Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2024, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2024, n. 8
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 8
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. A D;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2023;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3395/2016 R.G., avente ad oggetto “riconoscimento del servizio militare ai fini dell'inquadramento economico”;

promossa da:
nato a Vittoria (RG) il 10.07.1959 ed ivi residente in via Marconi n. 135, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. F V del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;

RICORRENTE contro:
, con sede a Ragusa, Piazza Igea n. 1 Controparte_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
A R del Foro di Agrigento, giusta procura in atti;

RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.12.2016 dirigente medico di I° livello alle Parte_1 dipendenze dell' (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo a far data dal 1992, rappresentando l'illegittima revoca del beneficio di cui all'art. 2052 CP_2 D.Lvo. n. 66/2010 già accordatogli dall' con delibera del D.G. n. 2361 del 19.11.2015 e CP_1 il conseguente recupero rateale in busta paga di quanto a tal fine corrispostogli a far data dal marzo 2016, ha chiesto volersi “a) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute economiche operate, unilateralmente ed arbitrariamente, dall' resistente sulle misure stipendiali mensili CP_2 del ricorrente a decorrere dal marzo 2016, sulla base ed a seguito dell'Avviso della medesima del 09.03.2016, al prot. n. 1360/pers.;
b) conseguentemente (…) condannare l' CP_2 CP_2 resistente a restituire al ricorrente tutte le somme ad egli trattenute sulle sue misure stipendiali
mensili a decorrere dal marzo 2016 (...);
c) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a godere, da parte datoriale ed odierna resistente, dei benefici di legge di cui all'art. 2052 del D. Lgs. n. 66/2010;
d) conseguentemente (…) condannare l' resistente ad applicare a favore del CP_2 ricorrente i benefici di legge di cui all'art. 2052 del D.Lgs. n. 66/2010
”. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, deducendo CP_2 la correttezza dell'eseguito recupero in ragione del doveroso annullamento in autotutela del riconoscimento economico per cui è causa - al quale il ricorrente non aveva diritto -, attesa l'omessa previsione, nel C.C.N.L. di categoria, di automatismi stipendiali nel sistema di progressione economica.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.11.2023.
***
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. Sotto la rubrica “riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego”, con testo di tenore analogo al disposto dell'abrogato art. 20 L. n. 958/1986 e della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 7, comma primo, L. n. 412/1991, l'art. 2052 D.Lvo. n. 66/2010 così dispone: “
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