Trib. Napoli, sentenza 12/06/2024, n. 4390

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/06/2024, n. 4390
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4390
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 12/06/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149
, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4692/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA

AN EN rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Carmela De Riso con la quale è elettivamente domiciliato in Angri alla via Murelle n. 109
RICORRENTE
E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli, presso la sede Inps di via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c.
, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge 118/1971, dello status di portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge 104/92, con grave limitazione
della capacità di deambulazione ed, infine, per il diritto al rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo la insussistenza delle condizioni medico legali per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118
nonché per lo status di portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge 104/92 e non pronunciandosi sull'accertamento dei requisiti sanitari strumentali al riconoscimento del diritto al rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 26.02.2024, proponeva rituale opposizione, rinunciando al riconoscimento sia del diritto alla pensione d'inabilità, ai sensi dell'art. 12 della Legge
30 marzo 1971, n. 118, che dello status di portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge 104/92 e limitando, di conseguenza, il petitum della causa esclusivamente al riconoscimento del diritto al rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'Inps si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per il rilascio del contrassegno, essendo di competenza del Comune e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
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