Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2024, n. 2467
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. M F Presidente
Dott. C M G.
Dott. F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5980 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020, promossa da
Parte 1 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ),
res.te in Cagliari, ed elettivamente domiciliata in CAGLIARI nella Via P. Cugia n°35,
presso lo studio dell'Avv. A L, che la rappresenta e difende giusta procura
posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
Controparte_1 nato a Cagliari il 17 maggio 1969 c.f.
, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carrara n. 22, C.F. 2
presso lo studio legale dell'avv. A M L, che lo rappresenta e difende giusta
procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "vista la dichiarata cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario, celebrato in Cagliari il 19.11.1994, contratto tra la sig.ra Parte 1 e Controparte_1
1) affidare il minore in via esclusiva alla madre la quale ne curerà l'istruzione e
l'educazione, atteso il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del
padre;
2) porre a carico del sig. CP 1 un assegno, a titolo di contributo al mantenimento
della famiglia, di € 800,00, o della misura che il Tribunale riterrà equa tenuto conto
della situazione reddituale delle parti, tenendo conto del fatto che il sig. CP 1 si è
sempre sottratto anche all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli e che
avendo interrotto ogni rapporto con la loro madre, le spese straordinarie non possono
essere concordate di volta in volta ma, si chiede, che vengano conglobate, a forfait,
nell'importo che verrà stabilito dal Tribunale a titolo di contributo al mantenimento del
minore. In difetto prevedere il contributo del sig. CP 1 nella misura del 70% delle
spese destinate ad “abbigliamento, istruzione e cultura, attività ludiche e sportive,
sanitarie in genere” ed ogni altra spesa straordinaria, che si renderà necessaria
nell'interesse dei figli.
3) Inoltre, essendo provato il perdurante inadempimento del sig. CP 1 e il fatto che lo
stesso sia proprietario dell'immobile sito a Capoterra loc. T S T, distinto al
NCU al F 7, part. 627 (prod. n. 6), all'udienza del 11.09.202 disporre il sequestro del
suddetto bene a garanzia del creditore."
Nell'interesse della parte resistente: "il sig. Giudice disponga:
1) a carico del sig. CP_1 un assegno di mantenimento per i figli;
2) L'affidamento congiunto per i figli.
3) Si chiede, inoltre, che il sig. Giudice disponga la compensazione delle spese."
MOTIVI
Parte 1Con ricorso depositato in data 2.10.2020, ha adito questo Tribunale
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore Per 1 in ragione del provvedimento
di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
la determinazione di un
contributo per il mantenimento della famiglia nella misura onnicomprensiva di euro
800,00, in subordine che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio siano
poste in capo al resistente nella misura del 70%.
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che le parti hanno
contratto matrimonio in Cagliari il 17.05.1969;
che dalla loro unione sono nati i figli
Per 2 (23.06.2000), oramai maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per 1 (15.03.2006);
che l'unione si è rivelata infelice a causa della condotta
gravemente lesiva dell'integrità psico-fisico a suo danno;
di essersi allontanata dal
domicilio coniugale e di aver domandato la separazione giudiziale dei coniugi con
addebito e affidamento esclusivo dei figli (RG 8021/2014);
che il comportamento
deplorevole