto più volte al sig.
di ristabilire la collocazione oraria secondo il contratto part-time, richiesta che CP_1 non è stata accolta» ( teste . Tes_1
5.2. - Dunque, secondo quanto è emerso in istruttoria, la ricorrente, assunta con un contratto part-time a 20 ore settimanali, svolgeva la sua attività pressoché a tempo pieno e il lavoro supplementare era remunerato sottoforma di rimborsi chilometrici ( testi e : non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle Tes_1 Tes_4 dichiarazioni rese sul punto dai suddetti testi atteso che esse risultano ben circostanziate e trovano riscontro nel riconoscimento pacifico, in busta paga dei cd rimborsi chilometrici che per entità e regolarità non possono imputarsi alle occasionali trasferte della lavoratrice presso l'agenzia di Pontassieve e Firenze ( finalizzate all'acquisizione dei nuovi metodi di lavoro presso Bagno di Ripoli: v. teste ;il Tes_2 che conferma altresì la circostanza che la ricorrente osservava l'orario ordinario degli altri dipendenti almeno nella misura indicata in ricorso ( sino alle ore 13:00 di venerdì) mentre non rileva sul punto che sia la teste che abbiano riferito di Tes_1 Tes_4 un orario di lavoro protrattosi sino al pomeriggio di venerdì, rientrando un siffatto orario pur sempre nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
5.3. - Nessun convincente riscontro si ha invece con riferimento ai presunti ristorni menzionati dai medesimi testi con restituzione delle somme versate in eccesso dal direttamente nelle sue mani in contanti. Neppure il teste Pt_6 del resto ha potuto confermare tale circostanza con riferimento alla Tes_4 persona della ricorrente ( « …Non ho visto la ricorrente restituire somme…»).
Cosicché il lavoro supplementare potrà essere riconosciuto unicamente nella misura corrispondente a quanto pacificamente riconosciuto dalla datrice a titolo di
“rimborso chilometrico”, dal quale non potrà detrarsi alcuna somma asseritamente restituita nelle mani del . CP_1
5.4. - Nessuna evidenza vi è invece riguardo all'espletamento di lavoro straordinario, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio che le incombeva.
5.6. - Passando al quantum debeatur i conteggi di parte ricorrente costituiscono una base corretta per la determinazione delle differenze retributive dovute e resistono alle obiezioni circa l'ammontare della retribuzione dovuta, esattamente parametrata a 20 ore settimanali di lavoro rispetto alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva e come risultante dalla bista paga corrisposta dal precedente agente, così come tiene conto dei periodi di malattia puntualmente indicati nelle buste paga in atti. Per il resto non vi sono ulteriori specifici appunti da parte della società resistente a suddetti conteggi, che possono pertanto essere recepiti dal Tribunale.
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5.7. - Alla stregua di ciò, spetta alla ricorrente la complessiva minor somma di € 8.393,00 a titolo di differenze retributive (tenuto conto dell'intero ammontare dei cd rimborsi chilometrici senza decurtazione di presunte somme restituite in nero al datore) oltre € 487,00 a titolo di quota aggiuntiva di TFR.
6. - Diversamente, non può essere accolta l'ulteriore domanda diretta al riconoscimento dell'indennità di preavviso in quanto essa è sfornita di adeguati riscontri circa la sussistenza della giusta causa di dimissioni, sicché non può essere compresa nel conteggio delle somme dovute alla lavoratrice.
La difesa ricorrente fa leva a tal fine su aspetti riguardanti il comportamento inadempiente della parte datoriale, con specifico riferimento alla mancata corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario, alla restituzione in parte delle somme indicate in busta paga circostanze quest'ultime che, come sopra visto, non hanno ottenuto pieno riscontro nelle risultanze di causa.
7. - Sugli importi così determinati, via via rivalutati, vanno computati gli interessi come per legge.
8. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., avuto riguardo al valore della domanda accertata in giudizio ( art. 5 d.m. 140/2012: v. Cass. 8449/2023)
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