Trib. Venezia, sentenza 27/11/2024, n. 758

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 27/11/2024, n. 758
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 758
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 224/2024 RG avente ad oggetto:
«retribuzione: lavoro straordinario – responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 contumace,
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
- resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro e la committente chiedendo « 1. Accertarsi e dichiararsi l'esistenza tra CP_2
e di un contratto/rapporto di appalto per Controparte_1 Controparte_2
l'esecuzione di lavori presso i cantieri di committente, nonché Controparte_2
1
l'esecuzione di prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e Controparte_1
(all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra e ai sensi dell'art. 29 comma 2 Controparte_1 Controparte_2
D. Lgs. n. 276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676
c.c.
, per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
Conseguentemente condannarsi CP_1
C.F.: , sede legale in Venezia, 30172, Via Fogazzaro , 11, e
[...] P.IVA_1 CP_2
C.F.: , con sede legale in 34121 Trieste (TS), Via Genova n. 1, e con
[...] P.IVA_2 unità operativa 30175 Venezia - Marghera, Via Delle Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo euro 9.824,65 a titolo di differenze retributive per straordinario prestato durante l'intero rapporto di lavoro oltre a 727,85 per incidenza sul TFR ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile;
3.
Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti la rivalutazione e gli interessi previsti dall'art. 4 Titolo IV del CCNL industria metalmeccanica nella misura del 5% in più rispetti al tasso ufficiale di sconto di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ovvero dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429
c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
(quantificabile nella rivalutazione e negli interessi);
con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;

4. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_2 ricorrente, dedotto ed eccepito «accertata l'eventuale responsabilità di unicamente alla luce dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e dichiarata la CP_2 non invocabilità dell'art. 1676 c.c. nel caso in questione, in rapporto di rispettivo subordine Voglia respingere le domande del ricorrente: (i) per
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avvenuto compimento del termine di decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs.
276/2003
dei diritti vantati dal ricorrente nei confronti della committente
(ii) per l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del CP_2 diritto del ricorrente di percepire gli importi richiesti in quanto rinvenienti da asserito svolgimento di attività eccedente il normale orario di lavoro della cui effettiva esecuzione manca totalmente la prova in atti;
(iii) con reiezione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente. (...) Con riserva di produrre e dedurre in relazione alla condotta processuale della controparte. Vinti gli onorari e le spese di causa».
Pur regolarmente raggiunta da notifica non si è Controparte_1 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente e l'interrogatorio libero di quest'ultimo.
*** *** ***

1. Il ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di nell'ambito di un contratto di appalto Controparte_1 in essere con la committente presso l'unità sita a Controparte_2
Marghera (VE), via delle Industrie, n. 18;
dal 16/01/2020 al 27/04/2021, con mansioni di operaio molatore (ma a volte impiegato anche come aiuto carpentiere) e inquadrato al 2° livello del CCNL industria metalmeccanica applicato in azienda;
di aver sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore
6:00 alle ore 16:30, con mezz'ora di pausa, e il sabato dalle 6:00 fino alle
12:00, svolgendo numerose ore di lavoro straordinario di cui chiede il pagamento con l'incidenza sul TFR.

2. Con ricorso depositato in data 21/7/2021 il medesimo ricorrente ha chiesto la condanna di e di quale Controparte_1 Controparte_2 responsabile solidale, al pagamento dei crediti maturati per retribuzioni di marzo e aprile 2021, ratei di 13° mensilità, “trattamento DL 3/2020”, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la
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convenuta e con sentenza 8/2022 del 14/01/2022 il GL ha accolto CP_2 la domanda proposta.

3. Come già argomentato (vd. ordinanza 5/6/2024) deve prendersi nuovamente atto l'essersi affermato l'orientamento secondo il quale «in tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 276 del 2003
, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del
2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento» (vd. Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 30602 del 28/10/2021
).

4. Tale orientamento si fonda sulle seguenti considerazioni:
5. - «7. La norma generale di cui all'art. 2966 c.c. è quella secondo cui
"la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", sicché, in mancanza di ogni previsione, occorre avere riguardo ad un criterio logico sistematico, che non può che essere ricondotto alla "ratio" dell'istituto, che è quella di porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale.

7.1. La decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che di volta in volta il legislatore ha previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa all'ente previdenziale per le
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