Trib. Pistoia, sentenza 27/11/2024, n. 886
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Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2157/2022 tra le parti:
NA BE (cf [...]), con gli avv. MOLINARI BARBARA (cf [...])
e GIORGETTI LORENZO ([...])
ATTRICE
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
(cf 00594004586), con l'avv. SALERA SANDRO (cf [...]);
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (cf 13756881002), con l'avv. STORNELLO MOMMA SOPHIE (cf [...])
CONVENUTE
UNICREDIT SPA (cf 00348170101), con gli avv. FIORETTI ANDREA (cf [...])
e ARBASINO MARCELLO (cf [...])
TERZA CHIAMATA
Decisa a Pistoia in data 26/11/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 22.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta EDcredito Centrale s.p.a.: come da nota scritta ex art. 127ter
c.p.c. dep. 22.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione: come da nota scritta ex art.
127ter c.p.c. dep. 22.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Terza chiamata: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 22.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. promossa da NA
HI avverso la cartella di pagamento n. 041 2021 00077065 92 002 notificale, in qualità di coobbligata, da Agenzia delle Entrate Riscossione per
l'importo totale di euro 359.343,42 (di cui euro 348.871,40 in linea capitale) quale credito vantato da ED TO Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a. nei confronti del Fallimento G.T.M. s.r.l. in liquidazione “a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/1996”.
Ricostruiti i fatti a fondamento della pretesa, parte attrice denuncia la nullità
e/o annullabilità della cartella di pagamento per assenza di un titolo esecutivo validamente azionabile, quindi l'invalidità e/o inefficacia del titolo posto a base dell'avversa pretesa per decadenza della Banca ai sensi degli artt. 1955 c.c. e
1957 c.c. e, previa formulazione di istanza inibitoria, conclude per sentire
“ previa sospensione della procedura esecutiva;
accertare che niente è dovuto dalla Sig.ra NA HI a EDTO per decadenza e/o prescrizione di ogni asserito diritto di quest'ultimo nei confronti della fideiubente, ovvero per estinzione della Fideiussione;
in ogni caso, accertare la nullità e/o pronunciare l'annullabilità e/o
l'inefficacia della cartella di pagamento n. 041 2021 00077065 92 002 per violazione dell'art. 9, commi 4 e 5 D.lgs. n. 123 del 31.03.1988, e/o per inesistenza di un titolo di credito astrattamente azionabile da parte di
EDTO nei confronti della Sig.ra HI.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
I.2. Si costituiscono in giudizio:
a) EDcredito Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a., contestando le deduzioni e domande attoree delle quali chiede l'integrale rigetto, avanzando altresì istanza per la chiamata in causa di un terzo a titolo di manleva in persona del creditore principale Unicredit s.p.a. e così concludendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza o deduzione, così provvedere:
- IN VIA PRELIMINARE disporre il differimento della prima udienza, a norma dell'art. 269 comma 2 c.p.c. onde consentire ed autorizzare nelle forme prescritte la chiamata in causa di Unicredit Spa, in persona del del l.r.p.t., C.F.
00348170101. con sede legale in 20154- Milano (MI), Piazza Gae Aulenti,3
Tower A - SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, rigettare l'avversa istanza di sospensiva, poiché infondata sia in fatto che in diritto, nonché per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiarare e riconoscere che il terzo chiamato in causa Unicredit Spa, in persona del del l.r.p.t., C.F.
00348170101. con sede legale in 20154- Milano (MI), Piazza Gae Aulenti,3
Tower A, l'unico responsabile in ordine alle pretese azionate dall'attore e per
l'effetto tenere indenne ED TO Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. da ogni e/o qualsiasi pregiudizio anche economico eventualmente riconosciuto in capo all'attrice;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge”;
b) Agenzia delle Entrate-Riscossione, parimenti contestando funditus la prospettazione attorea oltre che formulando eccezione di propria carenza di legittimazione passiva per tutte le vicende antecedenti la consegna del ruolo (e, in particolare, con riferimento alle questioni poste da parte attrice di decadenza ex artt. 1955 e 1957 c.c.), per concludere:
“In via preliminare
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