Trib. Avezzano, sentenza 05/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 05/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 2
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1054 del ruolo generale per gli affari contenziosi per
l'anno 2019, vertente
tra
COMUNE DI ORTONA DEI MARSI (c.f. 00224020669)
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di delibera della
Giunta comunale e di procura in atti, dall'Avv. Roberto Marino (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via Antonio Gramsci 27
- OPPONENTE -
e
SO.G.IND. s.r.l. (p. I.V.A. 05464401008) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Mario Petrella (c.f. [...]) e dall'Avv. Paolo Di Cesare (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Civitella Roveto, alla via Umberto I 24
-OPPOSTA-
Conclusioni: come da verbale LLudienza del 5.12.2024

1 FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato il 19.6.2019 il Comune di Ortona dei Marsi, premesso che con precetto notificato in data 6.6.2019 la società SO.G.IND. s.r.l. gli ha intimato il rilascio dei terreni siti in Ortona dei Marsi e distinti al N.C.T. al f. 20 p. 490, 405, 476 e
421 in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Avezzano emesso in suo favore, ha chiesto, previa sospensione LLefficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo o comunque inefficace il precetto e di accertare che l'ente non è tenuto al rilascio dei beni distinti alle particelle nn. 490, 405
e 476.
A sostegno di tali domande il Comune opponente ha in particolare dedotto:
- che con sentenza n. 94 del 17.9.2013, passata in giudicato, il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici LLZZ (di seguito, per brevità, Commissario) ha dichiarato la natura demaniale dei terreni distinti alle sopra indicate particelle, come già statuito con precedente sentenza del medesimo Commissario del 4.10.1988;

- che con la medesima sentenza n. 94/2013 il Commissario ha ordinato il rilascio dei predetti terreni in favore del Comune odierno opponente;

- che con ordinanza del 3.4.2017 il Comune ha ordinato alla società opposta di rimuovere le ostruzioni che impedivano il libero accesso alle proprietà comunali gravate da uso civico, attivandosi quindi in via forzosa stante la mancata spontanea rimozione del cancello che ostruiva l'accesso;

- che con successiva ordinanza del 25.7.2018 la Giunta Regionale ha reintegrato i terreni di accertata natura demaniale in favore della collettività di Ortona dei Marsi ex art. 8 della L.R. n. 25/88, onerando il Sindaco di tale ente di curare volture catastali e trascrizioni, che sono state successivamente eseguite;

- che attualmente i beni, oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, sono concretamente utilizzati dalla comunità in quanto la strada che attraversa le tre suindicate particelle è utilizzata come collegamento tra Carrito e la S.P. n 17.
Quanto invece alla particella n. 421 parimenti indicata nel precetto, il Comune opponente ha dedotto che tale particella non risulta gravata da usi civici e peraltro risulta già nella disponibilità LLopposta.

2. Si è costituita la società SO.G.IND. s.r.l. chiedendo dichiararsi l'improcedibilità, l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza nel merito LLopposizione.
2
La società opposta, premesso di aver acquistato i beni per cui è causa in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Avezzano del 21.2.2017, ha dedotto l'improcedibilità e comunque
l'inammissibilità della presente opposizione con cui il Comune opponente, anziché promuovere un nuovo giudizio dinanzi al Commissario per una nuova declaratoria di demanialità, ha chiesto al
Tribunale Ordinario di rendere efficace l'accertamento di demanialità civica contenuto in precedenti sentenze del competente Commissario.
In particolare, secondo l'opposta l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande svolte dall'opponente discenderebbero:
i) dal fatto che il Tribunale Ordinario è privo di giurisdizione in materia di usi civici;

ii) dall'inopponibilità della suindicata sentenza n. 94/2013 alla società opposta per non essere stata tale società parte del relativo giudizio e per essere stata trascritta la suindicata sentenza successivamente al decreto di trasferimento adottato, in favore LLopposta, nell'ambito della procedura concorsuale (procedura nella quale non era nota, in quanto non trascritta, la citata sentenza del Commissario);

iii) dall'inopponibilità di circostanze, quali quelle prospettate dall'opponente, comunque relative a fatti verificatisi anteriormente rispetto alla formazione del decreto di trasferimento (quale titolo esecutivo di formazione giudiziale), anche tenuto conto della mancata proposizione di opposizioni da parte LLodierna opponente nell'ambito della procedura concorsuale.
L'opposta ha altresì chiesto il differimento LLudienza per la chiamata in causa della curatela del fallimento nel cui ambito è stato adottato il decreto di trasferimento, del Ministero della Giustizia e della Regione ZZ.

3. Accolta l'istanza di sospensione, rigettata l'istanza di chiamata dei terzi ed acquisiti gli atti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza indicata in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche in quanto già fruiti a fronte di precedente riserva in decisione della causa da parte del precedente Giudice assegnatario del procedimento (cui ha fatto seguito la rimessione della causa sul ruolo con ordinanza del 16.11.2024).

4. L'opposizione è fondata e può trovare quindi accoglimento per i motivi di seguito esposti.

5. Nella presente controversia è pacifico tra le parti – oltre a risultare dalla documentazione in atti – che con la sentenza del Commissario n. 94/2013, passata in giudicato, è stata dichiarata la natura demaniale dei terreni distinti alle sopra indicate particelle con ordine alla società Inerti Carrito di
3
procedere alla restituzione degli stessi in favore del Comune odierno opponente (come del pari non è oggetto di specifica contestazione il fatto che la demanialità dei terreni fosse già stata statuita con precedente sentenza del Commissario del 4.10.1988, non in atti).
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