Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1660

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1660
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1660
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

Nr. R. G. 4714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4714/2023 promosso da
nato a [...], il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Doretta Bracci ed elettivamente domiciliato in Perugia Via Campo di Marte n. 6/d presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 14.11.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, giunto in Italia nel 2016 ha presentato una prima domanda di protezione internazionale. La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 04.10.2017 ha rigettato la domanda. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia con provvedimento del 17.05.2019. In data 6.08.2019 il ricorrente ha reiterato l'istanza di protezione internazionale, anch'essa rigettata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia con provvedimento del 18.10.2019, confermato dal Tribunale di Perugia, con provvedimento del
30.10.2020.
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Con istanza dell' 11.11.2022 il ricorrente ha formalizzato autonoma domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.

1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia, dove vive ormai dal 2016, sostenendo di non avere più contatti in Nigeria e lamentando che in quanto cattolico in Nigeria non è libero di professare la propria religione.
La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 14.04.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di rapporti familiari, nonché ha ritenuto la mancanza dello svolgimento di una stabile attività lavorativa ai fini della prova di uno stabile radicamento “ sociale” nel paese di accoglienza. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 9.10.2023 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011.
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