Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. R.G. 6364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 01/10/2024, assunto in decisione in data 12/11/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] interno 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Castoldi
Simona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cernusco sul Naviglio (MI), Via
Tommaso Grossi n. 11, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18/09/1970, residente a [...] interno 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Cherchi Eugenio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vimercate (MI), Via
Sant'Anna n. 39, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione con modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno con nota congiunta da loro sottoscritta hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 vivranno separati;
• ordinare al Comune di Rossano (CS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare integralmente compensate fra le Parti le spese, diritti ed onorari dei rispettivi Legali, i quali rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione a) affido e luogo di dimora dei minori:
1. I coniugi vivranno separati e i figli minori e vengono Persona_1 Persona_2 affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, e con Controparte_1 Parte_1 collocamento prevalente presso la madre, ove vivranno nell'appartamento di proprietà della stessa a
Vimodrone (MI), Via XV Martiri n. 2 scala 3 e ciò anche ai fini della residenza anagrafica. La Sig.ra entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'udienza Presidenziale, si trasferirà con i figli presso Pt_1 la suddetta unità abitativa, ivi spostando la residenza dei figli come per legge, parimenti asportando, nello stesso termine di 15 (quindici) giorni, tutti i beni e gli effetti personali suoi e dei figli dall'attuale abitazione a Vimodrone (MI), Via XV Martiri n. 2 scala 2.
Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica
e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e i bisogni della prole.
2. Il Sig. , continuerà ad abitare a Vimodrone (MI) in Via XV Martiri n. 2/2, Controparte_1 nell'immobile di proprietà dei Fondi Immobiliari chiusi denominati “Hestia” e “Basiglio” che era stato a suo tempo concesso in locazione da questi ultimi al Sig. . Quando la Controparte_1 proprietà chiederà al Sig. la riconsegna del predetto immobile condotto in locazione, lo CP_1 stesso si trasferirà in altra unità abitativa che reperirà in locazione o che acquisterà.
3. In tema di abitazione i coniugi precisano che:
- il Sig. sosterrà l'intero costo del canone di locazione e delle spese condominiali relativi CP_1 alla casa a Vimodrone, Via XV Martiri n. 2/2, a decorrere dal mese di luglio 2024;
- la signora sosterrà il totale costo del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione, con Pt_1 annessa cantina, box e posto auto scoperto, il tutto di sua esclusiva proprietà;
- per quanto concerne le spese relative alla gestione ordinaria di detto nuovo immobile (ossia condominiali), la signora sosterrà le stesse in via autonoma e integrale in quanto proprietaria Pt_1
e utilizzatrice del bene immobiliare, così come le spese relative alle utenze dell'abitazione (a titolo esemplificativo, gas, acqua, luce);
parimenti, il Sig. sosterrà in via autonoma e integrale CP_1 ogni costo relativo all'immobile ove abita o dove abiterà in futuro (in via esemplificativa e non esaustiva: canone di locazione o rata da mutuo, spese condominiali, utenze gas-acqua-luce, tasse e imposte);
- Corredi e suppellettili.
Tutti i corredi e le suppellettili presenti nell'attuale casa coniugale a Vimodrone, Via XV Martiri n.
2 scala 2 (ad esempio: stoviglie, servizi, biancheria, soprammobili, fotografie, libri e oggetti vari …) rimarranno al signor per le ragioni esplicate al punto 19, ad eccezione di CP_1 coperte/lenzuola/asciugami ricamati a mano dalla Signora e dalla madre, e di quelli Pt_1 strettamente personali e che verranno prelevati dalla signora al momento del trasloco nella Pt_1 nuova abitazione.
b) regolamentazione delle visite e mantenimento dei minori:
4. il padre potrà frequentare e tenere con sé i minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività culturali e/o ricreative e/o sportive degli stessi, a week end alternati, con pernottamento, ospitandoli presso la propria abitazione, dal venerdì pomeriggio, quando li preleverà dall'uscita della scuola/centro estivo, alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
I genitori precisano che i suddetti orari sono indicativi e non tassativi, potendo essere modificati in
ragione degli interessi e/o esigenze di e nonché delle eventuali esigenze ed Per_1 Per_2 impegni dei genitori, tempestivamente comunicati dall'uno all'altro genitore con un preavviso di almeno 72 ore.
Nelle settimane il cui week end è di spettanza del padre, sempre compatibilmente con le esigenze e/o impegni dei minori, questi ultimi trascorreranno con il padre il martedì, quando li preleverà all'uscita dalla scuola/centro estivo sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
nelle settimane in cui week end è non di spettanza del padre, il martedì e il giovedì, quando li preleverà all'uscita dalla scuola/centro estivo fino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
5. il padre potrà contattare telefonicamente i minori quando sono con la madre, senza alcuna preclusione, compatibilmente con le esigenze dei figli medesimi e in ragione degli impegni scolastici, delle attività culturali e/o ricreative e/o sportive degli stessi e così potrà fare la madre quando i figli sono con il padre. In ogni caso, i genitori convengono che la frequentazione infrasettimanale e dei week end potrà essere aumentata / diminuita rispetto a quanto sopra concordato tra i genitori, tenendo conto anche della volontà, che di volta in volta verrà espressa dai figli, nonché per comune volontà dei genitori, previo accordo tra i medesimi e con preavviso telefonico di 72 ore, ponderate le ragioni di mutuo rispetto e, altresì, l'interesse esclusivo e primario di e Per_1 Per_2
6. qualora i genitori fossero impossibilitati - nei periodi di loro spettanza - a tenere con sé i figli, dovranno chiedere preventivamente (entro 72 ore, salvo imprevisti) la disponibilità dell'altro a tenerli con sé e nel caso quest'ultimo avesse improrogabili precedenti impegni, sarà cura del soggetto impossibilitato reperire e sostenere i costi di eventuale baby-sitter;
7. relativamente alle vacanze estive (ossia, periodo corrente da giugno a settembre), i genitori potranno, previo accordo scritto, tenere con sé i minori per un periodo di almeno quindici (15) giorni consecutivi: i
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 01/10/2024, assunto in decisione in data 12/11/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] interno 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Castoldi
Simona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cernusco sul Naviglio (MI), Via
Tommaso Grossi n. 11, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18/09/1970, residente a [...] interno 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Cherchi Eugenio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vimercate (MI), Via
Sant'Anna n. 39, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione con modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno con nota congiunta da loro sottoscritta hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 vivranno separati;
• ordinare al Comune di Rossano (CS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare integralmente compensate fra le Parti le spese, diritti ed onorari dei rispettivi Legali, i quali rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione a) affido e luogo di dimora dei minori:
1. I coniugi vivranno separati e i figli minori e vengono Persona_1 Persona_2 affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, e con Controparte_1 Parte_1 collocamento prevalente presso la madre, ove vivranno nell'appartamento di proprietà della stessa a
Vimodrone (MI), Via XV Martiri n. 2 scala 3 e ciò anche ai fini della residenza anagrafica. La Sig.ra entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'udienza Presidenziale, si trasferirà con i figli presso Pt_1 la suddetta unità abitativa, ivi spostando la residenza dei figli come per legge, parimenti asportando, nello stesso termine di 15 (quindici) giorni, tutti i beni e gli effetti personali suoi e dei figli dall'attuale abitazione a Vimodrone (MI), Via XV Martiri n. 2 scala 2.
Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica
e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e i bisogni della prole.
2. Il Sig. , continuerà ad abitare a Vimodrone (MI) in Via XV Martiri n. 2/2, Controparte_1 nell'immobile di proprietà dei Fondi Immobiliari chiusi denominati “Hestia” e “Basiglio” che era stato a suo tempo concesso in locazione da questi ultimi al Sig. . Quando la Controparte_1 proprietà chiederà al Sig. la riconsegna del predetto immobile condotto in locazione, lo CP_1 stesso si trasferirà in altra unità abitativa che reperirà in locazione o che acquisterà.
3. In tema di abitazione i coniugi precisano che:
- il Sig. sosterrà l'intero costo del canone di locazione e delle spese condominiali relativi CP_1 alla casa a Vimodrone, Via XV Martiri n. 2/2, a decorrere dal mese di luglio 2024;
- la signora sosterrà il totale costo del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione, con Pt_1 annessa cantina, box e posto auto scoperto, il tutto di sua esclusiva proprietà;
- per quanto concerne le spese relative alla gestione ordinaria di detto nuovo immobile (ossia condominiali), la signora sosterrà le stesse in via autonoma e integrale in quanto proprietaria Pt_1
e utilizzatrice del bene immobiliare, così come le spese relative alle utenze dell'abitazione (a titolo esemplificativo, gas, acqua, luce);
parimenti, il Sig. sosterrà in via autonoma e integrale CP_1 ogni costo relativo all'immobile ove abita o dove abiterà in futuro (in via esemplificativa e non esaustiva: canone di locazione o rata da mutuo, spese condominiali, utenze gas-acqua-luce, tasse e imposte);
- Corredi e suppellettili.
Tutti i corredi e le suppellettili presenti nell'attuale casa coniugale a Vimodrone, Via XV Martiri n.
2 scala 2 (ad esempio: stoviglie, servizi, biancheria, soprammobili, fotografie, libri e oggetti vari …) rimarranno al signor per le ragioni esplicate al punto 19, ad eccezione di CP_1 coperte/lenzuola/asciugami ricamati a mano dalla Signora e dalla madre, e di quelli Pt_1 strettamente personali e che verranno prelevati dalla signora al momento del trasloco nella Pt_1 nuova abitazione.
b) regolamentazione delle visite e mantenimento dei minori:
4. il padre potrà frequentare e tenere con sé i minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività culturali e/o ricreative e/o sportive degli stessi, a week end alternati, con pernottamento, ospitandoli presso la propria abitazione, dal venerdì pomeriggio, quando li preleverà dall'uscita della scuola/centro estivo, alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
I genitori precisano che i suddetti orari sono indicativi e non tassativi, potendo essere modificati in
ragione degli interessi e/o esigenze di e nonché delle eventuali esigenze ed Per_1 Per_2 impegni dei genitori, tempestivamente comunicati dall'uno all'altro genitore con un preavviso di almeno 72 ore.
Nelle settimane il cui week end è di spettanza del padre, sempre compatibilmente con le esigenze e/o impegni dei minori, questi ultimi trascorreranno con il padre il martedì, quando li preleverà all'uscita dalla scuola/centro estivo sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
nelle settimane in cui week end è non di spettanza del padre, il martedì e il giovedì, quando li preleverà all'uscita dalla scuola/centro estivo fino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
5. il padre potrà contattare telefonicamente i minori quando sono con la madre, senza alcuna preclusione, compatibilmente con le esigenze dei figli medesimi e in ragione degli impegni scolastici, delle attività culturali e/o ricreative e/o sportive degli stessi e così potrà fare la madre quando i figli sono con il padre. In ogni caso, i genitori convengono che la frequentazione infrasettimanale e dei week end potrà essere aumentata / diminuita rispetto a quanto sopra concordato tra i genitori, tenendo conto anche della volontà, che di volta in volta verrà espressa dai figli, nonché per comune volontà dei genitori, previo accordo tra i medesimi e con preavviso telefonico di 72 ore, ponderate le ragioni di mutuo rispetto e, altresì, l'interesse esclusivo e primario di e Per_1 Per_2
6. qualora i genitori fossero impossibilitati - nei periodi di loro spettanza - a tenere con sé i figli, dovranno chiedere preventivamente (entro 72 ore, salvo imprevisti) la disponibilità dell'altro a tenerli con sé e nel caso quest'ultimo avesse improrogabili precedenti impegni, sarà cura del soggetto impossibilitato reperire e sostenere i costi di eventuale baby-sitter;
7. relativamente alle vacanze estive (ossia, periodo corrente da giugno a settembre), i genitori potranno, previo accordo scritto, tenere con sé i minori per un periodo di almeno quindici (15) giorni consecutivi: i
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