Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 137

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 137
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 137
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30126/2023, vertente
TRA
(Roma, 10.08.1965), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1
Mattei;

ricorrente E (Lima (Perù), 29.9.1972) con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Mario Bacci
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo ufficio giudiziario di pronunciare la Parte_1
separazione personale dalla moglie con la Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio in Roma in data 01.10.2016;
ha precisato
che dalla loro unione non erano nati figli e che da tempo la relazione si era
logorata a causa degli atteggiamenti controllanti e aggressivi della moglie, la
quale peraltro per lunghi periodi si era allontanata dalla casa familiare per
recarsi nel suo paese natale;
ha conseguentemente invocato una pronuncia di
2 addebito a carico della resistente;
ha dedotto di essere disoccupato, di trovarsi
in una situazione economica precaria e di svolgere saltuariamente lavori come
imbianchino e pertanto ha chiesto di non emettere pronunce di sorta in ordine
al mantenimento;
ha infine chiesto di ordinare l'allontanamento della moglie
dalla casa familiare, di proprietà dei suoi parenti e concessagli in comodato
d'uso gratuito;

nel costituirsi ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione avanzata dal marito ma si è opposta alla richiesta di addebito, ed
a sua volta ha formulato analoga domanda nei riguardi del marito, per avere
questi tenuto atteggiamenti maltrattanti e offensivi e per avere allacciato una
relazione extraconiugale;
ha poi domandato a sua volta di disporre
l'allontanamento del marito dalla casa familiare per il tempo a lei occorrente
per reperire una nuova soluzione abitativa;
infine ha fatto richiesta di un
assegno di mantenimento pari ad € 1.000,00 mensili, precisando di essere
priva di redditi, a fronte delle disponibilità effettive del marito, ben superiori a
quelle da lui dichiarate.
Con i provvedimenti provvisori del 22.11.2023 il Tribunale ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha disposto l'allontanamento della moglie dalla casa
familiare ed ha posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore
della moglie pari ad € 380,00 mensili. Successivamente, verificata alla luce della
produzione documentale ordinata una discreta capacità di risparmio del
ricorrente, l'assegno è stato provvisoriamente elevato ad € 420,00 mensili a
decorrere dal mese di gennaio 2024;
all'udienza del 14.3.2024, mentre era in
corso l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, le parti hanno dichiarato
di essere vicine ad una soluzione transattiva della controversia e i difensori
hanno dichiarato di rinunciare ciascuno alla propria prova testimoniale e
accettare la reciproca rinuncia.
3
Alla successiva udienza (18.4.2024), il ricorrente ha proposto alla controparte
di definire il giudizio tramite corresponsione da parte sua della somma di €
5.000,00 a fronte dell'allontanamento immediato della moglie dalla casa
familiare) mentre la resistente, per il tramite del proprio legale, ha evidenziato
che erano sopravvenuti degli accadimenti che escludevano qualsiasi prospettiva
di definizione bonaria, giacché ella era stata aggredita dal marito in data
19.3.2024 ed aveva riportato un trauma contusivo ecchimotico
dell'avambraccio, del polso e di alcune dita della mano destra (cfr. cartella
Pronto soccorso Ospedale Umberto I di Roma) per il quale aveva sporto
formale denuncia (cfr. denuncia querela del 20.3.2024).
In occasione della precisazione delle conclusioni la resistente ha chiesto di
procedere al completamento dell'istruttoria cui aveva in precedenza rinunciato.
Il ricorrente, nel precisare le conclusioni, ha contestato fermamente le accuse
mosse dalla resistente, negando di avere aggredito la moglie. La circostanza –
su cui non è stata fatta luce ulteriore – non spiega tuttavia rilevanza decisiva in
questa sede in quanto relativa ad avvenimenti successivi al manifestarsi ormai
irreversibile della crisi della coppia.
Il ricorrente da ultimo ha reso noto che in data 4.7.2024 gli è stata
diagnosticata una malattia neoplastica (cfr. doc.ti 9 e 10 allegati alle note di
precisazione delle conclusioni), patologia per la cui rimozione si è reso
necessario un delicato intervento chirurgico, eseguito il 22.7.2024, e in ragione
della quale sono stati prescritti cicli chemioterapici;
ha poi riferito che per tale
ragione dal luglio 2024 non ha potuto svolgere alcuna attività
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