Trib. Brescia, sentenza 07/11/2024, n. 1187
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Testo completo
N. R.G. 204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALDISERRA ANTONIO e dell'avv. LUGARA' ROSSELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso ha chiesto che sia dichiarato il proprio diritto alla Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti (RPD), di cui all'art.7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso e, per l'effetto, condannato il al pagamento di €1.198,92, a titolo di differenze Controparte_1
retributive maturate per il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati nell'anno scolastico 2018/2019, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si sono costituiti il , l Controparte_1 Controparte_2
e l chiedendo, in via preliminare, la riunione del
[...] Controparte_3
giudizio con quello n.205/2024 r.g. pendente dinanzi a questo Tribunale per identità di petitum e causa pagina 1 di 6 petendi;
nel merito, le parti convenute hanno contestato la fondatezza della domanda e chiesto il rigetto del ricorso.
Per le ragioni che si espongono il ricorso è fondato a va accolto.
In via preliminare.
Non vi sono le condizioni per provvedere ai sensi dell'art.274 II comma c.p.c. in quanto la causa petendi e il petitum del giudizio n.205/2024 incardinato dinanzi a questo Tribunale (riconoscimento della “carta del docente”, introdotta dall'art.1, comma 121, della L.107/2015) sono del tutto distinti da quelli posti a fondamento del ricorso in esame.
La ricorrente – insegnante inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia, attualmente in servizio presso I.I.S. Di Valle Sabbia
"G. Perlasca", Idro (BS), con contratto dal 1.9.2023 al 31.8.204 per 18 ore settimanali - premesso di avere prestato nell'anno scolastico 2018/2019 servizio per 206 giorni in qualità di insegnante con plurimi contratti a tempo determinato, alle dipendenze del presso Controparte_1
gli istituti indicati in ricorso, lamenta che, pur svolgendo mansioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte dai docenti di ruolo, non ha percepito la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
All'accoglimento della domanda si è opposta la parte convenuta che ha invocato l'art.25 del CCNL del
31.8.1999, in tema di erogazione del compenso individuale accessorio per rilevare come, le categorie di personale insegnante a tempo determinato che, a mente delle lettere b) e c) del primo comma del predetto articolo del CCNL, potevano avere diritto al pregresso compenso individuale accessorio, risultano individuate in base alla distinzione prevista dall'art. 4 della l. n. 124 del 3.5.1999 in materia di supplenze. Tutto ciò per sostenere che l'espunzione delle supplenze temporanee dal novero degli insegnanti a termine ammessi dalla contrattazione collettiva di comparto alla percezione del compenso individuale accessorio debba comportare anche l'esclusione dei suddetti supplenti dalla percezione della retribuzione professionale docenti, visto che l'art.7 del CCNL del 15.3.2001 rinvia all'art.25 del
CCNL del 31.8.1999.
Sono pacifici i servizi svolti dalla ricorrente alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato indicati nel ricorso per 206 giorni.
La tesi della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALDISERRA ANTONIO e dell'avv. LUGARA' ROSSELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso ha chiesto che sia dichiarato il proprio diritto alla Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti (RPD), di cui all'art.7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso e, per l'effetto, condannato il al pagamento di €1.198,92, a titolo di differenze Controparte_1
retributive maturate per il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati nell'anno scolastico 2018/2019, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si sono costituiti il , l Controparte_1 Controparte_2
e l chiedendo, in via preliminare, la riunione del
[...] Controparte_3
giudizio con quello n.205/2024 r.g. pendente dinanzi a questo Tribunale per identità di petitum e causa pagina 1 di 6 petendi;
nel merito, le parti convenute hanno contestato la fondatezza della domanda e chiesto il rigetto del ricorso.
Per le ragioni che si espongono il ricorso è fondato a va accolto.
In via preliminare.
Non vi sono le condizioni per provvedere ai sensi dell'art.274 II comma c.p.c. in quanto la causa petendi e il petitum del giudizio n.205/2024 incardinato dinanzi a questo Tribunale (riconoscimento della “carta del docente”, introdotta dall'art.1, comma 121, della L.107/2015) sono del tutto distinti da quelli posti a fondamento del ricorso in esame.
La ricorrente – insegnante inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia, attualmente in servizio presso I.I.S. Di Valle Sabbia
"G. Perlasca", Idro (BS), con contratto dal 1.9.2023 al 31.8.204 per 18 ore settimanali - premesso di avere prestato nell'anno scolastico 2018/2019 servizio per 206 giorni in qualità di insegnante con plurimi contratti a tempo determinato, alle dipendenze del presso Controparte_1
gli istituti indicati in ricorso, lamenta che, pur svolgendo mansioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte dai docenti di ruolo, non ha percepito la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
All'accoglimento della domanda si è opposta la parte convenuta che ha invocato l'art.25 del CCNL del
31.8.1999, in tema di erogazione del compenso individuale accessorio per rilevare come, le categorie di personale insegnante a tempo determinato che, a mente delle lettere b) e c) del primo comma del predetto articolo del CCNL, potevano avere diritto al pregresso compenso individuale accessorio, risultano individuate in base alla distinzione prevista dall'art. 4 della l. n. 124 del 3.5.1999 in materia di supplenze. Tutto ciò per sostenere che l'espunzione delle supplenze temporanee dal novero degli insegnanti a termine ammessi dalla contrattazione collettiva di comparto alla percezione del compenso individuale accessorio debba comportare anche l'esclusione dei suddetti supplenti dalla percezione della retribuzione professionale docenti, visto che l'art.7 del CCNL del 15.3.2001 rinvia all'art.25 del
CCNL del 31.8.1999.
Sono pacifici i servizi svolti dalla ricorrente alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato indicati nel ricorso per 206 giorni.
La tesi della
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