Trib. Ferrara, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 128/2024 del R.A.C.C. in data 19/01/2024, introdotta
d a
- CO IN (C.F. [...]) con il patrocinio degli avv. DI CHIARA SERGIO e BOLOGNESI GUELFI LUCA
([...]), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito a Ferrara in VIA Filippo de Pisis 26 44121
RICORRENTE
c o n t r o
- DOVALUE S.P.A. (C.F. 00390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BOTTER
MASSIMO, elettivamente domiciliata a Verona in VICOLO SAN
DOMENICO 16 presso lo studio del difensore
RESISTENTE avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma
c.p.c.) immobiliare, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 30/05/2024
CONCLUSIONI
- per CO IN: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis: a) IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO: ACCERTARE E
Pag. 1 DICHIARARE, per i motivi di cui sopra, la carenza di legittimazione attiva della BBC NPLS 2020 S.R.L., in persona del Legale Rappresentante pro tempore per i motivi esposti in premessa;
b) IN VIA PRELIMINARE, NEL
MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti l'intervenuta prescrizione delle somme di cui all'azione giudiziaria;
c) IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti la manifesta infondatezza in fatto e diritto della BBC NPLS 2020
S.R.L., in persona del Legale Rappresentante;
d) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze, CPA ed IVA, in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
- per DOVALUE S.P.A.: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale
- Rigettare l'opposizione all'esecuzione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto dedotto in atti.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna del sig. RC
IN ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta di un importo equitativamente quantificato dall'Ill.mo Giudice. Alla luce del moltiplicarsi delle azioni infondate e della distrazione delle spese ex adverso richiesta, si chiede che l'Ill.mo Giudice valuti la condanna anche dei legali del sig. RC IN in solido ex art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II comma
c.p.c., RC IN ha convenuto in giudizio la “Do Value s.p.a.”, quale mandataria della “BCC NPLS 2020 s.r.l.”, chiedendo nella fase cautelare la sospensione della esecuzione, sulla scorta di tre eccezioni:
a) il difetto di legittimazione attiva;
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b) l'assenza della prova del credito;
c) la prescrizione del capitale e degli interessi.
Si è tempestivamente costituita la convenuta contestando puntualmente le eccezioni avversarie.
Il Giudice con ordinanza del 19 dicembre 2023 ha rigettato l'istanza di sospensione, con condanna al pagamento delle spese di lite e fissazione del termine per la introduzione del giudizio di merito;
nelle more anche il proposto reclamo è stato rigettato.
Il Giudizio di merito è stato introdotto da RC IN senza alcuna nuova allegazione o prova (ad eccezione della carenza di legittimazione di “Do Value s.p.a.” per mancata iscrizione ex art. 106 TUB), riproponendo sinteticamente le argomentazioni già puntualmente valutate dai giudici della fase cautelare;
depositate le memorie la causa è stata rinviata all'udienza del 18 dicembre 2024 – con trattazione scritta – per la precisazione delle conclusioni e il Giudice, nel frattempo sostituito per ragioni di servizio, si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.
***
1. IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Si rileva, in primo luogo, come parte opponente non abbia contestato
l'esistenza dell'operazione di cessione dei crediti
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