Trib. Lecce, sentenza 21/05/2024, n. 1622
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra: RL AN, rappresentato e difeso dagli avvocati PP Pilon e Pierpaolo Saracino, ricorrente;
e EN, Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Cugini, resistente;
e CI, Unione Coltivatori Italiani, Presidenza Provinciale di Lecce, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Mariano e Tiziana Cudazzo, resistente;
e UN, Unione Nazionale Pensionati Lecce, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Mariano e Tiziana Cudazzo, resistente;
e INPS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Cascio e Maria Teresa Petrucci, terzo chiamato;
oggetto: qualificazione.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 4.9.2020, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver sottoscritto con EN, in data 17.11.2017, un “accordo di collaborazione volontaria e gratuita”, ma di avere, in realtà, prestato attività lavorativa di natura subordinata
“indistintamente e promiscuamente in favore dei ridetti enti già a partire dal 2.10.2017 e fino al 16.4.2019, in maniera continuativa e non occasionale” (ipotizzando, al riguardo, la sussistenza fra i medesimi enti di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro o, quanto meno, una co-datorialità di fatto) e di essersi, in particolare, occupato di “- raccogliere le deleghe sindacali degli iscritti Unap, compilandole in ogni loro parte;
- svolgere in favore del patronato Enac attività di informazione e assistenza nei confronti dei cittadini italiani e stranieri volta al conseguimento di prestazioni varie in materia di sicurezza sociale, immigrazione e emigrazione erogate dall'INPS e di istruire le relative pratiche (invalidità civile, Naspi, pensioni, ecc.), raccogliendo i dati anagrafici degli assistiti su modulistica predisposta dall'Ente di patronato;
- recarsi presso l'INPS per la consegna di documentazione amministrativa;
- provvedere alla raccolta della documentazione necessaria per l'elaborazione di pratiche di competenza del CAF-CI (Isee, Cric, domande per la concessione del contributo economico per canoni di locazione ex L. n. 431/1998, ecc..)” e svolgendo, in tal modo, mansioni riconducibili al V livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
deducendo, altresì, di essere stato, dapprima, “impegnato per non meno di 6 ore settimanali”;
successivamente, ovvero dal 2.8.2018 (allorché “unitamente al suo collega di lavoro e responsabile Sig. PI RE, è stato destinato presso il front-office del cd. “ufficio comunale” di recapito Uci/Enac/Unap, sito in Castromediano (LE) alla via Leuca, 53”) in attività di “sportello”,
il lunedì e il giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (con i fisiologici sforamenti di orario di almeno 1 ora a settimana), nonché in altre incombenze (come recarsi alla sede provinciale CI, recarsi all'INPS per la consegna delle pratiche, ecc.) per almeno altre 3 ore settimanali;
deducendo, ancora, di aver percepito, quale retribuzione di fatto, unicamente la somma di euro 384,00, erogatagli sotto forma di “rimborso spese”, senza ricevere alcunché per il lavoro prestato, né a titolo di 13^, 14^, ferie non godute, permessi non goduti e festività;
sul presupposto di non aver percepito un trattamento retributivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“- accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 2.10.2017 al 16.4.2019 e che il rapporto dedotto in giudizio si è svolto con le attività, mansioni, orari e retribuzione come avanti narrato;
- accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa è stata utilizzata indifferentemente e in modo promiscuo da tutti i soggetti convenuti e che, sulla base dei vari indici fattuali sopra evidenziati, sussiste un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e/o in alternativa e/o in subordine sussiste la c.d. co-datorialità tra le convenute e il ricorrente;
- condannare, conseguentemente, tutti convenuti enti privati, in solido tra di loro, in persona dei loro rappresentanti legale p.t., al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 7.402,48, per le causali in narrativa indicate e per come meglio esplicitate nell'allegato conteggio, ovvero della somma maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo dal quale dovrà essere detratta la somma di € 384,00 già corrisposta a titolo di anticipo sulla retribuzione dovuta nel corso del rapporto di lavoro;
- qualificare la natura del rapporto quale lavoro subordinata e, per l'effetto, accertare
e dichiarare che il recesso dal rapporto di lavoro del ricorrente equivale ad un licenziamento senza preavviso e riconoscere, pertanto, la relativa indennità prevista dalla legge;
- ulteriormente, ordinare alla suddette resistenti l'integrale ricostruzione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente per l'intero periodo in cui ha prestato attività in loro favore, ovvero, nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile, per intervenuta prescrizione, condannare le medesime resistenti al risarcimento del danno da tanto derivante da quantificarsi anche a mezzo C.T.U.”. EN, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso, altresì domandando la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CI e UN, disgiuntamente costituitisi, hanno ugualmente così concluso: “in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il rigetto del ricorso introduttivo per assoluta indeterminatezza e genericità o, in subordine, la nullità del ricorso;
2. rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
3. condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per aver agito in giudizio con dolo e/o colpa grave da liquidarsi in via equitativa”. Evocato in giudizio, l'Inps ha chiesto, “in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno tra RL PP e CI, EN e NA per il periodo indicato dal ricorrente, o per quelli diversi che dovessero risultare in corso di causa”, di “dichiarare tenuti e condannare CI, EN e NA a versare all'Inps i contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti per tale rapporto di lavoro in base all'inquadramento contrattuale previsto e alle retribuzioni effettivamente corrisposte e/o dovute al lavoratore mese per mese, comprensive di ferie, permessi, lavoro straordinario e quote di 13^, 14°maturate, il tutto sempre nel rispetto dei minimi contrattuali”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra: RL AN, rappresentato e difeso dagli avvocati PP Pilon e Pierpaolo Saracino, ricorrente;
e EN, Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Cugini, resistente;
e CI, Unione Coltivatori Italiani, Presidenza Provinciale di Lecce, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Mariano e Tiziana Cudazzo, resistente;
e UN, Unione Nazionale Pensionati Lecce, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Mariano e Tiziana Cudazzo, resistente;
e INPS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Cascio e Maria Teresa Petrucci, terzo chiamato;
oggetto: qualificazione.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 4.9.2020, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver sottoscritto con EN, in data 17.11.2017, un “accordo di collaborazione volontaria e gratuita”, ma di avere, in realtà, prestato attività lavorativa di natura subordinata
“indistintamente e promiscuamente in favore dei ridetti enti già a partire dal 2.10.2017 e fino al 16.4.2019, in maniera continuativa e non occasionale” (ipotizzando, al riguardo, la sussistenza fra i medesimi enti di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro o, quanto meno, una co-datorialità di fatto) e di essersi, in particolare, occupato di “- raccogliere le deleghe sindacali degli iscritti Unap, compilandole in ogni loro parte;
- svolgere in favore del patronato Enac attività di informazione e assistenza nei confronti dei cittadini italiani e stranieri volta al conseguimento di prestazioni varie in materia di sicurezza sociale, immigrazione e emigrazione erogate dall'INPS e di istruire le relative pratiche (invalidità civile, Naspi, pensioni, ecc.), raccogliendo i dati anagrafici degli assistiti su modulistica predisposta dall'Ente di patronato;
- recarsi presso l'INPS per la consegna di documentazione amministrativa;
- provvedere alla raccolta della documentazione necessaria per l'elaborazione di pratiche di competenza del CAF-CI (Isee, Cric, domande per la concessione del contributo economico per canoni di locazione ex L. n. 431/1998, ecc..)” e svolgendo, in tal modo, mansioni riconducibili al V livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
deducendo, altresì, di essere stato, dapprima, “impegnato per non meno di 6 ore settimanali”;
successivamente, ovvero dal 2.8.2018 (allorché “unitamente al suo collega di lavoro e responsabile Sig. PI RE, è stato destinato presso il front-office del cd. “ufficio comunale” di recapito Uci/Enac/Unap, sito in Castromediano (LE) alla via Leuca, 53”) in attività di “sportello”,
il lunedì e il giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (con i fisiologici sforamenti di orario di almeno 1 ora a settimana), nonché in altre incombenze (come recarsi alla sede provinciale CI, recarsi all'INPS per la consegna delle pratiche, ecc.) per almeno altre 3 ore settimanali;
deducendo, ancora, di aver percepito, quale retribuzione di fatto, unicamente la somma di euro 384,00, erogatagli sotto forma di “rimborso spese”, senza ricevere alcunché per il lavoro prestato, né a titolo di 13^, 14^, ferie non godute, permessi non goduti e festività;
sul presupposto di non aver percepito un trattamento retributivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“- accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 2.10.2017 al 16.4.2019 e che il rapporto dedotto in giudizio si è svolto con le attività, mansioni, orari e retribuzione come avanti narrato;
- accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa è stata utilizzata indifferentemente e in modo promiscuo da tutti i soggetti convenuti e che, sulla base dei vari indici fattuali sopra evidenziati, sussiste un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e/o in alternativa e/o in subordine sussiste la c.d. co-datorialità tra le convenute e il ricorrente;
- condannare, conseguentemente, tutti convenuti enti privati, in solido tra di loro, in persona dei loro rappresentanti legale p.t., al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 7.402,48, per le causali in narrativa indicate e per come meglio esplicitate nell'allegato conteggio, ovvero della somma maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo dal quale dovrà essere detratta la somma di € 384,00 già corrisposta a titolo di anticipo sulla retribuzione dovuta nel corso del rapporto di lavoro;
- qualificare la natura del rapporto quale lavoro subordinata e, per l'effetto, accertare
e dichiarare che il recesso dal rapporto di lavoro del ricorrente equivale ad un licenziamento senza preavviso e riconoscere, pertanto, la relativa indennità prevista dalla legge;
- ulteriormente, ordinare alla suddette resistenti l'integrale ricostruzione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente per l'intero periodo in cui ha prestato attività in loro favore, ovvero, nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile, per intervenuta prescrizione, condannare le medesime resistenti al risarcimento del danno da tanto derivante da quantificarsi anche a mezzo C.T.U.”. EN, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso, altresì domandando la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CI e UN, disgiuntamente costituitisi, hanno ugualmente così concluso: “in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il rigetto del ricorso introduttivo per assoluta indeterminatezza e genericità o, in subordine, la nullità del ricorso;
2. rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
3. condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per aver agito in giudizio con dolo e/o colpa grave da liquidarsi in via equitativa”. Evocato in giudizio, l'Inps ha chiesto, “in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno tra RL PP e CI, EN e NA per il periodo indicato dal ricorrente, o per quelli diversi che dovessero risultare in corso di causa”, di “dichiarare tenuti e condannare CI, EN e NA a versare all'Inps i contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti per tale rapporto di lavoro in base all'inquadramento contrattuale previsto e alle retribuzioni effettivamente corrisposte e/o dovute al lavoratore mese per mese, comprensive di ferie, permessi, lavoro straordinario e quote di 13^, 14°maturate, il tutto sempre nel rispetto dei minimi contrattuali”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi