Trib. Milano, sentenza 05/12/2024, n. 10496
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Testo completo
N. R.G. 11351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11351/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUSCO GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CURATOLO DAVIDE ( VIA PRINCIPE EUGENI N. 30 20155 C.F._2
MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA FRATELLI CERVI N. 3 20823 LENATATE SUL
SEVESOpresso il difensore avv. CRUSCO GIANLUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
AVVOCATURA STATO MILANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso proposto ex art. . 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 9.3.24 nell'interesse di , nato a [...] il [...], avverso il Parte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. emesso dal Questore di Monza e Brianza in data 27.12.22 NumeroDiCarta_1
e notificato in data 8.2.23.
Con ricorso del 9.3.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita. La parte ricorrente, riportandosi agli atti, concludeva come da atto introduttivo.
La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione in data 20.3.24, veniva introitata per la decisione.
*****
pagina 1 di 4
Il ricorrente deduceva a motivo del ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione ed istruttoria essendo insussistente l'attualità dell'asserita pericolosità sociale, prescindendo dalla valutazione degli altri parametri di legge riguardanti la situazione familiare del ricorrente che convive con la famiglia di origine (presenza in Italia dei genitori e dei fratelli) né del complesso contesto attuale e della lunga presenza del ricorrente sul territorio, valutati in sede di emissione del titolo precedente per inespellibilità in quanto convivente con i genitori cittadini italiani, tenuto conto, altresì, del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva autorizzato l'espiazione della pena residua in affidamento ai servizi sociali ;
concludendo per l'annullamento del diniego opposto. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, con riguardo alla domanda di annullamento ed all'asserita presenza di vizi dell'atto, e la sua infondatezza nel merito assumendo la congruità della motivazione del provvedimento impugnato, articolata sotto diversi profili,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11351/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUSCO GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CURATOLO DAVIDE ( VIA PRINCIPE EUGENI N. 30 20155 C.F._2
MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA FRATELLI CERVI N. 3 20823 LENATATE SUL
SEVESOpresso il difensore avv. CRUSCO GIANLUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
AVVOCATURA STATO MILANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso proposto ex art. . 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 9.3.24 nell'interesse di , nato a [...] il [...], avverso il Parte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. emesso dal Questore di Monza e Brianza in data 27.12.22 NumeroDiCarta_1
e notificato in data 8.2.23.
Con ricorso del 9.3.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita. La parte ricorrente, riportandosi agli atti, concludeva come da atto introduttivo.
La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione in data 20.3.24, veniva introitata per la decisione.
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pagina 1 di 4
Il ricorrente deduceva a motivo del ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione ed istruttoria essendo insussistente l'attualità dell'asserita pericolosità sociale, prescindendo dalla valutazione degli altri parametri di legge riguardanti la situazione familiare del ricorrente che convive con la famiglia di origine (presenza in Italia dei genitori e dei fratelli) né del complesso contesto attuale e della lunga presenza del ricorrente sul territorio, valutati in sede di emissione del titolo precedente per inespellibilità in quanto convivente con i genitori cittadini italiani, tenuto conto, altresì, del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva autorizzato l'espiazione della pena residua in affidamento ai servizi sociali ;
concludendo per l'annullamento del diniego opposto. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, con riguardo alla domanda di annullamento ed all'asserita presenza di vizi dell'atto, e la sua infondatezza nel merito assumendo la congruità della motivazione del provvedimento impugnato, articolata sotto diversi profili,
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