Trib. Cassino, sentenza 19/01/2024, n. 67

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 19/01/2024, n. 67
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 67
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2320 / 2019
Il Giudice designato A G, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al 2320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA

con l'avv.to PASTORE GIOVANNI e COPPOLA Parte_1
RAFFAELLA NADIA ricorrente
E

CP_1
resistente contumace

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in Cancelleria in data 14.11.2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della in data 05.08.2014, con Controparte_2
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sino al 30.09.2014, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, secondo un part-time di tipo orizzontale di 18 ore settimanali, pari al 47,37% dell'orario ordinario (38 ore settimanali), poi aumentato al 40% dal primo giugno
2018, distribuite su 6 giorni lavorativi, domenica inclusa, con qualifica di operaio ed inquadramento F2 del Ccnl Mobilità – Attività Ferroviarie e mansioni di Addetto ai servizi di igiene e pulizia ed assegnato presso la Stazione Ferroviaria di Cassino ove la resistente ha in
affidamento l'appalto della gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali nell'interesse ed in favore della committenza deduceva: Controparte_1

1. che dalla data di assunzione e fino al mese di maggio 2018, era stato inquadrato con una percentuale di part-time pari al 47,37 % dell'orario ordinario, in violazione di quanto previsto dall'art. 20 dell'applicato CCNL, il quale prevedeva una prestazione minima non inferiore al 50% dell'orario normale settimanale, mensile o annuale, rivendicando quindi il diritto al risarcimento del danno (danno da considerarsi in re ipsa), a percepire le differenze retributive (dirette, indirette
e differite) spettanti in ragione di una retribuzione oraria da calcolare avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale (50% dell'orario ordinario di 38 ore settimanali);

2. che dalla data di assunzione era stato inserito in una turnazione a prevalenza di servizi notturni (per l'orario della prestazione lavorativa effettivamente resa dalle 23.00 alle
03.00/04.00/05.00 compresa nella fascia oraria del servizio notturno dalle 0.00 alle 5.00 del mattino) per 4/5 giorni a settimana con un riposo, dato evincibile dalle ore contabilizzate nei prospetti paga che allegava, con conseguente diritto alla percezione dell'indennità di flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne, prevista dall'art. 83 del CCNL in atti, nella misura di €
10,00 per ciascun servizio notturno effettivamente reso ed eccedente al numero di 10 mensili e 79 su base annua, con le riduzioni nel caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, analogamente all'indennità di turno notturno, prevista dall'art. 75 del CCNL citato, nella misura pari ad euro
2,40 per ogni turno di lavoro prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00;

3. che dalla data di assunzione era stato impiegato in turni avvicendati nelle 24 ore e che la relativa indennità, prevista dall'art. 81 CCNL citato nella misura di € 2,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, gli era stata riconosciuta solamente per il periodo da novembre 2016
a gennaio 2017, reclamando quindi le differenze retributive relative a dette indennità parametrate a tutte le giornate di effettivo servizio espletato durante l'intercorso rapporto di lavoro;

4. che aveva altresì diritto alla corresponsione della indennità per lavorazioni in condizioni disagiate (art. 82), nella prevista misura giornaliera pari ad euro 1.40, per i lavoratori che “addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio”, deducendo l'utilizzo di tali sostanze durante
l'espletamento della propria attività lavorativa (segnatamente: Azzera Pavimenti Green GREEN

2.0 prodotto dalla e Sgrassante esterno cassa 2.0 prodotto dalla Org_1 Org_2 Parte_2
;

[...]

5. che aveva diritto alla erogazione della indennità per superamento dell'orario settimanale, prevista dall'art. 83 punto 1 del CCNL citato, per avere effettivamente prestato attività lavorativa
superando l'orario definito contrattualmente di 18 ore settimanali fino a 3 ore ed anche oltre 3 ore
a settimana, rispettivamente pari ad € 18,00 nel caso di superamento dell'orario settimanale fino a
3 ore ed € 36,00 allorché si verificava un superamento dell'orario settimanale per oltre 3 ore, come evincibile dalle ore contabilizzate nei prospetti paga in atti;

6. che aveva diritto alla indennità per il 6° giorno lavorato (art. 83, punto 2 del citato CCNL) corrisposta dal datore di lavoro in misura inferiore a quella prevista sino al mese di marzo 2018, posto che dal successivo mese di aprile del 2018 l'indennità era stata integralmente corrisposta;

7. che aveva diritto alle differenze retributive per le ore di lavoro supplementare effettivamente
rese e non retribuite, segnatamente rese: nell'anno 2017/2018 per n. 5,50 ore a giugno;
n. 12 ore ad agosto, n. 14 ore a settembre, n. 17 ore a ottobre, n. 3 ore a novembre, n. 12,50 ore a gennaio 2018, maturando complessivamente 64 ore di lavoro supplementare non retribuito.
Ritenendo sussistente la responsabilità solidale di in qualità di committente Controparte_1 dell'appalto di servizi ex art. 29 comma 2, D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati durante l'esecuzione del contratto di appalto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il sig. , dipendente della Parte_1 CP_2
dal 05.08.2014 nell'ambito dell'appalto del servizio pulizia del materiale rotabile e degli
[...]
impianti industriali per la committenza (appalto ancora in corso), con CP_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time (47,37% - 18 ore settimanali fino al maggio 2018 e, dal mese di giugno 2018 con regime part-time al 50% - 19 ore settimanali), inquadrato nel livello F2 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, vigente nel periodo ed applicato al settore di appartenenza, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni/treni presso la stazione ferroviaria/deposito di Cassino, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dal 05.08.2014 al 31.05.2018, ha diritto al riconoscimento di un part-time di 19 ore settimanali avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL;

- Accertare e dichiarare che il ricorrente, secondo le disposizioni e direttive impartite da
, nell'esecuzione della prestazione lavorativa ha sempre indossato i Dispositivi di Controparte_2
Protezione Individuale come forniti dalla medesima società per evitare il contatto con rifiuti organici, inorganici e con le sostanze contenute nei prodotti utilizzati per la detersione e sanificazione dei treni;

- Accertare e dichiarare che il sig. , in base alla qualità e quantità di lavoro Parte_1 prestato nell'ambito dell'appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile affidato dalla committente ed ancora in corso, alle mansioni ed agli orari di lavoro effettivamente CP_1 osservati, retribuito in misura inferiore rispetto agli istituti previsti e disciplinati dal Org_3
Mobilità AF, per il periodo dal 05.08.2014 al 31.12.2018, ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 13.660,76 di cui € 2.357,75 a titolo di risarcimento del danno (danno da considerarsi in re ipsa) per differenze sulla retribuzione tabellare dal 05.08.2014 al 31.12.2018 che sarebbe spettata al ricorrente avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale (50% dell'orario ordinario di 38 ore settimanali art. 20 CCNL) nonché sugli altri istituti 13ma, 14ma ed anche per differenze su accantonamento
TFR, € 10.929,73 per differenze retributive calcolate nel periodo dal 05.08.2014 al 31.12.2018 per indennità flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, indennità lavorazioni in condizioni disagiate (art. 82), indennità di turno (art. 81), ore di lavoro supplementare effettivamente rese e non retribuite, indennità 6° giorno lavorato (art. 83 punto 2), indennità lavoro notturno (art. 75), ed € 529,84 a titolo di differenze sul calcolo del TFR da accantonarsi come per legge in conformità degli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso come spettanti ai sensi degli artt. 20, 27, 68, 75, 76, 81, 82, 83 CCNL Mobilità AF applicato dalla resistente e vigente nel periodo indicato, in conformità degli analitici conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto
- Condannare , in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in via Di Controparte_2
Vittorio n. 29 Ivrea (TO)- (CF/P.IVA ) e , in persona del legale P.IVA_1 CP_1
rapp.te p.t. con sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma. (CF. ), in P.IVA_2
solido fra loro ovvero alternativamente, per quanto di ragione e competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2D.Lgs. 276/2003, come novellato dall'art. 2 D.L. 25/2017 ed in subordine anche ai sensi dell'art. 1676 c.c. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 13.130,92 depurata dell'importo di € 529,84 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto come per legge, come sopra analiticamente specificata con ogni conseguenza di legge in ordine alla contribuzione previdenziale e fiscale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo o dell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche mediante CTU contabile che in caso di
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