Trib. Taranto, sentenza 24/12/2024, n. 3152

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 24/12/2024, n. 3152
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 3152
Data del deposito : 24 dicembre 2024

Testo completo

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor EN De OL, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 592/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 24.12.2024, promossa da
BR AR IA, con l'avv. Marcello Di Summa;

ricorrente
contro
Inps, con l'avv. Antonio Brancaccio;

convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.1.2024, BR AR IA chiedeva
dichiararsi nei confronti dell'Inps il proprio diritto alla iscrizione negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate annue negli anni
2017, 2018 e 2019 a seguito di illegittima cancellazione, dichiararsi non
dovuta la restituzione della indennità di disoccupazione agricola percepita
per gli stessi anni e dichiararsi illegittima l'iscrizione d'ufficio negli elenchi
dei coltivatori diretti in relazione agli anni dal 2015 al 2013.
1
Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la
presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante eccepisce in primo luogo la nullità dei provvedimenti di
cancellazione per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 3 l.
241/1990
, e per omessa notifica del verbale di primo accesso ispettivo, in
violazione dell'art. 13 d.l.vo 124/2004.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, in subiecta materia non trova
applicazione la l.

7.8.1990 n. 241: cfr. Cass.

6.10.2022 n. 29108;
conformi
Cass. 13198/2019 e Cass. 28141/2018.
Inoltre, l'art. 13 co. 1 d.l.vo 23.4.2004 n. 124 prevede la consegna del
verbale di primo accesso ispettivo al datore di lavoro, e non anche ai
lavoratori, quale l'istante.
In ogni caso, il presente è un giudizio ordinario di cognizione avente ad
oggetto i diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale (nella specie, il
diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e la
insussistenza dei presupposti per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori
diretti) e non invece un giudizio di natura impugnatoria avente ad oggetto
la legittimità degli atti amministrativi (nella specie, il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi