Trib. Sondrio, sentenza 12/02/2025, n. 49

TRIB Sondrio
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sondrio, sentenza 12/02/2025, n. 49
Giurisdizione : Trib. Sondrio
Numero : 49
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo



N. R.G. 18/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Sara Cargasacchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 18 /2022 del ruolo generale promossa da
EL VO (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE
PICERNO presso il cui studio in Via De Amicis, 61 20123 Milano è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione parte attrice contro
CONDOMINIO I PLATANI (90000070145) sito in Campodolcino (SO), Via Del Crotto n. 28,
(C.F. 90000070145), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
DOMENICO NASO MARVASI, C.F.: [...], con studio in Pavia, Via del
Carmine n.12, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito dell'atto di costituzione, ed ivi domiciliato parte convenuta
in punto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.

1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte attrice (come precisate con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.)
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della costituzione in giudizio del convenuto Condominio ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010, ed applicare la sanzione civile ex art. 8, medesima legge, per la mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria n. 51-2022, e per
l'effetto
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati d'ufficio nella somma o di euro
2.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ed in via equitativa, oltre i costi sopportati per la partecipazione alla mediazione ed i relativi compensi legali a favore dell'attrice
IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande ex adverso in quanto infondate
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
1) Per la delibera di Assemblea del 04 settembre 2021 sui punti:
Punto 2. Analisi e approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2019/2020
Punto 5. Analisi e approvazione Bilancio Preventivo 2020/2021
- Accertare e dichiarare la nullità e o illegittimità ovvero l'annullamento delle delibere e relativa ripartizione spese
2) Per la delibera di Assemblea del 03 gennaio 2020 sul punto:
Punto 2. Analisi e approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2018/2019
Accertare e dichiarare la nullità della delibera e relativa ripartizione spese
3) Per la delibera di Assemblea del 24 novembre 2018 sui punti:
Punto 2
“Deliberazioni sugli argomenti previsti all'O.d.G. delle precedenti Assemblee dell'11-11-2012, dello
08-12-2013, dello 07-12-2014, dello 06-12-2015 e dello 05-11-2016 che, di seguito, si riportano:”
Accertare e dichiarare la nullità delle delibere di ri-approvazione bilanci consuntivi e relativi riparti delibere del:
11-11-2012 (consuntivo ottobre 2011 settembre 2012)
08-12-2013 (consuntivo ottobre 2012 settembre 2013)
07-12-2014 (consuntivo ottobre 2013 settembre 2014)
06-12-2015 (consuntivo ottobre 2014 settembre 2015)
05-11-2016 (consuntivo ottobre 2015 settembre 2016) per i motivi esposti nel relativo capitolo
Punto 3 ( delibera 24.11.2018 ) approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio ottobre 2017- settembre
2018 e relativa ripartizione tra i condomini
Accertare e dichiarare la nullità della delibera di ri-approvazione bilancio consuntivo e relativo riparto spese per i motivi indicati
ISTANZE ISTRUTTORIE
OL AR chiede ammettersi CTU volta ad accertare:
• che tutti i singoli Box sono dotati di impianto di riscaldamento il cui collegamento alla caldaia condominiale è stato tagliato recentemente dal Condominio (ovviamente senza il consenso di OL)
• Che i singoli appartamenti sono riscaldati mediante impianto monotubo, ovvero l'acqua dei radiatori ha un unico punto d'ingresso negli appartamenti, fa il giro di tutti i radiatori dell'appartamento stesso ed ha poi un unico punto di ritorno/uscita .
2 • Che tutte le cantine di differenti misure le une dalle altre abbinate agli appartamenti, sono accatastate insieme agli appartamenti ed hanno i millesimi inclusi e non distinguibili dagli appartamenti stessi, ovvero per escludere i millesimi delle cantine da alcune spese degli appartamenti occorre redigere una nuova tabella millesimale che riporti separatamente i millesimi degli appartamenti da quelli delle singole cantine.
Ex art. 210 cpc ordinare al Condominio I PLATANI l'esibizione dell'elenco movimenti di C/C intestato al condominio per il periodo consuntivo ottobre 2018 settembre 2019 (come da prassi consolidata del precedente amministratore)
Ex art 210 cpc ordinare al Condominio I PLATANI l'esibizione dell'elenco movimenti di C/C intestato al condominio per il periodo consuntivo ottobre 2019 settembre 2020 (come da prassi consolidata del precedente amministratore)
Sul punto elenco movimenti di C/C in caso di diniego all'esibizione OL si riserva di agire con
Decreto Ingiuntivo ad hoc.
Con vittoria di spese, diritti, onorari
conclusioni di parte convenuta (precisate all'udienza di p.c.)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: in via preliminare ed in rito
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010, ed applicare la sanzione civile ex art. 8, medesima legge, per la mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria,
e per l'effetto
- condannare la stessa al risarcimento dei danni, liquidati d'ufficio nella somma ritenuta di giustizia ed in via equitativa, oltre i costi sopportati per la partecipazione alla mediazione ed i relativi compensi legali a favore del Condominio convenuto, per abuso di detto strumento conciliativo e per aver ripresentato la medesima istanza una seconda volta;

- accertare e dichiarare la decadenza dal termine perentorio per impugnare ex art. 1137, co. 2 c.c., limitatamente alle delibere del 24.11.18 e 03.01.20, per i motivi indicati in atti,
e per l'effetto dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta, con le conseguenti statuizioni;

Nel merito
- rigettare tutte le domande attoree nei confronti del convenuto Condominio I Platani per i motivi dedotti in atti;

e per l'effetto confermare la piena validità/legittimità/efficacia di tutte le delibere in questa sede impugnate e di quelle ad esse antecedenti, connesse e/o conseguenziali;

- con vittoria di compensi, spese e rimborso spese generale 15%, oltre oneri di legge che così si quantificano sulla base dei valori medi del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, con riferimento al valore indeterminato (basso) di causa, come indicato da parte attrice.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
- costo adesione mediazione 168/21 € 48,80
- costo PagoPa adesione mediazione € 0,90
- compensi mediazione fase attivazione € 536,00
- costo adesione mediazione 07/22 € 48,80
- costo PagoPa adesione mediazione € 0,90
3 - compensi mediazione fase attivazione € 536,00
- Fase di studio € 1.700,00
- fase introduttiva € 1.200,00
- fase istruttoria € 1.800,00
- fase decisionale € 2.900,00
TOTALE € 8.770,77 oltre rimborso generali al 15%, oneri accessori CPA, Iva se dovuta, come per legge, nonché una liquidazione equitativa a titolo risarcitorio a carico dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AR OL conveniva in giudizio Condominio I
Platani al fine di ottenere l'accertamento e dichiarazione della nullità e o illegittimità ovvero l'annullamento delle seguenti delibere condominiali e relativa ripartizione spese: 1) Per la delibera di
Assemblea del 04 settembre 2021 sui punti: Punto 2. Analisi e approvazione Bilancio Consuntivo
Esercizio 2019/2020 Punto 5. Analisi e approvazione Bilancio Preventivo 2020/2021; 2) Per la delibera di Assemblea del 03 gennaio 2020 sul punto: Punto 2. Analisi e approvazione Bilancio
Consuntivo Esercizio 2018/2019; 3) Per la delibera di Assemblea del 24 novembre 2018 sui punti:
Punto 2 “Deliberazioni sugli argomenti previsti all'O.d.G. delle precedenti Assemblee dell'11-11-
2012, dello 08-12-2013, dello 07-12-2014, dello 06-12-2015 e dello 05-11-2016 che, di seguito, si riportano:” 11-11-2012 (consuntivo ottobre 2011 settembre 2012) 08-12-2013 (consuntivo ottobre
2012 settembre 2013) 07-12-2014 (consuntivo ottobre 2013 settembre 2014) 06-12-2015 (consuntivo ottobre 2014 settembre 2015) 05-11-2016 (consuntivo ottobre 2015 settembre 2016) e Punto 3 ( delibera 24.11.2018 ) approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio ottobre 2017- settembre 2018 e relativa ripartizione tra i condomini.
Parte attrice in particolare esponeva, oltre al mancato o tardivo invio del rendiconto con riparto e dettaglio spese: 1) illegittimo utilizzo di tre/quattro tabelle millesimali ed in particolare violazione dei criteri di riparto delle spese riscaldamento con utilizzo di tabelle diverse da quelle stabilite dal regolamento, senza alcuna approvazione all'unanimità e con addebito del consumo involontario
(quota 25%) per mm 72,67; 2) spese ridotte al 50% per box ER-AN e millesimi di fabbisogno pari a '0'; 3) illegittimi addebiti saldi anni precedenti;
4) illegittimo addebito spese legali condominio per contenziosi;
5) illegittima esclusione due box ER-AN dalle spese acqua e criteri ripartizione per 12 condomini con esclusione dei detti box;
In relazione alla delibera 04.09.21 6) mancato o tardivo invio del rendiconto con riparto consuntivo e preventivo omesso invio riparto preventivo successivamente alla approvazione della delibera;
7) omesso dettaglio spese per 'Gestione privacy' e 'Fior di Giardino'; 8) mancato invio estratto conto come da prassi precedente amministratore;
In relazione alla delibera 24.11.18 9) riapprovazione del 25% di quota fissa delle delibere precedenti;
10) riapprovazione del consuntivo 2012/13 nella parte in cui riconferma addebito
'GBG posa telecomando telefonico I'.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Condominio I Platani contestando quanto ex averso dedotto e, in particolare, evidenziando: in via
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