Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 5
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Testo completo
Proc. n. 522/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 552 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promosso da:
DDM MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, C.F. 019655490665, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello SANTILLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via P.M. Bagnoli n. 118
APPELLANTE
CONTRO
ITALDOOR S.r.l., P. IVA 01691700668, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CICCARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via Emilia n. 14
APPELLATA
Materia: Obbligazioni e contratti – Compravendita - Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale dell'udienza del
18.6.2024;
segnatamente:
- l'appellante si è riportato a quelle rassegnate nell'atto di appello, che si trascrivono
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Avezzano n. 434/2018 del 16/10/2018, così decidere: nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 23/17 del 02 gennaio 2017 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano dichiarando inefficace tale provvedimento giudiziale ed insussistente il diritto della Italdoor s.r.l. a richiedere a somma così ingiunta;
ordinare alla Italdoor s.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, la restituzione della somma complessiva di € 2.160,71, percepita in data 30/10/2017 a seguito di procedimento di recupero coatto del credito eseguito in forza dello stesso titolo di credito reso provvisoriamente esecutivo;
in via riconvenzionale, condannare la Italdoor s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti della DDM
Multiservizi Società Cooperativa, da essa subito in conseguenza dell'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, liquidato in € 2.380,50 oltre IVA per i motivi indicati nella presente opposizione oppure nella maggior o minor somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, compensando parzialmente, fino alla reciproca concorrenza, tale credito risarcitorio con la somma di € 600,00 dovuta dalla società opponente per il pagamento del prezzo in virtù del contratto di vendita ripassato tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado”;
- l'appellato ha omesso di comparire all'udienza di precisazione delle conclusioni così valendo, secondo il comune insegnamento (Cass. Sez. 6-1, 30.9.2013, n. 22360;
Cass.
Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord. 11222), quelle ultime formulate, dunque come da comparsa di costituzione “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare siccome destituito di ogni fondamento l'appello proposto da DDM Multiservizi soc. coop.va, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Danilo Di RC,
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 434/2018 del 16.10.2018, confermandola integralmente, con vittoria di spese e compensi del doppio grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il giorno 18.3.2019 e tempestivamente iscritto a ruolo il
27.3.2019, la DDM MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ha proposto appello avverso la sentenza n. 434/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Avezzano e pubblicata il 16.10.2018, con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da esso appellante e rigettata la domanda risarcitoria proposta in via di riconvenzione.
pag. 2/11
A mezzo dell'atto di impugnazione l'appellante ha, nella sostanza, impugnato la sentenza nella parte in cui:
- il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto non provata l'esistenza di vizi della cosa venduta pretermettendo di considerare la deposizione del consulente stragiudiziale, Geom. RC Letta e ritenendo inattendibili le dichiarazioni testimoniali di
TO Di RC sol perché padre del legale rappresentante (Danilo Di RC) della opponente apprezzando, invece, favorevolmente alla controparte le dichiarazioni rese pro se in sede di interrogatorio formale del suo legale rappresentante (Loreto Cuglia) dando prevalenza a queste sul narrato di TO Di RC nonostante le deposizioni convergenti dei testimoni NA SA e AD CH. Secondo la prospettazione dell'appellante, dunque, TO Di RC avrebbe dovuto essere considerato pienamente attendibile tanto in punto di presenza di vizi che di condizioni economiche della compravendita;
- nella parte in cui il corrispettivo totale non è stato ritenuto pari ad € 1.200,00.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato domandando, altresì, la restituzione di quanto (€ 2.160,71) percepito da controparte in conseguenza della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
B. Si è costituita in giudizio la ITALDOOR S.r.l richiamandosi alle difese del primo grado e tornando ad evidenziare:
- in via preliminare, l'apparenza dei lamentati vizi al tempo della consegna nel gennaio
2016 con decadenza di controparte dalla garanzia per vizi per tardiva denuncia ex art.
1495 c.c.;
- l'esecuzione del montaggio della porta ad opera di terzi;
- l'inesistenza dei vizi, sottolineando come gli elementi inerenti al collegamento elettrico della porta fossero estranei al contratto.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
1. In primo luogo si evidenzia come contro la sentenza impugnata sia ammesso appello secondo lo schema di revisio a critica libera atteso, pur non sommandosi il valore della causa principale con quello della riconvenzionale, laddove il valore di questa sia superiore a € 1.100,00 – come nel caso di specie - l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto a nulla rilevando, peraltro,
pag. 3/11
eventuali rinunce alla domanda riconvenzionale ovvero la sua inammissibilità (Cass. Sez. 2,
13.9.2012, n. 15338;
Sez. 3, Cass. Sez. 3, 17.12.2009, n. 26518).
2. In difetto di notificazione della sentenza appellata, l'impugnazione risulta essere tempestivamente proposta nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione (art. 327, co. 1 c.p.c.) e la costituzione dell'appellante è avvenuta entro il termine, stabilito a pena di improcedibilità, dall'art.
348 c.p.c.
3. Nel merito si osserva quanto appresso.
3.a. L'appellante ha, anzitutto, impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto l'inesistenza dei lamentati vizi (v. pag. 5 sentenza) e, conseguentemente, ha rigettato
l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale invero accessoria.
Operata la qualificazione del contratto ripassato tra le parti in termini di compravendita, il Giudice di Pace ha individuato la consegna del bene nel mese di gennaio 2016, secondo quanto riferito dal testimone AD CH e ha ritenuto la tempestività della denuncia dei vizi, ritenendola avvenuta in data 22.9.2016 e quindi tempestivamente rispetto alla consegna del bene (entro
l'anno).
Invero il termine cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado è quello prescrizionale mentre nulla è stato stabilito in relazione alla distinta eccezione di decadenza proposta dall'opposta e riproposta nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado. Si evidenzia, sul punto, come la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 1, 16.6.2020, n. 11653). Nel caso di specie è evidente come il giudice di primo grado, invertendo in qualche maniera l'ordine logico, abbia ritenuto
l'insussistenza dei vizi così assorbendo propriamente l'eccezione di decadenza svolta dall'opposto che ha univocamente mostrato di volersi valere della stessa nel presente grado.
Si impone, quindi, una valutazione di tale eccezione costituente questione preliminare.
3.b. Quanto ai poteri del giudice d'appello, va osservato, come egli possa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 552 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promosso da:
DDM MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, C.F. 019655490665, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello SANTILLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via P.M. Bagnoli n. 118
APPELLANTE
CONTRO
ITALDOOR S.r.l., P. IVA 01691700668, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CICCARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via Emilia n. 14
APPELLATA
Materia: Obbligazioni e contratti – Compravendita - Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale dell'udienza del
18.6.2024;
segnatamente:
- l'appellante si è riportato a quelle rassegnate nell'atto di appello, che si trascrivono
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Avezzano n. 434/2018 del 16/10/2018, così decidere: nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 23/17 del 02 gennaio 2017 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano dichiarando inefficace tale provvedimento giudiziale ed insussistente il diritto della Italdoor s.r.l. a richiedere a somma così ingiunta;
ordinare alla Italdoor s.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, la restituzione della somma complessiva di € 2.160,71, percepita in data 30/10/2017 a seguito di procedimento di recupero coatto del credito eseguito in forza dello stesso titolo di credito reso provvisoriamente esecutivo;
in via riconvenzionale, condannare la Italdoor s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti della DDM
Multiservizi Società Cooperativa, da essa subito in conseguenza dell'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, liquidato in € 2.380,50 oltre IVA per i motivi indicati nella presente opposizione oppure nella maggior o minor somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, compensando parzialmente, fino alla reciproca concorrenza, tale credito risarcitorio con la somma di € 600,00 dovuta dalla società opponente per il pagamento del prezzo in virtù del contratto di vendita ripassato tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado”;
- l'appellato ha omesso di comparire all'udienza di precisazione delle conclusioni così valendo, secondo il comune insegnamento (Cass. Sez. 6-1, 30.9.2013, n. 22360;
Cass.
Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord. 11222), quelle ultime formulate, dunque come da comparsa di costituzione “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare siccome destituito di ogni fondamento l'appello proposto da DDM Multiservizi soc. coop.va, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Danilo Di RC,
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 434/2018 del 16.10.2018, confermandola integralmente, con vittoria di spese e compensi del doppio grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il giorno 18.3.2019 e tempestivamente iscritto a ruolo il
27.3.2019, la DDM MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ha proposto appello avverso la sentenza n. 434/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Avezzano e pubblicata il 16.10.2018, con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da esso appellante e rigettata la domanda risarcitoria proposta in via di riconvenzione.
pag. 2/11
A mezzo dell'atto di impugnazione l'appellante ha, nella sostanza, impugnato la sentenza nella parte in cui:
- il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto non provata l'esistenza di vizi della cosa venduta pretermettendo di considerare la deposizione del consulente stragiudiziale, Geom. RC Letta e ritenendo inattendibili le dichiarazioni testimoniali di
TO Di RC sol perché padre del legale rappresentante (Danilo Di RC) della opponente apprezzando, invece, favorevolmente alla controparte le dichiarazioni rese pro se in sede di interrogatorio formale del suo legale rappresentante (Loreto Cuglia) dando prevalenza a queste sul narrato di TO Di RC nonostante le deposizioni convergenti dei testimoni NA SA e AD CH. Secondo la prospettazione dell'appellante, dunque, TO Di RC avrebbe dovuto essere considerato pienamente attendibile tanto in punto di presenza di vizi che di condizioni economiche della compravendita;
- nella parte in cui il corrispettivo totale non è stato ritenuto pari ad € 1.200,00.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato domandando, altresì, la restituzione di quanto (€ 2.160,71) percepito da controparte in conseguenza della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
B. Si è costituita in giudizio la ITALDOOR S.r.l richiamandosi alle difese del primo grado e tornando ad evidenziare:
- in via preliminare, l'apparenza dei lamentati vizi al tempo della consegna nel gennaio
2016 con decadenza di controparte dalla garanzia per vizi per tardiva denuncia ex art.
1495 c.c.;
- l'esecuzione del montaggio della porta ad opera di terzi;
- l'inesistenza dei vizi, sottolineando come gli elementi inerenti al collegamento elettrico della porta fossero estranei al contratto.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
1. In primo luogo si evidenzia come contro la sentenza impugnata sia ammesso appello secondo lo schema di revisio a critica libera atteso, pur non sommandosi il valore della causa principale con quello della riconvenzionale, laddove il valore di questa sia superiore a € 1.100,00 – come nel caso di specie - l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto a nulla rilevando, peraltro,
pag. 3/11
eventuali rinunce alla domanda riconvenzionale ovvero la sua inammissibilità (Cass. Sez. 2,
13.9.2012, n. 15338;
Sez. 3, Cass. Sez. 3, 17.12.2009, n. 26518).
2. In difetto di notificazione della sentenza appellata, l'impugnazione risulta essere tempestivamente proposta nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione (art. 327, co. 1 c.p.c.) e la costituzione dell'appellante è avvenuta entro il termine, stabilito a pena di improcedibilità, dall'art.
348 c.p.c.
3. Nel merito si osserva quanto appresso.
3.a. L'appellante ha, anzitutto, impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto l'inesistenza dei lamentati vizi (v. pag. 5 sentenza) e, conseguentemente, ha rigettato
l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale invero accessoria.
Operata la qualificazione del contratto ripassato tra le parti in termini di compravendita, il Giudice di Pace ha individuato la consegna del bene nel mese di gennaio 2016, secondo quanto riferito dal testimone AD CH e ha ritenuto la tempestività della denuncia dei vizi, ritenendola avvenuta in data 22.9.2016 e quindi tempestivamente rispetto alla consegna del bene (entro
l'anno).
Invero il termine cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado è quello prescrizionale mentre nulla è stato stabilito in relazione alla distinta eccezione di decadenza proposta dall'opposta e riproposta nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado. Si evidenzia, sul punto, come la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 1, 16.6.2020, n. 11653). Nel caso di specie è evidente come il giudice di primo grado, invertendo in qualche maniera l'ordine logico, abbia ritenuto
l'insussistenza dei vizi così assorbendo propriamente l'eccezione di decadenza svolta dall'opposto che ha univocamente mostrato di volersi valere della stessa nel presente grado.
Si impone, quindi, una valutazione di tale eccezione costituente questione preliminare.
3.b. Quanto ai poteri del giudice d'appello, va osservato, come egli possa
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