Trib. Napoli, sentenza 13/09/2024, n. 5748
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa L L, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 10.09.2024 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3642/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. F Parte_1 C.F._1
G, con elezione di domicilio in Pozzuoli alla Trav. Moroder n. 3 presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417- bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. V R (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso l' sito in Controparte_1
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55;
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_2
, premettendo di aver prestato servizio come insegnante
[...]
di ruolo di scuola materna con decorrenza dall'1.09.2014, per poi transitare, a seguito di mobilità professionale, nel ruolo della docenza di scuola secondaria di I grado dall'1.09.2016.
Ha esposto di non aver ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in qualità di docente di scuola dell'infanzia negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, in violazione di quanto previsto dall'art. 487 D.lgs. n. 297/94, con conseguente attribuzione di un trattamento giuridico ed economico deteriore rispetto a quello cui avrebbe diritto in forza
1
della ritenuta effettiva anzianità.
Tanto premesso, chiedeva che questo Giudice volesse accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della carriera e della conseguente progressione stipendiale, degli anni servizio prestato presso la scuola dell'infanzia quale docente di ruolo;ordinare al CP_2
convenuto, di collocarla nella fascia economica di appartenenza, con il relativo adeguamento del trattamento stipendiale;per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in euro 1.516,56 per il periodo da settembre 2023 a febbraio
2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;con condanna del resistente al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il si Controparte_3
costituiva in giudizio e resisteva alle opposte pretese eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto nella sua qualità di docente di scuola secondaria di I grado, ai sensi dell'art. 485, D.lgs. n. 297/94 doveva essere escluso dalla determinazione della anzianità il servizio prestato presso la scuola dell'infanzia.
La causa all' udienza del 10.09.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art.
127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Secondo l'orientamento espresso da questo Tribunale in analoghe vertenze, qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto il giudizio attiene alla corretta individuazione della fascia stipendiale attribuita, a seguito del computo degli anni di servizio pretermessi, ed alla condanna al pagamento delle relative differenze retributive, materie che rientranti nella competenza del
[...]
convenuto. Controparte_2
Nel merito, parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del diritto all'intera anzianità lavorativa maturata per il servizio di ruolo svolto negli anni dal 1/9/2014 al 1/09/2017 in qualità di docente di scuola dell'infanzia, con conseguente ricostruzione dell'anzianità di servizio e reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Orbene, la questione controversa da esaminare è quella di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o abbia, invece, diritto al riconoscimento integrale CP_2
2
del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.
Sulla questione in esame, che ha dato luogo ad orientamenti contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 6 maggio 2016 n. 9144) che, in continuità con l'orientamento già espresso dalla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037) ha affermato che "in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt.
77, 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione".
In ossequio alla funzione nomofilattica attribuita dall'ordinamento alla Suprema Corte, questo giudicante ritiene di dover aderire ai principi espressi dalla Corte di legittimità in quanto fondati su condivisibili argomentazioni logico-giuridiche, di cui si riportano i passaggi salienti.
La disciplina dei passaggi di ruolo è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, recante
“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R.
n. 417 del 1974, sotto la rubrica “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni
(omissis...)”.
Il successivo art. 83 del medesimo D.P.R. n. 417 del 1974 (oggi confluito nell'art. 487 D.lgs.
297/1994), intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Dunque, l'art. 77
D.P.R. n. 417 del 1974 consente passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore, mentre l'art.
83 del medesimo testo legislativo completa la previsione stabilendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
In questo quadro normativo si è inserito l'art. 57 L. 11 luglio 1980, n. 312 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”), che ha dilatato la previsione del predetto art. 77 statuendo che “I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del D.P.R.
31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore,
3 da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417”.
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83, e ne amplia, di riflesso, la previsione;sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
Pertanto, se pure in passato gli artt. 1 e 2, D.L. n. 370 del 1970 costituivano un ostacolo al riconoscimento della pregressa anzianità del docente nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente deve ritenersi che l'art. 57, L. n. 312 del
1980 e l'art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti;sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna – pacifico essendo già in passato il riconoscimento per intero del servizio prestato nei ruoli della scuola elementare – purché maturata in servizio di ruolo.
In applicazione di tali principi alla fattispecie de qua, si rileva che dall'esame della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha effettivamente prestato servizio di ruolo presso scuole dell'infanzia nel periodo compreso dall'1.09.2014 all'1.09.2016, maturando la relativa anzianità di servizio e che, pertanto, la domanda deve essere accolta. Il ministero deve essere altresì condannato al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad
€1.516,56 €, per il periodo da settembre 2023 a febbraio 2024, come da conteggi depositati in atti e non contestati dal resistente. CP_2
4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa L L, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 10.09.2024 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3642/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. F Parte_1 C.F._1
G, con elezione di domicilio in Pozzuoli alla Trav. Moroder n. 3 presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417- bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. V R (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso l' sito in Controparte_1
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55;
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_2
, premettendo di aver prestato servizio come insegnante
[...]
di ruolo di scuola materna con decorrenza dall'1.09.2014, per poi transitare, a seguito di mobilità professionale, nel ruolo della docenza di scuola secondaria di I grado dall'1.09.2016.
Ha esposto di non aver ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in qualità di docente di scuola dell'infanzia negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, in violazione di quanto previsto dall'art. 487 D.lgs. n. 297/94, con conseguente attribuzione di un trattamento giuridico ed economico deteriore rispetto a quello cui avrebbe diritto in forza
1
della ritenuta effettiva anzianità.
Tanto premesso, chiedeva che questo Giudice volesse accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della carriera e della conseguente progressione stipendiale, degli anni servizio prestato presso la scuola dell'infanzia quale docente di ruolo;ordinare al CP_2
convenuto, di collocarla nella fascia economica di appartenenza, con il relativo adeguamento del trattamento stipendiale;per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in euro 1.516,56 per il periodo da settembre 2023 a febbraio
2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;con condanna del resistente al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il si Controparte_3
costituiva in giudizio e resisteva alle opposte pretese eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto nella sua qualità di docente di scuola secondaria di I grado, ai sensi dell'art. 485, D.lgs. n. 297/94 doveva essere escluso dalla determinazione della anzianità il servizio prestato presso la scuola dell'infanzia.
La causa all' udienza del 10.09.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art.
127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Secondo l'orientamento espresso da questo Tribunale in analoghe vertenze, qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto il giudizio attiene alla corretta individuazione della fascia stipendiale attribuita, a seguito del computo degli anni di servizio pretermessi, ed alla condanna al pagamento delle relative differenze retributive, materie che rientranti nella competenza del
[...]
convenuto. Controparte_2
Nel merito, parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del diritto all'intera anzianità lavorativa maturata per il servizio di ruolo svolto negli anni dal 1/9/2014 al 1/09/2017 in qualità di docente di scuola dell'infanzia, con conseguente ricostruzione dell'anzianità di servizio e reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Orbene, la questione controversa da esaminare è quella di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o abbia, invece, diritto al riconoscimento integrale CP_2
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del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.
Sulla questione in esame, che ha dato luogo ad orientamenti contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 6 maggio 2016 n. 9144) che, in continuità con l'orientamento già espresso dalla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037) ha affermato che "in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt.
77, 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione".
In ossequio alla funzione nomofilattica attribuita dall'ordinamento alla Suprema Corte, questo giudicante ritiene di dover aderire ai principi espressi dalla Corte di legittimità in quanto fondati su condivisibili argomentazioni logico-giuridiche, di cui si riportano i passaggi salienti.
La disciplina dei passaggi di ruolo è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, recante
“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R.
n. 417 del 1974, sotto la rubrica “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni
(omissis...)”.
Il successivo art. 83 del medesimo D.P.R. n. 417 del 1974 (oggi confluito nell'art. 487 D.lgs.
297/1994), intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Dunque, l'art. 77
D.P.R. n. 417 del 1974 consente passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore, mentre l'art.
83 del medesimo testo legislativo completa la previsione stabilendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
In questo quadro normativo si è inserito l'art. 57 L. 11 luglio 1980, n. 312 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”), che ha dilatato la previsione del predetto art. 77 statuendo che “I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del D.P.R.
31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore,
3 da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417”.
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83, e ne amplia, di riflesso, la previsione;sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
Pertanto, se pure in passato gli artt. 1 e 2, D.L. n. 370 del 1970 costituivano un ostacolo al riconoscimento della pregressa anzianità del docente nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente deve ritenersi che l'art. 57, L. n. 312 del
1980 e l'art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti;sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna – pacifico essendo già in passato il riconoscimento per intero del servizio prestato nei ruoli della scuola elementare – purché maturata in servizio di ruolo.
In applicazione di tali principi alla fattispecie de qua, si rileva che dall'esame della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha effettivamente prestato servizio di ruolo presso scuole dell'infanzia nel periodo compreso dall'1.09.2014 all'1.09.2016, maturando la relativa anzianità di servizio e che, pertanto, la domanda deve essere accolta. Il ministero deve essere altresì condannato al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad
€1.516,56 €, per il periodo da settembre 2023 a febbraio 2024, come da conteggi depositati in atti e non contestati dal resistente. CP_2
4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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