Trib. Roma, sentenza 01/02/2024, n. 1190
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. P G d G, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 31 gennaio 2024, nelle cause riunite iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi, ai nn. 29639-29640/21
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
tutti rappresentati e difesi dall'avv. E B, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, piazza dell'Enciclopedia Italiana n. 50, per procura in atti ricorrenti
E
in persona del curatore p.t. Controparte_1
resistente contumace
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. F B, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Francesco dell'Anno n. 10, per procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati il 9.11.21 le ricorrenti in epigrafe hanno chiesto accertare che hanno lavorato alle dipendenze della nei periodi e con l'orario part Controparte_1
time da ciascuna indicati, applicate all'appalto pulizie della presso Controparte_2
gli uffici di Roma in via G.G. Belli, con mansioni di addette alle pulizie ed inquadramento nel
II livello del accertare il loro diritto al pagamento delle mensilità di Org_1
maggio e giugno 2020, di differenze retributive per aver percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, dell'indennità sostitutiva dei residui permessi e ferie non goduti, delle festività soppresse e del TFR, come da conteggi allegati ai ricorsi, e condannare le resistenti, solidalmente, la ai sensi dell'art. CP_2
29 d.lgs. 276/2003 o in subordine ex art. 1676 c.c., al pagamento degli importi da ciascuna
- 1 -
indicati, per i suddetti titoli, oltre rivalutazione ed interessi;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si è costituita la eccependo l'inapplicabilità dell'art. 29 d. lgs. Controparte_2
276/2003 alle Pubbliche Amministrazioni, e dunque alla costituente ente CP_2
sostanzialmente pubblico;
chiedendo in ogni caso l'esclusione delle voci indennità per ferie e festività non godute dal campo di applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003;
deducendo la mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1676 c.c., nulla avendo le ricorrenti dedotto in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito che la avrebbe maturato nei CP_2
confronti della Società appaltatrice, e comunque nulla avendo dedotto circa l'esistenza dei presupposti per percepire l'anzianità di servizio;
nel merito, contestando la domanda ed i conteggi allegati ai ricorsi;
formulando richiesta di manleva nei confronti della
[...]
per il caso di accoglimento della domanda ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Controparte_1
Non si è costituita benchè ritualmente citata. Controparte_1
Quindi, riuniti i giudizi, disposta l'interruzione della causa per sopravvenuto fallimento della riassunti i ricorsi nei confronti della curatela fallimentare e della Controparte_1
, con reiterazione anche nei confronti del Controparte_2 Controparte_1 della domanda di accertamento dell'esistenza dei rapporti di lavoro tra i ricorrenti e
[...]
e del diritto degli istanti al pagamento delle differenze retributive, e Controparte_1
limitazione da parte dei ricorrenti della richiesta di condanna alla sola quest'ultima si CP_2
è costituita reiterando le precedenti difese e la domanda di manleva nei confronti del
che è rimasto contumace. Controparte_1
Infine all'esito dell'udienza del 31 gennaio 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visti i nuovi conteggi e le note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_1
ritualmente citato e non costituito in giudizio.
Va poi rilevato come l'intervenuto fallimento della nel corso del Controparte_1
presente giudizio, non impedisce che i ricorrenti possano ivi continuare a far valere le proprie Contr ragioni nei confronti della Ciò in considerazione della natuta autonoma del giudizio in sede ordinaria promosso dal creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto al giudizio nei confronti del debitore principale, divenuto improcedibile per effetto del suo fallimento, che non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468). Con specifico riferimento al caso di appalto è stato poi ribadito dalla giurisprudenza di legittimità come l'apertura del
- 2 -
procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un particolare vantaggio) (Cass. civ., sez. lav., 19.5.2016 n. 10354).
Tanto chiarito, la ha eccepito preliminarmente l'inapplicabilità CP_2 Controparte_2
del regime di solidarietà ex art. 29 d. lgs. 276/03 sotto vari profili, tra cui quello attinente alla natura di ente sostanzialmente pubblico della mentre l'appalto per cui è causa sarebbe CP_2
regolato dalla disciplina (speciale) del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. n. 158/95, successivamente abrogato dalla nuova disciplina di cui al D.lgs. n.163/2006). In particolare, secondo l'opponente, la sola disciplina attualmente applicabile tra committente e appaltatore rimarrebbe quella di cui all'art. 1676 c.c., con i vincoli dalla stessa fissati.
Tale opinione non è condivisibile in quanto gli unici soggetti esclusi dall'operatività dell'art.
29 d. lgs. 276/03 sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni tassativamente elencate all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- 3 - e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al ”. CP_4
La ha invece natura giuridica di fondazione e, pertanto, di Controparte_2
persona giuridica privata (ex art. 1, comma 2, del D. Lgs. 509/1994). Peraltro, lo stesso art. 46 dello Statuto della in atti, rinvia all'applicazione da parte della stessa della disciplina CP_2
civilistica nei limiti di compatibilità con le disposizioni del D. Lgs. 509/1994, che nulla dispongono in merito alla incompatibilità/derogabilità della disciplina prevista dal D. Lgs.
276/2003.
Al contrario, l'art. 5 del D. lgs. 509/1994 riconduce anche i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Enti di Previdenza Privata, tra cui CNF, nel campo di applicazione della disciplina privatistica (al rapporto di lavoro si applica il CCNL Enti previdenziali privatizzati), escludendo l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 165/2001
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. P G d G, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 31 gennaio 2024, nelle cause riunite iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi, ai nn. 29639-29640/21
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
tutti rappresentati e difesi dall'avv. E B, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, piazza dell'Enciclopedia Italiana n. 50, per procura in atti ricorrenti
E
in persona del curatore p.t. Controparte_1
resistente contumace
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. F B, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Francesco dell'Anno n. 10, per procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati il 9.11.21 le ricorrenti in epigrafe hanno chiesto accertare che hanno lavorato alle dipendenze della nei periodi e con l'orario part Controparte_1
time da ciascuna indicati, applicate all'appalto pulizie della presso Controparte_2
gli uffici di Roma in via G.G. Belli, con mansioni di addette alle pulizie ed inquadramento nel
II livello del accertare il loro diritto al pagamento delle mensilità di Org_1
maggio e giugno 2020, di differenze retributive per aver percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, dell'indennità sostitutiva dei residui permessi e ferie non goduti, delle festività soppresse e del TFR, come da conteggi allegati ai ricorsi, e condannare le resistenti, solidalmente, la ai sensi dell'art. CP_2
29 d.lgs. 276/2003 o in subordine ex art. 1676 c.c., al pagamento degli importi da ciascuna
- 1 -
indicati, per i suddetti titoli, oltre rivalutazione ed interessi;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si è costituita la eccependo l'inapplicabilità dell'art. 29 d. lgs. Controparte_2
276/2003 alle Pubbliche Amministrazioni, e dunque alla costituente ente CP_2
sostanzialmente pubblico;
chiedendo in ogni caso l'esclusione delle voci indennità per ferie e festività non godute dal campo di applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003;
deducendo la mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1676 c.c., nulla avendo le ricorrenti dedotto in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito che la avrebbe maturato nei CP_2
confronti della Società appaltatrice, e comunque nulla avendo dedotto circa l'esistenza dei presupposti per percepire l'anzianità di servizio;
nel merito, contestando la domanda ed i conteggi allegati ai ricorsi;
formulando richiesta di manleva nei confronti della
[...]
per il caso di accoglimento della domanda ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Controparte_1
Non si è costituita benchè ritualmente citata. Controparte_1
Quindi, riuniti i giudizi, disposta l'interruzione della causa per sopravvenuto fallimento della riassunti i ricorsi nei confronti della curatela fallimentare e della Controparte_1
, con reiterazione anche nei confronti del Controparte_2 Controparte_1 della domanda di accertamento dell'esistenza dei rapporti di lavoro tra i ricorrenti e
[...]
e del diritto degli istanti al pagamento delle differenze retributive, e Controparte_1
limitazione da parte dei ricorrenti della richiesta di condanna alla sola quest'ultima si CP_2
è costituita reiterando le precedenti difese e la domanda di manleva nei confronti del
che è rimasto contumace. Controparte_1
Infine all'esito dell'udienza del 31 gennaio 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visti i nuovi conteggi e le note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_1
ritualmente citato e non costituito in giudizio.
Va poi rilevato come l'intervenuto fallimento della nel corso del Controparte_1
presente giudizio, non impedisce che i ricorrenti possano ivi continuare a far valere le proprie Contr ragioni nei confronti della Ciò in considerazione della natuta autonoma del giudizio in sede ordinaria promosso dal creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto al giudizio nei confronti del debitore principale, divenuto improcedibile per effetto del suo fallimento, che non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468). Con specifico riferimento al caso di appalto è stato poi ribadito dalla giurisprudenza di legittimità come l'apertura del
- 2 -
procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un particolare vantaggio) (Cass. civ., sez. lav., 19.5.2016 n. 10354).
Tanto chiarito, la ha eccepito preliminarmente l'inapplicabilità CP_2 Controparte_2
del regime di solidarietà ex art. 29 d. lgs. 276/03 sotto vari profili, tra cui quello attinente alla natura di ente sostanzialmente pubblico della mentre l'appalto per cui è causa sarebbe CP_2
regolato dalla disciplina (speciale) del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. n. 158/95, successivamente abrogato dalla nuova disciplina di cui al D.lgs. n.163/2006). In particolare, secondo l'opponente, la sola disciplina attualmente applicabile tra committente e appaltatore rimarrebbe quella di cui all'art. 1676 c.c., con i vincoli dalla stessa fissati.
Tale opinione non è condivisibile in quanto gli unici soggetti esclusi dall'operatività dell'art.
29 d. lgs. 276/03 sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni tassativamente elencate all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- 3 - e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al ”. CP_4
La ha invece natura giuridica di fondazione e, pertanto, di Controparte_2
persona giuridica privata (ex art. 1, comma 2, del D. Lgs. 509/1994). Peraltro, lo stesso art. 46 dello Statuto della in atti, rinvia all'applicazione da parte della stessa della disciplina CP_2
civilistica nei limiti di compatibilità con le disposizioni del D. Lgs. 509/1994, che nulla dispongono in merito alla incompatibilità/derogabilità della disciplina prevista dal D. Lgs.
276/2003.
Al contrario, l'art. 5 del D. lgs. 509/1994 riconduce anche i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Enti di Previdenza Privata, tra cui CNF, nel campo di applicazione della disciplina privatistica (al rapporto di lavoro si applica il CCNL Enti previdenziali privatizzati), escludendo l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 165/2001
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