Trib. Bari, sentenza 24/01/2024, n. 286

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 24/01/2024, n. 286
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 286
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 24.1.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3974 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
AR OV, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Domenico Naso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Salita di
San Nicola da Tolentino, n. 1/b;

Ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI BARI, rappresentato e difeso dal Dirigente dott.ssa Lotito
Giuseppina;

Resistente
OGGETTO: accertamento del diritto alla restituzione delle trattenute operate a titolo di contributi previdenziali.
*******
Con ricorso depositato in data 01.04.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che dal 1.9.2017 al 31.8.2019 aveva svolto attività di docenza all'estero e che le relative indennità integrative speciali, aventi cadenza mensile, le erano state pagate a giugno 2020 con illegittima decurtazione delle trattenute previdenziali per € 1.350,45, chiedeva la condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento di detta somma.
In particolare, deduceva la violazione dell'art. 2215 del c.c. e degli articoli 9 e 23 della Legge n. 218/1952, avendo il datore di lavoro omesso di procedere ai versamenti dovuti nei termini di legge, restando così obbligato in via esclusiva
1
all'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei suoi confronti della relativa quota.
Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti.
Eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari - deducendo che per le controversie di lavoro del personale scolastico destinato all'estero sono di esclusiva competenza del Tribunale di Roma - e la prescrizione delle pretese creditorie anteriori al 20.5.2018;
chiedeva, inoltre, disporsi integrazione del contradittorio nei confronti del MEF.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito - con esclusione pertanto della giurisdizione attribuita alla Corte dei Conti in materia di pensioni dei dipendenti pubblici - in quanto la presente controversia non ha ad oggetto il diritto alla pensione, né la misura del trattamento pensionistico, e neppure il computo della contribuzione utile, ma soltanto la ripartizione tra datore e prestatore di lavoro degli oneri contributivi - con i conseguenti riflessi sulla
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