Trib. Roma, sentenza 18/03/2024, n. 4882
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Testo completo
N. R.G. 52821/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRI BUNALE O RDINARIO DI RO MA
SEZIONE SE CO NDA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Assunta Canonaco Giudice relatore estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52821 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi per l'anno 2021, posta in decisione in data 04.01.2024 (data di scadenza del termine per le memorie di replica), vertente
TRA
IO IG rappresentato e difeso, dall'Avv. Ugo Della Monica del Foro di Salerno, presso il cui studio, in Cava de' Tirreni (SA), viale G. Garibaldi n. 19, è domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE
E
PRESIDENZ A DEL CO NSIGLIO DE I MINISTRI, in persona del Presid ente p .t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è ope l egis domi cili at a
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CONVENUTO
OGGETTO: azione di responsabilità magistrati ai sensi della legge n.117 del 1988.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e da note depositate dalle parti in data 29.09.2023 e 02.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di cit azione noti fi cat o il 25.08.2021, il dott. Lui gi B obbio (m agist rat o i n servi zio presso il Tri bunal e di Nocera Inferi ore) adiva quest o Tri bunal e, promuovendo l'azione di responsabilit à nei confront i dello St ato it ali ano, ai sensi dell a legge 117/ 1988 per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'attività posta in essere dall'Ufficio di
Procura presso i l Tri bunal e di Napol i. In parti col are, censurava la condott a del sostit uto procuratore dott.ssa Ida Frongillo la quale, dopo l'iscrizione del dott. BI nel registro degli indagati - unit am ent e ad alt ri soggetti, per il reato p.e p. dagli art t. 110 c.p. e 323
c.p., comm essi in Nocera Inferiore nel marzo 2016 - aveva prot rat to i llegittim ament e le indagini , senza al cun mot ivo e oltre il t erm ine previ sto dal codice di rit o, det erminandosi con ritardo a richiedere l'archiviazione (concessa dal GIP).
Part e att rice esponeva che: - i n data 23.06.2017 era iscrit to nel regist ro dell e notizi e di reat o presso la P rocura della R epubbl ica di Napoli;
-l'acquisizione dell a notizia di reat o nei confronti del dott. BI traeva origine dall'ascolto di intercettazioni telefoniche e dalla lettura di messaggistica effettuata nell'ambito del procedimento penale n.
15340/2015 R.G.N.R . (procedim ent o questo, molt o più ampi o, a cari co, t ra gli alt ri, del giudice Mario NO, all'epoca Magistrato in servizio presso il Tri bunale di Salerno, qualifi ca che det erm inava lo s post am ent o dell a compet enza all a Procura della R epubbli ca di Napol i);
- l e i ndagini , compendiat e nell 'inform ativa n. 3496/2017 della Squadra
Mobil e di Napoli e del Nucleo di Poli zi a Tribut ari a di Napoli, lasciavano emergere un presunto “coinvolgimento” del dott. BI, quale Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore, att raverso l a presunta istigazione, da part e del giudice NO, ad agire illecitamente nell'interesse di soggetti suoi amici, il tutto compreso in un più ampio
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sodali zio criminal e;
- il sostitut o procuratore avanzava ri chi est a di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, ex art . 406 c.p.p., in dat a 05.01.2018, i n assenza di al cuna concret a m oti vazione;
- solo a seguito dell a not ifi ca della richiest a di proroga dell e indagini , il dott. BI apprendeva di essere i scritt o nel registro degli i ndagati, anche se la notizia era stat a già divul gata da al cuni quotidi ani locali , in pal ese viol azione dell a segretezza che avrebbe dovuto connotare l'attività investigativa;
- gli ulteriori termini concessi , con nat ural e s cadenza il 23.06.2018, non avevano portat o a nessun nuovo risultato e il P.M. si era limitato a stralciare la posizione dell'attore (e di altri tre soggetti), con l'apertura di un altro fascicolo (il n. 31051/2018 R.G.N.R.);
- ne seguiva una fase di st all o nel cors o della quale, in dat a 04.06.2020, i l dott. BB o t ram ite il proprio legale denunciava alla Procura e al Gip l'irragionevole durata delle indagini;
- a dist anza di oltre quattro anni dal 23.06.2017, senza che il P.M. avesse optato nei t ermi ni per l'esercizio dell'azione penale o per l'archiviazione, l'iscrizione dell'attore nel registro degli indagati e l a s ua i mmoti vat a perm anenza erano ill egitti me e avevano det erminat o un danno ingiusto per la lesione del diritto all'immagine;
- anche volendo considerare la reale necessit à di ult eri ori approfondim ent i, questi avrebbero avut o la loro nat ural e scadenza i l
23.06.2018, m entre a quell a dat a nessuna com uni cazi one perveniva al dott . B obbio circa
l'esito delle indagini;- il mancato rispetto del termine di durata massima delle indagini previsto dal la l egge cost ituiva grave violazione di legge;
- la viol azione era ancora pi ù grave in quanto l'esistenza del procedimento penale a carico dell'attore era reso pubblico, com e evi nci bil e da art icoli di quotidi ani locali , così det erminando un grave danno per
l'attore (anche in considerazione dei suoi trascorsi politici, quale Sindaco di
Cast ell amm are di St abi a e S enatore del la Repubbli ca);
- essendo st ato l eso “a causa di un comportamento, un atto, un provvedimento gi udizi ari o post o in essere dal magistrato nell 'esercizi o dell e s ue funzioni con dolo o colpa grave ovvero per di ni ego di gi ustizi a ” intendeva agire cont ro lo St ato per ottenere il risarcimento dei danni patrim oni ali e non pat rimoni ali subiti .
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Chiedeva qui ndi al Tribunale di:
“accertare e dichiar are, per tutto quant o i nnanzi premesso, la total e responsabilità di quanto accaduto in capo alla parte convenuta, e per l'effetto condannare la predetta al risarci mento di tutti i danni subiti e subendi dal Dott. BI IG a causa della condot ta illecita, negligente, imprudente ed illegale degli organi inquirenti, quantificati in €
200.000,00 o nell a maggiore o minore somma rit enuta di gi ustizia, oltre alla rival utazi one monetaria ed agli interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo saldo”.
Si costi tuiva l a Presidenza del Consi gl io dei Ministri , chi edendo che fosse dichi arat a
l'inammissibilità della domanda e che la stessa fosse, in ogni caso, respinta, in quanto infondata nell'an e nel quantum debeat ur. Deduceva che l e violazioni di l egge ascritt e all a condott a del m agis trato (consist ent i nel la viol azione dei t ermini di durata dell e attività di indagine e nella m ancata adozione dell e determi nazioni conseguenti) non s i erano verificate, alla luce dei termini come previsti dall'art. 407 comma 1 e 3 bis c.p.p.
Aggiungeva che, in ogni caso, non era ravvisabile nella fattispecie una “negligenza inesplicabile, ancor prima che inescusabile” e che, fermo restando che nessuna violazione di legge era ris contrabil e, avrebbe dovuto t rovare appli cazi one la cd. cl ausol a di salvaguardia, contenuta nell'articolo 2, comma 2, della L. 117/1988. Evidenziava la mancanza di prova del danno e del nesso causal e con i comport amenti/provvedim ent i indi cat i da part e att ri ce.
Disposta la comunicazione al magistrato interessato (indicato nell'atto introduttivo) ex art . 6 l egge n. 117/1988, nel le m em ori e ex art. 183 VI co. n.1 c.p.c. parte att ri ce precis ava che, all a data del 23.06.2018, naturale scadenza dell e i ndagini, nessuna com
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRI BUNALE O RDINARIO DI RO MA
SEZIONE SE CO NDA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Assunta Canonaco Giudice relatore estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52821 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi per l'anno 2021, posta in decisione in data 04.01.2024 (data di scadenza del termine per le memorie di replica), vertente
TRA
IO IG rappresentato e difeso, dall'Avv. Ugo Della Monica del Foro di Salerno, presso il cui studio, in Cava de' Tirreni (SA), viale G. Garibaldi n. 19, è domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE
E
PRESIDENZ A DEL CO NSIGLIO DE I MINISTRI, in persona del Presid ente p .t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è ope l egis domi cili at a
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CONVENUTO
OGGETTO: azione di responsabilità magistrati ai sensi della legge n.117 del 1988.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e da note depositate dalle parti in data 29.09.2023 e 02.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di cit azione noti fi cat o il 25.08.2021, il dott. Lui gi B obbio (m agist rat o i n servi zio presso il Tri bunal e di Nocera Inferi ore) adiva quest o Tri bunal e, promuovendo l'azione di responsabilit à nei confront i dello St ato it ali ano, ai sensi dell a legge 117/ 1988 per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'attività posta in essere dall'Ufficio di
Procura presso i l Tri bunal e di Napol i. In parti col are, censurava la condott a del sostit uto procuratore dott.ssa Ida Frongillo la quale, dopo l'iscrizione del dott. BI nel registro degli indagati - unit am ent e ad alt ri soggetti, per il reato p.e p. dagli art t. 110 c.p. e 323
c.p., comm essi in Nocera Inferiore nel marzo 2016 - aveva prot rat to i llegittim ament e le indagini , senza al cun mot ivo e oltre il t erm ine previ sto dal codice di rit o, det erminandosi con ritardo a richiedere l'archiviazione (concessa dal GIP).
Part e att rice esponeva che: - i n data 23.06.2017 era iscrit to nel regist ro dell e notizi e di reat o presso la P rocura della R epubbl ica di Napoli;
-l'acquisizione dell a notizia di reat o nei confronti del dott. BI traeva origine dall'ascolto di intercettazioni telefoniche e dalla lettura di messaggistica effettuata nell'ambito del procedimento penale n.
15340/2015 R.G.N.R . (procedim ent o questo, molt o più ampi o, a cari co, t ra gli alt ri, del giudice Mario NO, all'epoca Magistrato in servizio presso il Tri bunale di Salerno, qualifi ca che det erm inava lo s post am ent o dell a compet enza all a Procura della R epubbli ca di Napol i);
- l e i ndagini , compendiat e nell 'inform ativa n. 3496/2017 della Squadra
Mobil e di Napoli e del Nucleo di Poli zi a Tribut ari a di Napoli, lasciavano emergere un presunto “coinvolgimento” del dott. BI, quale Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore, att raverso l a presunta istigazione, da part e del giudice NO, ad agire illecitamente nell'interesse di soggetti suoi amici, il tutto compreso in un più ampio
pagina 2 di 12
sodali zio criminal e;
- il sostitut o procuratore avanzava ri chi est a di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, ex art . 406 c.p.p., in dat a 05.01.2018, i n assenza di al cuna concret a m oti vazione;
- solo a seguito dell a not ifi ca della richiest a di proroga dell e indagini , il dott. BI apprendeva di essere i scritt o nel registro degli i ndagati, anche se la notizia era stat a già divul gata da al cuni quotidi ani locali , in pal ese viol azione dell a segretezza che avrebbe dovuto connotare l'attività investigativa;
- gli ulteriori termini concessi , con nat ural e s cadenza il 23.06.2018, non avevano portat o a nessun nuovo risultato e il P.M. si era limitato a stralciare la posizione dell'attore (e di altri tre soggetti), con l'apertura di un altro fascicolo (il n. 31051/2018 R.G.N.R.);
- ne seguiva una fase di st all o nel cors o della quale, in dat a 04.06.2020, i l dott. BB o t ram ite il proprio legale denunciava alla Procura e al Gip l'irragionevole durata delle indagini;
- a dist anza di oltre quattro anni dal 23.06.2017, senza che il P.M. avesse optato nei t ermi ni per l'esercizio dell'azione penale o per l'archiviazione, l'iscrizione dell'attore nel registro degli indagati e l a s ua i mmoti vat a perm anenza erano ill egitti me e avevano det erminat o un danno ingiusto per la lesione del diritto all'immagine;
- anche volendo considerare la reale necessit à di ult eri ori approfondim ent i, questi avrebbero avut o la loro nat ural e scadenza i l
23.06.2018, m entre a quell a dat a nessuna com uni cazi one perveniva al dott . B obbio circa
l'esito delle indagini;- il mancato rispetto del termine di durata massima delle indagini previsto dal la l egge cost ituiva grave violazione di legge;
- la viol azione era ancora pi ù grave in quanto l'esistenza del procedimento penale a carico dell'attore era reso pubblico, com e evi nci bil e da art icoli di quotidi ani locali , così det erminando un grave danno per
l'attore (anche in considerazione dei suoi trascorsi politici, quale Sindaco di
Cast ell amm are di St abi a e S enatore del la Repubbli ca);
- essendo st ato l eso “a causa di un comportamento, un atto, un provvedimento gi udizi ari o post o in essere dal magistrato nell 'esercizi o dell e s ue funzioni con dolo o colpa grave ovvero per di ni ego di gi ustizi a ” intendeva agire cont ro lo St ato per ottenere il risarcimento dei danni patrim oni ali e non pat rimoni ali subiti .
pagina 3 di 12
Chiedeva qui ndi al Tribunale di:
“accertare e dichiar are, per tutto quant o i nnanzi premesso, la total e responsabilità di quanto accaduto in capo alla parte convenuta, e per l'effetto condannare la predetta al risarci mento di tutti i danni subiti e subendi dal Dott. BI IG a causa della condot ta illecita, negligente, imprudente ed illegale degli organi inquirenti, quantificati in €
200.000,00 o nell a maggiore o minore somma rit enuta di gi ustizia, oltre alla rival utazi one monetaria ed agli interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo saldo”.
Si costi tuiva l a Presidenza del Consi gl io dei Ministri , chi edendo che fosse dichi arat a
l'inammissibilità della domanda e che la stessa fosse, in ogni caso, respinta, in quanto infondata nell'an e nel quantum debeat ur. Deduceva che l e violazioni di l egge ascritt e all a condott a del m agis trato (consist ent i nel la viol azione dei t ermini di durata dell e attività di indagine e nella m ancata adozione dell e determi nazioni conseguenti) non s i erano verificate, alla luce dei termini come previsti dall'art. 407 comma 1 e 3 bis c.p.p.
Aggiungeva che, in ogni caso, non era ravvisabile nella fattispecie una “negligenza inesplicabile, ancor prima che inescusabile” e che, fermo restando che nessuna violazione di legge era ris contrabil e, avrebbe dovuto t rovare appli cazi one la cd. cl ausol a di salvaguardia, contenuta nell'articolo 2, comma 2, della L. 117/1988. Evidenziava la mancanza di prova del danno e del nesso causal e con i comport amenti/provvedim ent i indi cat i da part e att ri ce.
Disposta la comunicazione al magistrato interessato (indicato nell'atto introduttivo) ex art . 6 l egge n. 117/1988, nel le m em ori e ex art. 183 VI co. n.1 c.p.c. parte att ri ce precis ava che, all a data del 23.06.2018, naturale scadenza dell e i ndagini, nessuna com
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