Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 32

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 32
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 32
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 10719, avente ad oggetto:
“responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, pendente
TRA
TI TT, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giacomo Moschetta, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

-attrice-
E
COMUNE DI GIOVINAZZO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola
Selvaggi, in virtù di mandato in atti;

-convenuto-
///
Conclusioni: come da udienza del 3.10.2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020
, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18 luglio 2020)
FATTO e DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009
).
1.Con atto di citazione ritualmente notificato TI TT ha convenuto in giudizio il Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni da
lei subiti nel sinistro avvenuto il 16.07.2015 in Giovinazzo e quantificati nella complessiva somma di € 258.986,79 o di quell'altra somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e compensi di causa.
1.1.In particolare, l'attrice ha dedotto che:
- in data 16.07.2015, alle ore 10:00 circa, dopo essere uscita dalla farmacia sita in Giovinazzo nella Piazza Garibaldi, stava percorrendo a piedi il prospicente marciapiede allorquando, giunta all'incrocio con Via Vittorio Veneto, era rovinata al suolo a causa del calpestio di una mattonella apparentemente integra ma in realtà fessurata e traballante ;

- ella era stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti i quali l'avevano aiutata ad alzarsi
e l'avevano accompagnata nell'adiacente studio medico del dott. RA il quale aveva chiamato un'ambulanza ;

- raggiunto il Pronto Soccorso di Molfetta le era stata diagnosticata una "lussazione chiusa della spalla, con lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale" e "trauma al polso dx" con una prognosi iniziale di giorni 30 a cui era seguito un ulteriore periodo di prognosi di 60 giorni;

- in conseguenza della caduta, le erano residuati postumi permanenti stimati dal consulente tecnico di parte nella misura del 35%-40% con una I.T.T. di giorni 28, una I.T.P. di giorni
35 all'80%, una I.T.P. di giorni 80 al 70%, una I.T.P. di giorni 120 al 50%, una I.T.P. di giorni 125 al 25%;

- il consulente aveva, inoltre, evidenziato “la perdita della mano destra in soggetto destrimane” e che tale perdita “si ripercuote su gran parte dei comuni atti quotidiani della vita quali mangiare, scrivere, vestirsi, lavarsi oltre ad aver comportato la perdita dell'attività lavorativa” (cfr. doc. 30 allegato da parte attrice);

- all'epoca del sinistro ella era operatrice sociosanitaria alle dipendenze della Cooperativa
Sociale Gea a.r.l., sita in Molfetta, in forza di contratto a tempo indeterminato part-time ma, in data 04.08.2016, era stata licenziata e da allora era rimasta disoccupata;

- fra tutti i lavoratori della Cooperativa Sociale Gea in servizio presso il Centro Educativo
Diurno, licenziati in data 31.01.2016 per la cessazione del contratto di appalto della cooperativa con il Comune di Molfetta e poi riassunti con la nuova società appaltatrice del detto servizio, ovvero la “Bottega dell'arte” con sede in Molfetta, l'unica lavoratrice a non fruire di tale continuità lavorativa era stata proprio lei e tanto a causa dell'invalidità riportata in conseguenza del sinistro in oggetto.
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra. 2.Si è costituito in giudizio il Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco p.t., contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto ovvero, in via subordinata, la riduzione della pretesa risarcitoria.
2.1.In particolare, in ordine all'an, il convenuto ha eccepito il concorso colposo dell'attrice nella causazione del sinistro e l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi perché si potesse considerare insidioso il luogo della caduta mentre, in ordine al quantum, ha eccepito l'assenza di contraddittorio nella documentazione medica prodotta dall'attrice nonché una duplicazione di danno quanto alla specifica richiesta di risarcimento danni patrimoniali per compromessa capacità lavorativa specifica.
3.Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso le prove orali (interrogatorio formale dell'attrice e testimonianze).
4.Con provvedimento del 21.02.2019, il Giudice , ritenuta la causa matura per la decisione, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 185 bis c.p.c., ha invitato le parti a considerare la proposta di “abbandono del giudizio a spese compensate” che, tuttavia, non ha avuto esito positivo.
5.La causa , pertanto, è stata rinviata all'udienza del 17.12.2020 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
6. All'udienza del 17.12.2020 il nuovo Giudice assegnatario del procedimento, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio, ha nominato un consulente tecnico medico-legale per la valutazione delle lesioni subite dall'attrice e chiesto, inoltre, l'acquisizione di documentazione INAIL e INPS.
7. Acquisito quanto sopra, con ordinanza del 16.03.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024.
8. A tale udienza, è stata riservata in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
///
9.La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, viene accolta per quanto di ragione.
10.Assume l'attrice che in data 16.07.2015, alle ore 10:00 circa, dopo essere uscita dalla farmacia sita in Giovinazzo nella Piazza Garibaldi, stava percorrendo a piedi il prospicente marciapiede allorquando, giunta all'incrocio con Via Vittorio Veneto, era rovinata al suolo a causa del calpestio di una mattonella apparentemente integra ma in realtà fessurata e traballante .
Trasportata presso il Pronto Soccorso di Molfetta le era stata diagnosticata una "lussazione chiusa della spalla, con lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale" e "trauma al polso dx" con una prognosi iniziale di giorni 30 a cui era seguito un ulteriore periodo di prognosi di 60 giorni.
In conseguenza della caduta, le erano residuati postumi permanenti stimati dal consulente tecnico di parte nella misura del 35%-40% con una I.T.T. di giorni 28, una I.T.P. di giorni 35 all'80%, una
I.T.P. di giorni 80 al 70%, una I.T.P. di giorni 120 al 50%, una I.T.P. di giorni 125 al 25% evidenziandosi, altresì, “la perdita della mano destra in soggetto destrimane” con ripercussione
“su gran parte dei comuni atti quotidiani della vita quali mangiare, scrivere, vestirsi, lavarsi oltre ad aver comportato la perdita dell'attività lavorativa”.
Di qui la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
11.Preliminarmente deve osservarsi che, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il tipo di vicenda, quale quella in esame in cui è invocata la condanna dell' ente pubblico al risarcimento dei danni che si assumono prodotti da strada sita all'interno del perimetro urbano, deve essere esaminata alla luce dell'art. 2051 c.c. che costituisce il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. tutte le volte in cui l'ente proprietario del bene non sia nell'oggettiva impossibilità di esercitare quel potere di controllo atto ad impedire
l'insorgenza di situazioni di pericolo per i terzi (cfr. ex multis Cass. civ. 12988/2024 per cui : L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nella specie) si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto,
l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. Per la Cassazione è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al Comune contenuto nella sentenza gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del Comune e di continua frequentazione degli utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
Il criterio di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo per cui spetta al custode , per liberarsi della relativa presunzione , la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (cfr. Cass. 26142/2023 per cui “Posto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi