Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 717
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
All'udienza del 13.02.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 18.03.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 16.20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16605 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
DE AN RE (Avv. Andrea Borrone)
opponente
E
IFIS NPL INVESTING S.P.A., già IFIS NPL S.P.A., e, per essa, la mandataria IFIS NPL
SERVICING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Marco Pesenti)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione proposta da AL De TI atto di citazione del
13.12.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 5033/2021, emesso, su ricorso della IFIS NPL
Investing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data 15.11.2021;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della Ifis Npl Investing S.p.A., il Tribunale di
Palermo ha ingiunto a AL De TI il pagamento della complessiva somma di € 8.437,88 in forza di un contratto di finanziamento, nell'ambito del quale si era costituita coobbligata IA
LL, ab origine intrattenuto con Neos Finance S.p.A., appartenente al gruppo Intesa San Paolo,
oggetto di cessione con contratto dell'11.11.2020 a titolo oneroso e pro-soluto, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 13.12.2021 AL De TI ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in difetto di prova della cessione del credito.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e instato per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò detto, va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta sollevata dall'opponente.
In primo luogo, è bene osservare che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione sollevata in giudizio dal debitore deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ., n. 39528/2021). contestataTanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente dall'opponente – è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta,
nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta