Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2024, n. 8

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2024, n. 8
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 8
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. A D;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2023;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3395/2016 R.G., avente ad oggetto “riconoscimento del servizio militare ai fini dell'inquadramento economico”;

promossa da:
nato a Vittoria (RG) il 10.07.1959 ed ivi residente in via Marconi n. 135, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. F V del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;

RICORRENTE contro:
, con sede a Ragusa, Piazza Igea n. 1 Controparte_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
A R del Foro di Agrigento, giusta procura in atti;

RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.12.2016 dirigente medico di I° livello alle Parte_1 dipendenze dell' (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo a far data dal 1992, rappresentando l'illegittima revoca del beneficio di cui all'art. 2052 CP_2 D.Lvo. n. 66/2010 già accordatogli dall' con delibera del D.G. n. 2361 del 19.11.2015 e CP_1 il conseguente recupero rateale in busta paga di quanto a tal fine corrispostogli a far data dal marzo 2016, ha chiesto volersi “a) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute economiche operate, unilateralmente ed arbitrariamente, dall' resistente sulle misure stipendiali mensili CP_2 del ricorrente a decorrere dal marzo 2016, sulla base ed a seguito dell'Avviso della medesima del 09.03.2016, al prot. n. 1360/pers.;
b) conseguentemente (…) condannare l' CP_2 CP_2 resistente a restituire al ricorrente tutte le somme ad egli trattenute sulle sue misure stipendiali
mensili a decorrere dal marzo 2016 (...);
c) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a godere, da parte datoriale ed odierna resistente, dei benefici di legge di cui all'art. 2052 del D. Lgs. n. 66/2010;
d) conseguentemente (…) condannare l' resistente ad applicare a favore del CP_2 ricorrente i benefici di legge di cui all'art. 2052 del D.Lgs. n. 66/2010
”. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, deducendo CP_2 la correttezza dell'eseguito recupero in ragione del doveroso annullamento in autotutela del riconoscimento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi