Trib. Pescara, sentenza 29/01/2024, n. 164

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 29/01/2024, n. 164
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 164
Data del deposito : 29 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 2841/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2841/2019 promossa da:
VA LI (C.F. [...]) e da OM VI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GALSSO MERCURIO elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GALSSO MERCURIO
PARTE ATTRICE contro
TT DI IE (C.F. [...]) CONTUMACE IT SS.NI (C.F. 02525520223), con il patrocinio dell'avv. SABBATINI ROBERTO elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 16 CHIARAVALLE presso il difensore avv. SABBATINI ROBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2023 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso: gli attori, ferma la riserva d'appello formulata all'udienza del 23.9.2022, avverso la sentenza n.
716/2022 pronunciata ex art. 278 c.p.c. hanno precisato le conclusioni in relazione al quantum debeatur, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dagli attori, quantificato nella somma di € 18.314,00 (di cui € 625,00 in favore dell'Ing. NI
LI ed € 17.689,00 in favore della sig.ra VI ME) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora per mala-gestio impropria a far tempo dal 60esimo giorno dopo il sinistro in parola.
Vinte le spese e gli onorari da distrarsi in favore difensore antistatario.
La convenuta IT, ferma la riserva di appello formulata avverso la sentenza non definitiva n.
716/2022 pubblicata in data 16 maggio 2022, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori.
In via subordinata, considerato il concorso di colpa degli attori ha chiesto che il risarcimento sia liquidato in un importo complessivo nettamente più esiguo rispetto a quello richiesto. pagina 1 di 7
In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova per testi diretta e contraria formulata con le proprie memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. VA LI e OM VI hanno convenuto in giudizio TT DI
IE, proprietario e conducente della vettura Lancia Y tg. CA838TS e la IT SS.NI che assicurava la vettura per la RCA, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni da loro riportate a seguito del sinistro verificatosi in Pescara il 18.3.2017 alle 12.15 circa, quantificati nel complessivo importo di € 140.141,17 (di cui € 6035,00 in favore di VA LI ed €
134.106,17 in favore di OM VI).
A sostegno delle richieste formulate hanno dedotto che, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra indicate, mentre provenendo da via De Amicis, dove abitano, attraversavano in senso perpendicolare
Viale R. Elena, erano stati investiti dalla vettura Lancia Y targata CA838TS, che percorreva a velocità sostenuta Viale R. Elena e che aveva omesso di fermarsi allo STOP, esistente all'altezza dell'intersezione con Via De Amicis.
A seguito dell'investimento avevano riportato lesioni che ne avevano reso necessario il loro ricovero presso il Pronto soccorso, dove erano stati diagnosticati a VA LI la frattura delle ossa nasali al III medio distale e lo spostamento a carico della parte ossea delle coste e a OM
VI la frattura del piatto tibiale esterno della gamba sinistra in policontusione, lesione che aveva richiesto plurimi interventi chirurgici, medicazioni, controlli clinici e lunghe cure riabilitative.
2. Con comparsa depositata il 12.11.2019 si è costituita in giudizio la IT SS.NI assumendo che il sinistro era da ricondurre all'esclusiva responsabilità degli attori che, come accertato all'esito dei rilievi svolti dalla Polizia Municipale e sulla base delle dichiarazioni del teste oculare RA AN, avevano attraversato la strada all'improvviso, fuori dalle strisce pedonali, passando tra due veicoli in sosta.
La convenuta ha contestato la domanda anche nel quantum, ritenendo le richieste formulate dagli attori non adeguate al danno da loro effettivamente riportato.
3. DI IE TT, ritualmente citato è stato dichiarato contumace.
4. All'esito dell'assunzione delle prove capitolate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.1.2022.
5. Con sentenza non definitiva n. 716/2022 depositata il 16.5.2022, era stato accertato che il sinistro, avvenuto in data 18.03.2017 si era verificato, nella misura del 75% per colpa degli attori e per la quota residua del 25% per colpa del convenuto DI IE TT.
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La causa era stata quindi rimessa in istruttoria, con formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
6. Considerato che la proposta era stata accettata soltanto dalla convenuta IT, si era proceduto con
l'ausilio di un perito medico legale all'accertamento dell'entità delle lesioni subite dagli attori.
7. Preso atto del deposito della relazione, effettuato dal
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