Trib. Busto arsizio, sentenza 23/12/2024, n. 1541

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 23/12/2024, n. 1541
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 1541
Data del deposito : 23 dicembre 2024

Testo completo

N. 1120/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.r.g. 1120/2024, promossa da:
STUDIO LEGALE DIAFERIO&BIONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (C.F. e P.IVA 076797709619), corrente in Milano, via XX Settembre, 24, in persona dei soci e legali rappresentanti Avv.ti Fabrizio Biondi (C.F. [...]) e Stefano Diaferio (C.F. [...]) entrambi del Foro di Milano, quali procuratori di se stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il proprio studio, sito in Milano, Via XX Settembre, n. 24.
Ricorrente contro
YS KL (C.F. [...]) residente in [...].
Resistente contumace
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 19.12.2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 22.3.2024 e ritualmente notificato, Studio legale Diaferio&Biondi Associazione professionale – in persona degli avv. Diaferio e Biondi - conveniva in giudizio ST BI al fine di sentire accertare e dichiarare il credito vantato nei confronti della convenuta per l'attività professionale svolta in favore della resistente in ordine al procedimento recante R.G. n. 4712/2023, e, per l'effetto, sentir condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.167,69, comprensiva di accessori di legge (15 % spese generali, C.P.A. e IVA), a titolo di corrispettivo per l'attività professionale espletata.
In particolare, il ricorrente adduceva di aver ricevuto incarico professionale in data 12.12.2023 dalla resistente al fine di essere rappresentata nel procedimento possessorio incardinato nei suoi confronti ex artt. 703, 669 c.p.c. e 1168 c.c. da M.A.G.A. S.a.s. di ON BR & C. (Tribunale di Busto Arsizio - R.G. n. 4712/2023 – Giudice Dott.ssa Francesca Capotorti) (cfr docc. 1-2). Deduceva ancora come, in forza del mandato ricevuto, avesse seguito tutto l'iter procedimentale (dalla costituzione in giudizio sino alla decisione sul ricorso), ponendo in essere la necessaria attività professionale (i.e. redazione memoria difensiva, partecipazione a n. 2 udienze cfr. docc. 3-7-11).
Chiariva, da ultimo, come, pur a fronte dell'attività professionale espletata (conducente, peraltro, al rigetto del ricorso e pertanto alla “vittoria” della propria assistita – cfr. doc. 8) e dei rituali solleciti di pagamento (cfr. docc. 4-5-9-10), la resistente non avesse mai corrisposto il compenso pattuito.
Regolarmente evocata in giudizio, la resistente ometteva di costituirsi e veniva pertanto dichiarata contumace dal Giudice.
In seno all'udienza di prima comparizione, il ricorrente dava atto del versamento da parte della resistente della somma di Euro 2.500,00 e insisteva per il pagamento del residuo. Il Giudice, ritenuta in esito la causa matura per la decisione, anche alla luce della mancata formulazione di istanze istruttorie ad opera delle parti, rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024, trattenendo la causa in decisione all'esito ai sensi dell'art. 281-sexies co. 3, c.p.c.


2. Decisione.

Reputa il Tribunale la domanda spiegata da parte ricorrente sia inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Va premesso che non è in discussione nel caso di specie la legittimazione processuale che autorizza gli avv.ti Diaferio e Biondi a rappresentare nel presente giudizio lo studio professionale. E' per contro insussistente la legittimazione attiva dell'associazione professionale in questione, che nel presente giudizio promuove azione giudiziaria per ottenere il soddisfacimento di un credito che – a quanto si evince dalle deduzioni attoree e dagli atti di causa – spetta invece ai singoli avvocati.
Il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa di parte ricorrente è documentato dal conferimento di cui al doc 1 attoreo, nel quale le parti contraenti risultano da un lato l'odierna resistente, e dall'altro gli avvocati Daferio e Biondi, “dello studio legale” sopra citato. L'espressione letterale appena citata non lascia dubbi in merito al fatto che i soggetti contraenti, e dunque titolari del credito fatto valere in questa sede, sono gli avvocati, intesi come singoli e non già quale rappresentanti dell'associazione professionale. Infatti, il contratto non prevede l'assunzione dell'incarico in nome e per conto dell'associazione.
Non vi sono dubbi, del resto, sull'autonoma soggettività giuridica dello studio professionale associato, distinta come tale da quella dei suoi componenti e fondata sull'art. 36 c.c.. Esso è infatti autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotato di capacità di stare in giudizio in persona chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c. (Cass. Civ. Sez I, n. 4628/1997;
Sez. 1, n. 17683 del 28/07/2010).
Tanto chiarito, le ragioni che giustificano la carenza di legittimazione attiva sono due.
La prima è che il contratto è stipulato dagli avvocati, mentre l'azione è promossa nella presente sede dall'associazione professionale.
La seconda è che, in ogni caso, all'associazione professionale non potrebbe riconoscersi nel caso di specie la legittimazione ad assumere la titolarità contrattuale in relazione all'attività professionale esercitata dai professionisti associati.
E' orientamento consolidato quello secondo il quale nel caso delle associazioni professionali i singoli professionisti, che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente. Tuttavia, in base all'art. 36 c.c., gli accordi tra gli associati che regolano l'ordinamento interno e l'amministrazione possono anche attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
A tal proposito, ha a più riprese chiarito la Suprema Corte, spetta al giudice del merito accertare che
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